Nel processo a carico di imputati minorenni

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14791.

Massima estrapolata:

Nel processo a carico di imputati minorenni, l’irrilevanza del fatto ex art. 27, d.P.R. n. 448 del 1988, richiede, oltre alla tenuità dell’offesa ed al pregiudizio del minore derivante dalla prosecuzione del giudizio, anche l’occasionalità del fatto consistente nella mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti. (Fattispecie in cui è stata negata l’irrilevanza del fatto sul presupposto che l’imputato minorenne, in epoca successiva alla commissione del reato di resistenza ad un pubblico ufficiale rispetto al quale invocava la tenuità del fatto, aveva reiterato condotte analoghe).

Sentenza 13 maggio 2020, n. 14791

Data udienza 6 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Resistenza a pubblico ufficiale – Oltraggio a pubblico ufficiale – Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità – Imputati minorenni – Sentenza di non luogo a precedere ex legge n. 448/88 – Presupposti – Causa di non punibilità ex art. 131 bis cp – Inapplicabilità al procedimento minorile – Ratio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. GIORGI Maria S. – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/03/2019 della Corte di appello-sezione minorenni di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS), quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) difensore di fiducia dell’imputato, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 7/2019 del 5/03/2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria a (OMISSIS) ex articolo 337 c.p. per non essersi, fermato, mentre guidava un ciclomotore, in occasione del controllo stradale effettuato dagli agenti della Polizia di Stato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonostante le loro intimazioni, e per avere, invertendo la direzione di marcia, colpito prima l’agente (OMISSIS) e poi l’agente Oliveri, opponendosi, con violenza ripetuta, alle operazioni di controllo e identificazione (capo “a’) e ex articoli 110, 333, 339, 341 bis e 651 c.p. per avere, in concorso con (OMISSIS), usato violenza e minaccia contro i pubblici ufficiali della Polizia di Stato (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre compivano un’operazione d’identificazione, anche apostrofandoli con espressioni oltraggiose (capi “d’ e ” e’) e fuggendo via dopo essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identita’ personale. Invece, la Corte di appello ha assolto (OMISSIS) dal reato ex articoli 116 C.d.S., commi 15-17, con la formula “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”.
2. Nel ricorso presentato dal difensore, si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: a) in relazione all’articolo 116 C.d.S., commi 15-17, perche’ l’imputato, all’epoca dei fatti era in possesso di una patente di guida che lo abilitava alla guida del ciclomotore da lui condotto per cui avrebbe dovuto essere assolto dal reato di cui al capo “c’ con la formula “perche’ il fatto non sussiste”; b) in relazione all’articolo 192 c.p.p., circa la prova dei reati contestati nei capi “d’, “e’ e “f)”, perche’ la identificazione dell’imputato da parte degli agenti della Polizia di Stato e’ avvenuta durante un controllo causale oltre un mese dopo i fatti dei quali e’ accusato; c) in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 settembre 1988, n. 448, articolo 27 e articolo 131 bis c.p. circa il reato di cui al capo “a’, perche’ l’imputato avrebbe dovuto essere prosciolto per la irrilevanza del fatto; d) in relazione all’articolo 169 c.p., per il diniego del perdono giudiziale nonostante la minore eta’ e l’incensuratezza di (OMISSIS), e il riconoscimento delle condizioni per la sospensione condizionale della pena; e) in relazione all’articolo 62 bis c.p., per non avere negato le circostanze attenuanti generiche e applicato la pena non nel minimo erroneamente valorizzando la mancata piena confessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
1.1. Relativamente al primo motivo, deve registrarsi che il Decreto Legislativo n. 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 8, comma 1, prevede espressamente che le sue disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse (come nella fattispecie) anteriormente alla vigenza del decreto stesso, purche’ il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
L’articolo 9, comma 3 cit. decreto prevede che se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., sentenza inappellabile perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione all’autorita’ amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi (salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data).
La Corte ha osservato che preliminare a ogni accertamento in ordine alla sussistenza di un fatto di reato e’ che un fatto sia punito dalla legge come reato, per cui, se non lo e’, risulta precluso – perche’ ormai irrilevante – l’accertamento sulla sussistenza del fatto. Ma, indipendentemente, dalla argomentazione addotta, correttamente la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado che era, in realta’, sul punto inappellabile e non rileva che nella sentenza, dopo avere, nella parte iniziale correttamente richiamato la formula (“perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”) adoperata dal Tribunale per i minorenni e aderente al dettato legislativo, abbia nella parte conclusiva utilizzato l’espressione impropria “perche’ il fatto non costituisce reato”. Deve, inoltre, osservarsi che il tipo illecito contestato a (OMISSIS) non si connette a un giudizio di risarcimento del danno o a un giudizio disciplinare come considerato negli articolo 652 e 653 c.p.p. per il quale potrebbe astrattamente rilevare un interesse alla assoluzione con la formula (comunque esclusa dalle norme richiamate) “perche’ il fatto non sussiste”.
Il ricorrente potra’ provare all’autorita’ amministrativa se era munito di idonea patente per la guida del ciclomotore da lui condotto, fermo restando che, in ogni caso, non potra’ applicarglisi una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 c.p., ne’ le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie (Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 8, comma 3).
1.2. Relativamente al secondo motivo di ricorso deve rilevarsi che la Corte di appello ha evidenziato che i tre agenti della Polizia di Stato il (OMISSIS), nel corso di un ulteriore controllo di un gruppo di persone, hanno riconosciuto l’imputato “con sicurezza” come l’autore delle condotte sia del (OMISSIS) sia del (OMISSIS). Invece, le deduzioni difensive si concentrano sulla distanza temporale (peraltro non considerevole, poiche’ di poco piu’ di un mese) fra la data del riconoscimento e quella della precedente occasione in cui gli agenti videro l’imputato, ma non si confrontano con le modalita’ del riconoscimento (de visu), la “sicurezza” dello stesso e la convergenza delle (tre) dichiarazioni, per cui risultano aspecifiche.
1.3. Relativamente al terzo motivo di ri (OMISSIS), deve ribadirsi che nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, ex articolo 27 – nel processo a carico di imputati minorenni – devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuita’ del fatto, l’occasionalita’ del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore (OMISSIS) del procedimento. Il giudizio di tenuita’ richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacita’ a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minorenne a compiere il reato e le modalita’ con le quali esso e’ stato eseguito. L’occasionalita’ indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, piu’ che alla repressione, al recupero della devianza del minore (Sez. 6, n. 27648 del 25/05/2011, S., Rv. 250734; Sez. 2, n. 32692 del 13/07/2010, S., Rv. 248267).
Su queste basi, correttamente La Corte di appello ha ritenuto che nella fattispecie mancano i presupposti per riconoscere l’irrilevanza del fatto, risultando lo stesso non occasionale, perche’ dopo la condotta del (OMISSIS), l’imputato ha realizzato le altre tre del (OMISSIS) come descritte nelle imputazioni. Inoltre, la Corte fa riferimento a un ulteriore reato (diverso da quelli per i quali (OMISSIS) e’ imputato in questa sede) dello stesso tipo. Nel ricorso in esame si deduce che (OMISSIS) e’ stato assolto da tale ulteriore reato e si allega la relativa sentenza, tuttavia, nella sentenza espressamente si afferma (p. 5) che (OMISSIS) e’ autore di reato ex articolo 612 c.p., comma 2, commesso nei confronti di un carabiniere), dichiarando non doversi procedere soltanto per mancanza della necessaria querela.
1.4. Quanto al diniego della applicazione dell’articolo 131 bis c.p., deve ribadirsi che tale causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto non e’ applicabile nel processo minorile. Infatti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 ha carattere di “legge penale speciale”, ai sensi dell’articolo 16 c.p., perche’ regola in modo autonomo la stessa materia con l’istituto dell’irrilevanza del fatto di cui all’articolo 27 medesimo decreto, cosi’ da precludere il confronto con altre leggi o singole disposizioni sulla stessa materia, ai sensi dell’articolo 15 c.p., con riferimento al rapporto fra diverse normative penali e alla possibilita’ di una applicazione residuale o congiunta dell’articolo 131 bis c.p. nel processo a carico di minorenni (Sez. 2, n. 49494 del 11/09/2019, i, Rv. 277715; analogamente ma con riferimento ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace per la peculiarita’ del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione a tali reati – Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587).
1.5. Relativamente ai residui motivi di ricorso, deve ribadirsi che il beneficio del perdono giudiziale non costituisce oggetto di un diritto dell’imputato ma e’ rimesso – come la sospensione condizionale della pena – al potere discrezionale del giudice, il quale ha l’obbligo di motivare la propria scelta evidenziando, secondo i criteri indicati dall’articolo 133 c.p., gli elementi di rilievo per la prognosi circa gli effetti che, in concreto, possono derivare dal beneficio (Sez. 5, n. 19258 del 12/02/2019, C, Rv. 276508). Nel caso in esame, nel negare il perdono giudiziale, la Corte ha non irragionevolmente considerato sia gli elementi di valutazione (non occasionalita’ delle condotte) per i quali ha escluso l’irrilevanza del fatto sia l’assenza di resipiscenza dell’imputato.
Inoltre, ha chiarito il criterio seguito nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche rilevando l’assenza di elementi di valutazione favorevoli e rimarcando quelli gia’ considerati per l’esclusione della irrilevanza del fatto e il diniego del perdono giudiziale. Con adeguata motivazione ha confermato la determinazione della pena non nel minimo evidenziando la gravita’ delle condotte e la personalita’ dell’imputato desunta anche dalla relazione sociale in atti.
2. Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso, ma non anche la condanna al pagamento delle spese processuali perche’ il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non puo’ essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilita’ dell’impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Rv. 216704).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Angelo Costanzo, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a) e del D.P.C.M. 9 marzo 2020.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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