Nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 febbraio 2022| n. 6464.

Nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell’art. 221, terzo comma, del codice di procedura civile, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il pubblico ministero, mediante l’invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna.

Ordinanza|28 febbraio 2022| n. 6464. Nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali

Data udienza 3 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18989-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 555/2016 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 18/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dalla relatrice Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:
– l’ingegnere (OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ha confermato la sentenza di primo grado emessa a seguito di querela di falso incidentale proposta dall’ingegnere (OMISSIS) nell’ambito del giudizio instaurato da quest’ultimo nei confronti del medesimo (OMISSIS) ed avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale per la progettazione e la direzione dei lavori eseguiti in fabbricati condominiali siti in (OMISSIS);
– a fronte della domanda del (OMISSIS) di pagamento il convenuto (OMISSIS) aveva eccepito l’infondatezza della pretesa creditoria dell’attore e che relativamente alle competenze richieste per la progettazione dei lavori era intervenuta tra le parti la transazione di cui alla scrittura privata datata 12 gennaio 1994, allegata alla comparsa di costituzione risposta; – detta scrittura veniva tardivamente disconosciuta dal (OMISSIS) che, tuttavia, nel corso del medesimo giudizio proponeva querela di falso deducendo la falsita’ della firma apposta a suo nome in calce al predetto atto;
– disposta dal tribunale la CTU grafologica, il procedimento incidentale si concludeva dichiarando la falsita’ materiale della sottoscrizione del (OMISSIS) apposta sulla scrittura privata;
– il convenuto (OMISSIS) proponeva gravame avverso la pronuncia sulla querela di falso e la corte d’appello ha respinto tutte le doglianze ritenendo legittima la querela di falso proposta nei confronti della scrittura privata tardivamente disconosciuta e rispetto alla quale il convenuto (OMISSIS) aveva manifestato la volonta’ di avvalersene;
– la corte d’appello ha altresi’ ravvisato la conformita’ della querela alla previsione di cui all’articolo 221 c.p.c., comma 2, e l’irrilevanza della circostanza che fosse indirizzata al Procuratore della Repubblica;
– la corte distrettuale ha ritenuto di condividere le conclusioni di merito del consulente tecnico d’ufficio, osservando, con particolare riguardo alle scritture di comparazione, come nessuna eccezione di nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio, era stata sollevata nella prima istanza o difesa successiva alla produzione della relazione sicche’ si era comunque realizzata la sanatoria di cui all’articolo 157 c.p.c.;
– la corte di merito ha altresi’ ritenuto legittimo l’operato del ctu in relazione alle scritture di comparazione, avendo lo stesso utilizzato scritture le cui sottoscrizioni non erano mai state contestate, ne’ durante il giudizio di primo grado ne’ durante quello di appello;
– in proposito la corte territoriale ha altresi’ evidenziato come le scritture di comparazione comprendessero quelle a firma del (OMISSIS) ma prodotte dalla controparte (OMISSIS) cosicche’ le stesse dovevano ritenersi sicuramente utilizzabili per non essere state contestate dalla parte appellante;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso (OMISSIS).

Nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 221 c.p.c., comma 2, articolo 216 c.p.c., comma 1, articolo 217 c.p.c., articolo 222 c.p.c., articolo 223 c.p.c., articolo 101 disp. att. c.p.c., articolo 83 c.p.c., articolo 84 c.p.c., articolo 101 c.p.c., articolo 126 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la querela fosse conforme ai requisiti di cui all’articolo 221 c.p.c., nonostante non fosse stata proposta personalmente dal (OMISSIS) o a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione o di integrazione da unirsi al verbale di causa;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 221, 222, 216, 217, 101, 126 c.p.c. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto la conformita’ della querela proposta ritenendo rispettata sia l’indicazione degli elementi di falsita’ della sottoscrizione sia l’indicazione delle prove della falsita’, richiesti a pena di nullita’ dall’articolo 221 c.p.c.;
– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza per non avere la corte d’appello rilevato la mancanza di una specifica procura in favore dell’avvocato (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS) ai fini della presentazione e del successivo deposito di una querela di falso civile e per l’instaurazione dello specifico relativo giudizio;
– con il quarto motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza e del procedimento in ragione della partecipazione del PM nel corso del giudizio di primo grado non avendo lo stesso partecipato alle operazioni ed alle udienze successiva alla prima, nel corso della quale si era svolto il deposito del documento ai sensi dell’articolo 223 c.p.c.;
-con il quinto motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la mancanza della fase istruttoria e del processo verbale in ordine alla necessaria indicazione degli elementi e della prova della dedotta falsita’ nonche’ della individuazione delle scritture di comparazione allegate alla medesima querela;
– i motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati;
– la Corte ha costantemente chiarito che alla parte, nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, deve ritenersi consentita, oltre la facolta’ di disconoscerla, cosi’ facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione (addossandosi il relativo onere probatorio), anche la possibilita’ alternativa, senza riconoscere, ne’ espressamente, ne’ tacitamente, la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinita’ del documento, atteso che, in difetto di limitazioni di legge, non puo’ negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei piu’ gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato piu’ ampio e definitivo, quello cioe’ della completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte (cfr. Cass. sez. Un. 3734/1986; Cass. 3833/1994; 19727/2003; 15823/2020);
– la corte territoriale ha condiviso il suddetto principio di diritto ed ha ritenuto correttamente esercitata la facolta’ di procedere con la querela di falso, proposta dalla parte personalmente con l’assistenza legale del procuratore munito di procura speciale non essendo necessaria una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi (cfr. Cass. 1058/2021);
– le circostanze che essa sia stata indirizzata al P.M. a fronte della effettiva produzione avvenuta nell’ambito del giudizio civile con la sottoscrizione come querela di falso sono state legittimamente ritenute dalla corte d’appello come univoche e sufficienti, in applicazione dell’articolo 221 c.p.c. e ss., ai fini corretta proposizione della querela, nonostante l’indicazione del P.M. quale destinatario;
– con riguardo alla partecipazione del P.M., non necessaria a tutte le udienze del procedimento di querela incidentale di falso, la corte territoriale ha statuito in conformita’ alla giurisprudenza che ha chiarito come al fine dell’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell’articolo 221 c.p.c., comma 3, non e’ necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, ne’ la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l’invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l’attivita’ ritenuta opportuna (cfr. Cass. 22567/2013; cfr. Cass. 25722/2008): la rilevata presenza del P.M. all’udienza del 28/4/2004, nel corso della quale e’ stata avanzata richiesta di ctu grafologica da parte del (OMISSIS) vale a confermare la conoscenza in capo a detta parte;
– anche la censura circa l’indicazione dell’oggetto della censura, la sottoscrizione del (OMISSIS) e l’indicazione degli elementi di falsita’ oltre che le scritture di comparazione e’ stata ritenuta infondata perche’ la corte territoriale ha specificamente esaminato detti elementi, argomentando la conclusione che viene attinta senza tuttavia inficiare le argomentazioni ed i principi giurisprudenziali applicati;
– in particolare, non viene attaccata la ratio decidendi secondo la quale nessuna eccezione di nullita’ era stata sollevata nel corso della ctu a fronte delle produzioni documentali offerte quali scritture di comparazione ed in parte provenienti anche dai documenti prodotti in giudizio dallo stesso (OMISSIS) (cfr. elenco a pag. 12 della sentenza impugnata);
– in conclusione tutte le censure formulate dal ricorrente sono infondate ed il ricorso e’ pertanto rigettato;
– in applicazione della soccombenza parte ricorrente e’ tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2300,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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