Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 febbraio 2022| n. 6598.

Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale non é necessaria la prova che il soggetto, al momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche. E’ sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Ordinanza|28 febbraio 2022| n. 6598. Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale

Data udienza 20 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procura a vendere – Incapacità naturale del soggetto che l’ha conferita – Sufficienza della prova che le facoltà psichiche erano perturbate al punto da impedire la formazione di una volontà cosciente – Presunzione di sussistenza dell’incapacità nel periodo intermedio tra due periodi prossimi in cui essa sia accertata – Apprezzamento del giudice di merito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15882-2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2083/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 7.10.2008, (OMISSIS) conveniva in giudizio la madre, (OMISSIS), insieme a (OMISSIS) e (OMISSIS), innanzi il Tribunale di Como, esponendo: a) di essere figlio di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ fratello di (OMISSIS) e (OMISSIS); b) che i propri genitori erano comproprietari di un immobile sito in territorio del (OMISSIS); c) che il padre, colpito da ictus nel 1995, era stato ricoverato dal (OMISSIS) presso una casa famiglia; d) che in data (OMISSIS), circa due anni prima di morire, il predetto aveva conferito alla moglie una procura speciale per vendere l’immobile di cui anzidetto, dichiarando di non essere in grado di firmarla per indebolimento delle mani; e) che in data (OMISSIS) (OMISSIS), utilizzando tale procura, avrebbe venduto l’immobile a (OMISSIS) e (OMISSIS); f) che in realta’, alla data di conferimento della procura, il (OMISSIS) non era soltanto fisicamente impedito, ma anche incapace di intendere e volere.
Su tali premesse, l’attore invocava l’accertamento dell’incapacita’ di intendere e volere del padre, l’annullamento della procura a vendere, per incapacita’ del mandante, e la nullita’, o inefficacia della vendita del cespite di Locate Varesino.
Si costituiva in giudizio (OMISSIS), resistendo alla domanda.
Si costituivano altresi’ (OMISSIS) e (OMISSIS), egualmente resistendo alla domanda e chiedendo, in subordine, per il caso in cui fosse stata annullata la procura conferita dal (OMISSIS) alla moglie (OMISSIS), dichiararsi comunque l’efficacia della vendita effettuata in loro favore, in virtu’ della loro condizione di terzi in buona fede.
Il contraddittorio veniva esteso anche nei confronti delle sorelle dell’attore, (OMISSIS) e (OMISSIS), le quali si costituivano aderendo alla difesa svolta dalla madre.
Con sentenza n. 967/2014, il Tribunale di Como accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando l’incapacita’ di intendere e volere di (OMISSIS) all’atto del rilascio della procura a vendere, che annullava. Il Tribunale faceva tuttavia salvi gli effetti della compravendita in favore dei terzi in buona fede, e condannava quindi la sola (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’attore e delle due sorelle, della somma di Euro 45.400 oltre interessi dal (OMISSIS) (data della vendita) al saldo.

 

Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale

Interponeva appello avverso detta decisione (OMISSIS), insistendo nella domanda di nullita’ della compravendita del (OMISSIS). Si costituivano in seconde cure le parti appellate, resistendo al gravame. (OMISSIS) spiegava altresi’ appello incidentale in relazione alla statuizione con cui il primo giudice aveva ravvisato la condizione di incapacita’ di intendere e volere del marito, annullando di conseguenza la procura a vendere da quegli rilasciata in favore della moglie.
Con la sentenza impugnata, n. 2083/2016, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione principale, accogliendo invece quella incidentale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a due motivi.
Resistono con autonomi controricorsi: 1) (OMISSIS); 2) (OMISSIS) e (OMISSIS); 3) (OMISSIS) e (OMISSIS).
Tutte le parti controricorrenti hanno depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

 

Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2729 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la condizione di incapacita’ di intendere e volere di (OMISSIS) al momento del conferimento della procura a vendere oggetto di causa.
La Corte distrettuale, infatti, avrebbe affermato che il padre presentava una “alternanza di fasi di compromissione cognitiva rilevante e di fasi di remissione e sostanziale compenso” (cfr. il passaggio della sentenza riportato a pag. 6 del ricorso), dando altresi’ atto che il C.Testo Unico aveva a sua volta asserito che, dalle videoregistrazioni risalenti a soli tre mesi prima del rilascio della procura di cui e’ causa, il (OMISSIS) presentava un “gravissimo stato di deficitarieta’ non solo motoria ma anche espressiva e di uno stato patologico di natura ed entita’ tale da precludere ogni efficace comunicazione, concludendo che, per tale ragione, il soggetto ripreso nella videoregistrazione deve essere ritenuto totalmente incapace di esprimere valide manifestazioni di volonta’ e in ragione di cio’ deve essere ritenuto incapace di intendere e di volere ai fini di cui ci si occupa” (cfr. il passaggio della sentenza riportato a pag. 7 del ricorso). Cio’ nonostante, la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che il (OMISSIS) risultava affetto, sin dal 2004, da una condizione di alternanza di momenti di presenza e di assenza cognitiva, ed avrebbe quindi ritenuto non decisive le evidenze delle videoregistrazioni, proprio in virtu’ della condizione di intermittente incapacita’ in cui si veniva a trovare il (OMISSIS). Ad avviso del ricorrente, invece, la Corte di merito avrebbe dovuto, in tale situazione, presumere l’incapacita’, sino alla prova contraria, che avrebbe dovuto essere fornita dall’appellante incidentale (OMISSIS).

 

Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per irriducibile contrasto logico tra due passaggi della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello avrebbe infatti prima affermato, e poi escluso, l’esistenza di periodi di compromissione cognitiva successivi al (OMISSIS), data di conferimento della procura a vendere di cui e’ causa.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.
La Corte di Appello ha affermato che “… se il (OMISSIS) appare affetto, sin dal 2004, da preesistente infermita’, idonea a renderlo genericamente incapace e percio’ privato, almeno parzialmente, di quelle piene facolta’ di adeguatezza nei rapporti interpersonali e di collocazione di se’ nel tempo e nello spazio, e’ pur vero che dall’esame del diario clinico relativo a periodi posteriori al (OMISSIS) emerge che le condizioni psichiche del (OMISSIS) furono caratterizzate dalla alternanza di fasi di compromissione cognitiva rilevante… e di fasi di remissione e sostanziale compenso” (cfr. pag. 12 della sentenza). Il Giudice di merito ha in tal modo affermato che il (OMISSIS), pur essendo infermo dal 2004, aveva tuttavia manifestato, dopo il (OMISSIS) – data in cui era stata rilasciata la procura a vendere alla moglie, una condizione di alternanza tra fasi di incapacita’ e momenti di remissione e recupero delle facolta’ cognitive.
Tale affermazione non si pone in contrasto logico con la successiva, secondo cui “Manca, infatti, la prova idonea che il (OMISSIS) fosse in allora affetto da malattia psichica permanente e che la procura a vendere sia stata rilasciata in un periodo compreso tra due periodi di infermita’ psichica – v’e’ prova per il periodo precedente, nel (OMISSIS), ma non anche per quello successivo, come emerge dalle risultanze del periodo di ricovero presso la Casa famiglia “(OMISSIS)” di (OMISSIS), nel (OMISSIS), le uniche qui disponibili” (cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza).

 

Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale

La Corte di Appello, infatti, ha valorizzato -mediante un giudizio di fatto non implausibile e non utilmente sindacabile in sede di legittimita’- le risultanze del diario clinico del (OMISSIS), il quale, dopo il (OMISSIS), era stato ricoverato in una casa famiglia; risultanze dalle quali emergeva un sia pur parziale recupero delle facolta’ cognitive del predetto soggetto.
E’ opportuno precisare che, in tema di incapacita’ naturale, questa Corte insegna che “Al fine dell’invalidita’ del negozio per incapacita’ naturale non e’ necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facolta’ psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facolta’ erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volonta’ cosciente. La prova dell’incapacita’ naturale puo’ essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilita’, e il giudice e’ libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimita’ se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28/03/2002, Rv. 553363; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011, Rv. 618097; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13659 del 30/05/2017, Rv. 644468).
L’accertamento dell’incapacita’ di intendere e volere, quindi, non postula il totale azzeramento della capacita’ cognitive del soggetto, ma sussiste anche quando vi sia un perturbamento delle stesse, tale da impedire la completa comprensione, e dunque la consapevolezza, del contenuto e degli effetti degli atti negoziali che vengono compiuti.
Quanto al tempo dell’accertamento della incapacita’, la regola secondo la quale l’incapacita’ di intendere e di volere va accertata in riferimento al momento in cui l’atto e’ stato compiuto non preclude un’indagine sulle condizioni del soggetto anteriori e successive al compimento dell’atto. Alle risultanze che ne derivano e’ da attribuire un rilievo indiziario, la cui forza e’ destinata a variare in relazione alla natura e ai caratteri specifici dell’incapacita’ in questione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1206 del 20/02/1984, Rv. 433355).
Si e’ cosi’ statuito che, in tema di incapacita’ naturale conseguente ad infermita’ psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacita’ di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione e’ presunta, iuris tantum, anche nel periodo intermedio, sicche’ la parte che sostiene la validita’ dell’atto compiuto e’ tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 09/08/2011, Rv. 618900; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4316 del 04/03/2016, Rv. 639411).
Piu’ in generale, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’incapacita’ di intendere e di volere, come motivo di invalidita’ del negozio, al momento in cui questo e’ stato posto in essere, occorre indagare, nel caso in cui l’infermita’ sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilita’ o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia, manifestatasi anteriormente o successivamente, possa ritenersi sussistente anche nel momento in cui fu posto in essere l’atto impugnato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 23/03/1979, Rv. 398024).
A tali principi si e’ attenuta la Corte territoriale.
Sulla scorta dell’espletata C.T.U., la Corte di Milano ha escluso la sussistenza di una patologia idonea, antecedente e persistente, capace di svolgere i suoi effetti al momento dell’atto, in modo permanentemente menomante; ha sottolineato che dall’esame del diario clinico relativo a periodi posteriori al (OMISSIS) emerge che le condizioni psichiche del (OMISSIS) furono caratterizzate dalla alternanza di fasi di compromissione cognitiva rilevante e di fasi di remissione e di sostanziale compenso, parlando di una “alternanza che non permette di identificare sulla di lui psiche gli effetti menomativi continuativi e permanenti di una patologia pur preesistente e genericamente idonea a determinare incapacita’ psichica”; ha richiamato gli esiti dell’esame obiettivo neurologico (compiuto nel (OMISSIS) al momento del ricovero presso la Casa famiglia “(OMISSIS)” di (OMISSIS)) che lo descrivono come “vigile”, e della scheda infermieristica (dello stesso mese) che lo indica come “lucido”; ha riportato le conclusioni del C.T.U., secondo cui “non appare comprovabile retrospettivamente e sulla scorta dei dati medico-scientifici disponibili che alla data del (OMISSIS) il sig. (OMISSIS) fosse affetto da una patologia la quale, precedentemente insorta, svolgesse con ragionevole certezza effetti menomativi psichici permanenti e gravi tali da renderlo incapace di intendere e di volere ai fini di cui ci si occupa”.
L’apprezzamento che e’ stato in concreto svolto dalla Corte distrettuale nel caso di specie e’ pienamente coerente con i principi appena esposti. Il giudice di merito, infatti, ha evidenziato la presenza, sin dal 2004, in capo al (OMISSIS), di una situazione di preesistente infermita’, idonea a renderlo “genericamente” incapace e percio’ privato, almeno parzialmente, di quelle piene facolta’ di adeguatezza nei rapporti interpersonali e di collocazione di se’ nel tempo e nello spazio; per quello successivo, invece, la Corte di Appello ha valorizzato gli intervalli di lucidita’ risultanti dal diario clinico del paziente, dove e’ descritto come “orientato personalmente, temporalmente e spazialmente” ed ha pertanto ritenuto non conseguita la prova della sua totale incapacita’. La presunzione di incapacita’ del (OMISSIS) nel periodo in cui la procura a vendere era stata rilasciata, dunque, e’ stata esclusa in forza del rilievo, frutto di un logico e motivato apprezzamento, della mancanza di “prova idonea che il (OMISSIS) fosse in allora affetto da malattia psichica permanente e che la procura a vendere sia stata rilasciata in un periodo compreso tra due periodi d’infermita’ psichica”.
Da quanto esposto deriva il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, o gruppo di controricorrenti, in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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