Procedimento in materia di usi civici

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 9 marzo 2020, n. 6626.

La massima estrapolata:

E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il giudice “a quo” avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla corte d’appello, sezione speciale per gli usi civici, atteso che nel procedimento in materia di usi civici, disciplinato dalla l. n. 1078 del 1930, tale organo, pur essendo tenuto ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto d’impugnazione, laddove secondo la regola generale posta dall’art. 72 c.p.c., spetta al pubblico ministero interveniente la titolarità del diritto d’impugnazione soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma.

Ordinanza 9 marzo 2020, n. 6626

Data udienza 3 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Usi civici – Pubblico ministero ricorso per cassazione avverso la sentenza su reclamo – Legittimazione del p.m. presso il giudice ‘a quo’ – Esclusione – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25271-2016 proposto da:
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;
– ricorrente –
contro
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI PESCOCOSTANZO;
– intimato –
nonche’ sul ricorso proposto da:
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, COMUNE DI PESCOCOSTANZO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 15/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2016; (sez. USI CIVICI);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, in persona del Sostituto Procuratore Generale dottor (OMISSIS), ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 58/2016 della Corte d’Appello di Roma, sezione usi civici, depositata il 26 settembre 2016.
Resiste con controricorso l’Ente Parco Nazionale della Maiella, che propone anche ricorso incidentale condizionato, mentre rimane intimato, senza svolgere attivita’ difensive, il Comune di Pescocostanzo.
La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, adita in sede di reclamo, ha dichiarato nulla la sentenza resa dal Commissario per il riordino degli usi civici Regione Abruzzo n. 4/2015, inerente alla declaratoria di esistenza degli usi civici di pascolo e lagnatico su fondi siti nel Comune di Pescocostanzo, facenti parte del Parco Nazionale della Maiella, stante la non integrita’ del contraddittorio con riguardo alla litisconsorte Regione Abruzzo.
La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma ha denunciato la “errata applicazione” dell’articolo 102 c.p.c., della L. 16 giugno 1927, n. 1766, articolo 1 della L. 10 luglio 1930, n. 1708, articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 1, u.c., del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 16, articolo 66, commi 5, 6, 7, di attuazione della L. 22 luglio 1975, n. 382, articolo 1 e della Legge Regionale Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, articolo 1.
L’Ente Parco Nazionale della Maiella, con ricorso incidentale condizionato, ha riproposto la questione del difetto di giurisdizione, il cui esame e’ stato accantonato dalla Corte d’appello di Roma, in quanto subordinato alla previa instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Celentano, ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, per difetto di titolarita’ del diritto di impugnazione in capo al P.M. presso il giudice a quo.
E’ dunque indispensabile verificare in via pregiudiziale l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione proposto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma, rivelandosi fondato il rilievo posto nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
Deve, infatti, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il giudice a quo avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla corte d’appello, sezione speciale per gli usi civici, atteso che, nel procedimento in materia di usi civici, disciplinato dalla L. 10 luglio 1930, n. 1078, tale organo, pur essendo tenuto ad intervenire, non e’ titolare di un autonomo diritto d’impugnazione (arg. da Cass. Sez. U, 01/12/2014, n. 25367; Cass. Sez. U, 23/11/2000, n. 1197). Secondo la regola generale posta dall’articolo 72 c.p.c., spetta, invero, al pubblico ministero interveniente la titolarita’ del diritto d’impugnazione soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma.
Consegue l’inammissibilita’ del ricorso principale.
Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato inerente alla questione pregiudiziale di giurisdizione, il cui esame era stato del resto subordinato nella sentenza impugnata alla preventiva instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.
Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’ufficio del P.M. non puo’ essere condannato al pagamento delle stesse nell’ipotesi di soccombenza (cfr. Cass. Sez. 1, 02/10/2015, n. 19711).
Non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, rilevandosi dagli atti che il ricorso e’ esente dall’obbligo del versamento del contributo unificato, ed essendo comunque l’ufficio del Pubblico Ministero esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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