Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 marzo 2021| n. 8931.

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’istanza di riesame di sequestro preventivo per l’omessa allegazione, da parte del ricorrente, del verbale di esecuzione del sequestro, alla cui trasmissione non aveva provveduto il pubblico ministero).

Sentenza|4 marzo 2021| n. 8931

Data udienza 18 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Misura cautelare reale – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Sequestro non ancora eseguito – Carenza dell’interesse all’impugnazione – Onere di allegazione del sequestro e degli atti annessi per verificare l’esecuzione del sequestro a carico del Pm – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria T – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 21/01/2020 del Tribunale del Riesame di VICENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona della Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Vicenza ha
dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, della provvista presente su alcuni conti correnti riconducibili all’indagato (OMISSIS), emesso il 30 ottobre 2019 dal G.I.P. di quello stesso Tribunale. La declaratoria di inammissibilita’ e’ stata motivata dalla mancata dimostrazione dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro, sicche’, in assenza del vincolo di indisponibilita’, il Tribunale ha escluso la sussistenza dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione.
2. Propone ricorso per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore, il quale, con un solo motivo, deduce l’erronea applicazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 3, articolo 568 c.p.p. e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a) e degli articoli 373 e 357 c.p.p. e, per analogia, dell’articolo 100 disp. att. c.p.p., nonche’ correlato vizio della motivazione. Espone la Difesa che il sequestro preventivo era stato eseguito nei confronti del ricorrente il 16.12.19 e il 19.12.19, che il verbale relativo all’avvenuta esecuzione avrebbe dovuto trovarsi nel fascicolo trasmesso al Tribunale del riesame, e che, in mancanza, il Collegio, prima di dichiarare l’inammissibilita’ per carenza di interesse, avrebbe dovuto acquisire la documentazione mancante.
3. Con requisitoria scritta del 27/12/2020, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Paola Filippi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. E’ corretto dire, come ha fatto il Tribunale del riesame di Vicenza, che, nella giurisprudenza di questa Corte, si ritiene inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione (Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017 Rv. 269875; conf. Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, Rv. 275598), dal momento che trattasi di mezzo di impugnazione volto a rimuovere il vincolo reale e a ottenere la restituzione della cosa sequestrata, finalita’ non ravvisabile nel caso di un provvedimento che non abbia ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente.
1.1. Il ricorrente ha, pero’, allegato la prova che, nel momento in cui il ricorso venne proposto, ovvero con atto del 30 dicembre 2020 (come si legge nel provvedimento impugnato), il sequestro era stato eseguito e, dunque, egli vantava un interesse alla decisione del Tribunale del riesame, peraltro intervenuta solo all’esito della camera di consiglio del 20 gennaio.
Nell’incarto processuale – al quale il giudice di legittimita’ accede in ragione della natura del vizio dedotto (error in procedendo) – e’, infatti, presente il verbale di esecuzione del decreto di sequestro preventivo nei confronti anche dell’odierno ricorrente, dal quale emerge, appunto, che l’esecuzione avvenne in date comprese tra il 16 e il 20 dicembre 2020, con l’unica eccezione del sequestro presso la Banca Popolare di Sondrio, eseguito in data 07 gennaio 2021. Il presupposto di fatto sul quale si e’ basato il Tribunale del Riesame e’, dunque, errato.
2. Neppure e’ possibile porre a carico del ricorrente l’onere di allegazione della prova dell’esecuzione o far gravare su di lui gli effetti della mancata allegazione dei verbali dell’esecuzione del sequestro, poiche’ trattasi, invece, di adempimenti ricadenti sull’autorita’ procedente. Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non e’ onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso, ne’ di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione.
Ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 3, infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all’esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell’autorita’ procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle indagini.
2.1. In una situazione, come quella che si e’ concretamente verificata nel caso in scrutinio, di carenza degli atti pervenuti al Tribunale del Riesame, imputabile all’ufficio requirente, che aveva posto in esecuzione il decreto oggetto di riesame, e che, pertanto, era tenuto alla relativa trasmissione, ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 3, e’ palesemente erronea l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale, in difetto di elementi documentali attestanti l’avvenuta esecuzione del sequestro, la parte ricorrente sarebbe da considerare inottemperante all’onere della prova, segnatamente ai fini della ravvisabilita’ dell’interesse all’impugnazione, con conseguente inammissibilita’ dell’istanza di riesame.
E’ evidente il vizio dal quale e’ inficiata la decisione, considerato che, in base alla disposizione sopra richiamata, non e’ onere del ricorrente in riesame produrre l’atto impugnato o copia dello stesso, ne’ quelli che ad esso si riconnettono, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del Tribunale, che ne fa richiesta, e dell’ufficio giudiziario procedente (nella specie la Procura della Repubblica che ha chiesto ed eseguito, tramite la polizia giudiziaria, il provvedimento ablativo), tenuto ad ottemperarvi entro il giorno successivo.
2.2. Il Tribunale del riesame prima di dichiarare la carenza di interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, era tenuto a verificare, ex officio, se la mancanza dei verbali relativi all’esecuzione del sequestro fosse dovuta alla mancata esecuzione del provvedimento ovvero all’omessa trasmissione degli “atti su cui si fonda il provvedimento impugnato” (articolo 324 c.p.p., comma 3), da parte dell’autorita’ procedente (Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001 Rv. 220270).
Consegue a quanto osservato che il provvedimento impugnato deve essere annullato, sussistendo, gia’ al tempo della presentazione del ricorso, l’interesse all’impugnazione.
Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale del Riesame di Vicenza che dovra’ valutare, nel merito, il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo eseguito nei confronti di (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Vicenza per l’ulteriore corso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *