Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13587.

La massima estrapolata:

Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, sebbene l’attestazione del direttore della sede erogatrice costituisca prova privilegiata dell’indennità corrisposta dall’INAIL al lavoratore, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, non può escludersi che le parti possano offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie sino a che non sia chiusa la fase del contraddittorio; allo stesso modo, la natura di prova privilegiata vale fino alla chiusura della fase del contraddittorio, quindi fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, e ciò anche nel giudizio di impugnazione, con la conseguente inammissibilità, per tardività, della produzione della relativa documentazione soltanto a corredo della comparsa conclusionale, a garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e di quello di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.

Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13587

Data udienza 12 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17957-2017 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e contro
(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in atti;
– resistente con procura –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 117/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:
1. Con ricorso notificato l’11 luglio 2017 l’ente Inail proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 11711/2017, depositata il 30 gennaio 2017 dalla Corte d’appello di Catanzaro, affidato a un unico motivo. Con ricorso incidentale, notificato il 19 settembre 2017, l’intimata (OMISSIS) proponeva ricorso incidentale tardivo. Le altre parti intimate non si costituivano. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:
1. Con unico motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 l’ente INAIL denuncia violazione degli articoli 1916 e 2909 c.c. e l’articolo 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, nel considerare il quantum debeatur, e in particolare il “danno differenziale” dovuto alle parti lese una volta detratta la rendita INAIL liquidata in favore delle medesime, aventi diritto al risarcimento del danno biologico conseguente a un sinistro stradale avvenuto sul lavoro “in itinere”, non ha tenuto conto di quanto allegato nella comparsa conclusionale del 2016 dall’INAIL. Le vittime del sinistro erano difatti state risarcite anche dalla compagnia che gestisce il Fondo Garanzia Vittime della Strada che ha coperto il danno causato dal responsabile proprietario del veicolo, risultato non assicurato.
1.1. Il motivo e’ inammissibile ex articolo 366 c.p.c., n. 4.
1.2. La sentenza impugnata, difatti, ha tenuto conto di quanto indicato dalla parte qui ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni a titolo di importo residuo in linea capitale, una volta detratta la rendita corrisposta dall’ente, recependo che “la surroga valesse per l’importo capitale dovuto alle vittime a titolo di danno biologico o di quell’altra somma che risultasse dovuta in giudizio, oltre i miglioramenti del valore capitale della rendita intervenuti successivamente e precisati in corso di causa”. Tuttavia, sino alla data di precisazione delle conclusioni la ricorrente non aveva svolto deduzioni diverse da quelle indicate nel primo atto difensivo del 2013.
1.3. Sotto il profilo giuridico, per consolidato indirizzo di questa Corte, (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 maggio 2017, n. 12908; Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2015, n. 1841; Cass. n. 12562 del 2014; Cass. n. 11544 del 2012; Cass. n. 21964 del 2011; Cass. n. 11617 del 2010) – cui si intende dare in questa sede continuita’- la prova delle indennita’ corrisposte dall’INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso intentato dall’istituto, puo’ essere fornita con l’attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l’Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi assistiti da una presunzione di legittimita’.
1.4. Tale presunzione di legittimita’ dell’atto amministrativo proveniente dall’INAIL, costituente “prova privilegiata”, tuttavia puo’ venir meno a fronte di precise contestazioni che evidenzino i vizi da cui sarebbero affetti tali atti. Nel caso in esame, l’Istituto ricorrente ha precisato le conclusioni come in atto di citazione, mentre la nuova produzione documentale si pone a corredo della comparsa conclusionale, di cui la Corte d’appello non ha correttamente tenuto conto: essa difatti si rivela tardiva perche’ non piu’ contestabile dopo la chiusura della fase di trattazione della controversia e, quindi, inammissibile.
1.5. La natura di prova privilegiata dell’attestato dell’INPS puo’ infatti valere sino a che non si sia chiusa la fase del contraddittorio, e quindi al limite fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, e cio’ anche in sede di giudizio di impugnazione, non potendosi invece tenere conto di allegazioni inserite nelle comparse conclusionali, ossia quando la trattazione della controversia e’ da intendersi chiusa e, quindi, sulla prodotta documentazione non possa compiutamente svolgersi il doveroso dibattito nel contraddittorio processuale, eventualmente tramite una richiesta di un termine per potere esaminare i nuovi atti e replicarvi; d’altra parte, l’ammissione di una produzione tardiva di documentazione, anche se attinente a una prova privilegiata del tenore di cui sopra, si porrebbe in pregiudizio del diritto di difesa della controparte che non intenda aderire alla ulteriore richiesta e vi si voglia opporre: diritto che sarebbe conculcato dalla funzione meramente illustrativa dei successivi scritti defensionali; stante il dovere di riaprire la fase istruttoria una volta ammessa tale eventualita’, l’ingresso di materiale probatorio in tale fase, dedicata alla semplice esplicazione di argomenti difensivi, sarebbe oltretutto in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost.
2. Con ricorso incidentale tardivo, notificato il 19 settembre 2017, una delle due danneggiate denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 38 del 200, articolo 13, comma 2, dell’articolo 1916 c.c. anche in relazione al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142, u.c. deducendo che i conteggi dell’INAIL riguardavano una rendita liquidata e capitalizzata, ma non erogata effettivamente, considerato che i ratei sino ad allora ricevuti erano pari a Euro 19.471, 29.
2.1. Il ricorso e’ inefficace ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, essendo stato notificato il 19 settembre 2017, dopo la scadenza del termine per impugnare, scadente il 30 luglio 2017 (v. per tutte, Cass. sez VI, 2, Cass. ord. n. 18348/17).
2.2. Stante l’esito della controversia, le spese vanno compensate tra le parti.
2.3. Tuttavia, ai fini della condanna al versamento dell’ulteriore importo di contributo unificato, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalita’ con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio e’ da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018).
3. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorsd e inefficace il ricorso incidentale tardivo, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale;
compensa le spese tra le parti;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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