Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste

Consiglio di Stato, Sentenza|14 maggio 2021| n. 3803.

Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la definitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore, e ciò in considerazione del fatto che egli può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza e, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall’eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto.

Sentenza|14 maggio 2021| n. 3803

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Ministero dell’Istruzione – Giudizio di ottemperanza – Ricorso collettivo – Domanda di riqualificazione dei contratti a termine conferiti oltre i 36 mesi – Risarcimento del danno – Giudicato – Notifica atto di precetto – Erroneità della sentenza – Determinazione della sorte capitale – Assoggettabilità a IRPEF delle somme liquidate – Tassazione al 27% sulla sorte capitale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2021, proposto da
La. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2021, proposto da
Ro. Lo., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2021, proposto da
Pe. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2021, proposto da
Ce. Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2021, proposto da
Ma. Sq., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2021, proposto da
As. At., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2021, proposto da
Ro. Ch., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2021, proposto da
Ma. De Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2021, proposto da
Ma. Ta., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2079 del 2021, proposto da
Ma. Pi., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2021, proposto da
Ma. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato To. De Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

per l’ottemperanza
quanto al ricorso n. 1819 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01492/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 21.456,26 di cui Euro 20.996,64 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre ad interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 1408 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01495/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 13.989,50 di cui Euro 13.529,88 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 2009 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01512/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 13.245,06 di cui Euro 12.785,44 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 2011 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01518/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 19.553,58 di cui Euro 19.093,96 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 2028 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01520/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 23.671,84 di cui Euro 23.212,22 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 2029 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01510/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 21.453,80, di cui Euro. 20.994,18 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 2043 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01513/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 23.870,73 di cui Euro 23.279,79 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 590,94 a titolo di spese di precetto, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 2044 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01514/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 15.538,68 di cui Euro 15.079,06 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre ad interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 2078 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01521/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 23.870,73 di cui Euro 23.279,79 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 590,94 a titolo di spese di precetto, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 2079 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01519/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 15.538,68 di cui Euro 15.079,06 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
quanto al ricorso n. 2246 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Prima) n. 01524/2020, resa tra le parti, concernente ai sensi degli artt. 112 e segg. del c.p.a., previa fissazione del termine di 30 gg., all’uopo anche mediante la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav. G.o.t. Lagioia, nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011, la quale ha individuato i criteri per il calcolo dell’importo da versare a titolo del risarcimento del danno, successivamente quantificato con il precetto, mai opposto, e quindi liquidare la somma totale di Euro 18.927,49 di cui Euro 18.467,49 a saldo del risarcimento del danno ed Euro 459,62 a titolo di spese di precetto, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell’Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 il Cons. Davide Ponte udito l’avvocato To. De Gr. in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con i gravami di cui in epigrafe le odierne parti appellanti impugnavano le sentenze del Tar Puglia, recanti rigetto dei ricorsi da lei proposto contro il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia per l’ottemperanza della stessa sentenza, emessa dal GOT presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 2170 del 14.6.2018.
Tale sentenza ottemperanda – riguardante un ricorso collettivo avente ad oggetto la domanda di riqualificazione dei contratti a termine conferiti oltre i 36 mesi ed il riconoscimento del conseguente risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, insegnanti di religione cattolica, per inadempimento contrattuale – ha così statuito: “1) dichiara la inammissibilità della domanda di conversione; 2) accoglie la domanda risarcitoria dei ricorrenti con contratti a termine stipulati con la Amministrazione resistente che hanno superato il tetto dei trentasei mesi e, per l’effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento nei loro confronti, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’espletamento di attività lavorativa in violazione di disposizioni imperative, dell’importo in linea capitale pari ad euro 250,00 per ogni mese relativo al periodo di occupazione con contratti termine e con decorrenza dalla data del superamento del termine di trentasei mesi, oltre accessori come in motivazione; 3) rigetta ogni altra domanda; 4) condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite, che liquida per tale metà in curo 5.061,88, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; 6) compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite”.
Tale sentenza non risulta essere stata impugnata ed è passata in giudicato.
Le parti appellanti hanno evidenziato di aver notificato all’Ufficio scolastico per la Puglia, con sede a Bari, nonché al Ministero l’atto di precetto con cui hanno quantificato la somma risarcitoria, secondo i criteri indicati in sentenza, per un importo, omnibus, a titolo di risarcimento del danno ed a titolo di spese di precetto. Tali precetti non venivano opposti, ma l’USR ha riconosciuto la congruità del risarcimento del danno chiedendo all’Avvocatura dello Stato la sola congruità delle spese successive indicate in precetto.
Risultano altresì versate delle somme trattenute e a titolo di acconto.
In sostanza, l’Amministrazione avrebbe “diversamente quantificato il risarcimento del danno” e non avrebbe riconosciuto somme rinvenienti dalla differenza tra la somma complessiva chiesta in precetto decurtata quella liquidata dal menzionato vaglia cambiario.
La liquidazione di tali somme, dunque, costituirebbe l’oggetto richiesta ottemperanza alla pronuncia del GOT presso il Tribunale di Bari.
Il Tar respingeva i ricorsi con argomentazioni censurate attraverso i singoli appelli.
Le amministrazioni appellate si costituivano in giudizio con difesa formale.
All’udienza in Camera di Consiglio del 13 maggio 2021, svoltasi con modalità da remoto, le cause passavano in decisione.
Preliminarmente va disposta la riunione degli appelli di cui in epigrafe, per sussistenza di evidenti ragioni di connessione, sia soggettiva che oggettiva.
In proposito, sul versante soggettivo emerge la identità delle amministrazioni coinvolte nonché l’analogia della posizione delle parti appellanti, quali originarie ricorrenti collettive dinanzi al Tribunale del lavoro di Bari. Sul versante oggettivo, tutti i ricorsi riguardano l’ottemperanza della stessa sentenza del Tribunale di Bari, di accoglimento del ricorso collettivo proposto dalle stesse parti odierne.
Sempre in via preliminare, le controversie in esame sono analoghe ad altra già decisa da questa sezione, con sentenza n. 3484 del 2021, alla cui decisione occorre rifarsi, anche per ragioni di certezza del diritto, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod. proc. amm., salve le precisazioni in merito alle ulteriori osservazioni svolte in sede di udienza.
Nel merito quindi gli appelli sono parzialmente fondati e meritano accoglimento entro i termini già precisati dalla sezione, nei termini seguenti.
Con il primo motivo di diritto, la parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretta la tabella di conteggi depositata dall’amministrazione in sede di giudizio, con la quale è stata applicata una tassazione al 27% sulla sorta capitale della somma originariamente dovuta; la stessa tabella era poi ritenuta errata anche con riferimento alla quantificazione della sorta capitale, della rivalutazione monetari e degli interessi legali.
La censura è parzialmente fondata.
Trattandosi di questione inerente diverse poste, cumulativamente considerate nell’unico motivo di diritto, l’accoglimento della doglianza è legato alla fondatezza delle censure in relazione ai singoli titoli, che devono quindi essere esaminati separatamente.
In relazione alla dedotta non assoggettabilità a IRPEF delle somme liquidate dal giudice del lavoro, va rammentato che la censura si pone in linea con le più recenti statuizioni in merito del giudice ordinario. In giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ., VI, 23 ottobre 2019, n. 27011; id., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5072) si è osservato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.”.
Si è così affermato il principio per cui, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5.
Sulla scorta di tale ricostruzione, l’importo oggetto di contestazione ha quindi natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, e, pertanto, seguendo i principi sopra ricordati, deve affermarsi che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, comma 5, non sono assoggettabili a tassazione del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 1.
Il che determina, in parte qua, il riconoscimento della spettanza azionata.
A diverso esito vanno invece ricondotte le ulteriori istanze dell’appellante.
In merito alla ritenuta errata determinazione della sorta capitale, appare corretta la determinazione del periodo individuato, in quanto questo è stato espressamente individuato nella sentenza oggetto di ottemperanza, usando la frase “dalla “data odierna” e quindi rendendo palese il riferimento alla data del 14 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza, e non al 31 maggio 2018, come voluto dalla parte appellante.
Del pari va condivisa la valutazione di genericità della censura in merito agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valore.
Conclusivamente, il motivo di censura è accoglibile limitatamente all’errato assoggettamento a imposta sul reddito delle somme dovute per risarcimento del danno da perdita di chance.
Con il secondo motivo di diritto, vengono riprese le argomentazioni del primo motivo in relazione alla non assoggettabilità a tassazione della somma dovuta.
Trattandosi di temi esaminati in precedenza, si può fare rinvio a quanto dedotto in sede di scrutinio del primo motivo di diritto.
Con il terzo motivo di doglianza, si lamenta la mancata inclusione tra le poste spettanti delle spese di precetto, sostenute nella fase esecutiva.
La censura non può essere accolta.
Come è ben chiaro in giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, V, 31 marzo 2017, n. 1498; id., V, 8 aprile 2014, n. 1645), nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la defì nitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (nella specie dell’Amministrazione), e ciò in considerazione del fatto che egli può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza e, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall’eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto.
In relazione ai punti sin qui evidenziati, da ultimo la difesa appellante invoca, genericamente, un rinvio pregiudiziale per presunto contrasto con le norme europee.
Peraltro, in disparte la inammissibilità per genericità della prospettazione, entrambi i profili non superano la soglia di rilevanza. Infatti, sul primo punto, connesso ai primi due motivi di appello, l’accoglimento degli stessi in parte qua assume rilievo preminente ed assorbente; sul secondo punto, come sopra evidenziato, le spese di precetto spettano, sebbene nell’ambito del diverso strumento di esecuzione civile, riconosciuto come utilizzabile nell’ordinamento, estraneo al presente giudizio di ottemperanza.
Con il quarto motivo si lamenta la mancata pronuncia in rito da parte del T.A.R., dove questi avrebbe dovuto unicamente l’inammissibilità del ricorso qualora avesse ritenuto che l’amministrazione avesse adempiuto correttamente.
La censura è infondata.
Come si evince dal contenuto delle pronunce, il primo giudice ha dovuto esaminare in dettaglio le singole censure proposte, rigettandole. Il contenuto decisionale si poneva quindi in contrasto con le ipotesi di sentenza di rito individuate dall’art. 35 c.p.a., rendendo quindi infondata la doglianza.
L’appello va quindi parzialmente accolto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali – con l’eccezione di legge del contributo unificato, stante la disciplina di cui all’art. 13 comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 -, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa e dalle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunziando sugli appelli di cui in epigrafe, li riunisce e così statuisce:
1. Accoglie parzialmente gli appelli e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, accoglie i ricorsi di primo grado nei sensi di cui in motivazione;
2. Dispone che la pubblica amministrazione resistente, Ministero dell’Istruzione e Ufficio scolastico regionale per la Puglia, dia integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal GOT presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 2170 del 14 giugno 2018, adottando gli atti necessari nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza;
3. Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale valutazione provveda il commissario ad acta, qui indicato in un funzionario dell’Ufficio territoriale di Governo di Bari, alla cui designazione provvederà, scaduto il termine di sessanta giorni predetto e su istanza della parte appellante, il Prefetto di Bari;
4. Pone a carico della parte resistente, Ministero dell’Istruzione e Ufficio scolastico regionale per la Puglia, l’eventuale compenso al commissario ad acta, da liquidarsi con successivo provvedimento;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Andrea Pannone – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

 

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