Il provvedimento di foglio di via obbligatorio

Consiglio di Stato, Sentenza|17 maggio 2021| n. 3829.

Il provvedimento di foglio di via obbligatorio, quale misura di prevenzione personale, può essere adottato nei confronti di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, delle persone che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose ovvero nei confronti di coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Sentenza|17 maggio 2021| n. 3829

Data udienza 30 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Stranieri – Provvedimento di via obbligatorio – Emissione – Presupposti legittimanti – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5699 del 2013, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, e dall’U.T.G. – Prefettura di -OMISSIS-e la Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…),
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Bo., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Ma. Le. in Roma, (…),
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per le -OMISSIS-, resa inter partes, concernente una misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per le -OMISSIS-, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
a) del provvedimento del -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS-aveva confermato il provvedimento della Divisione Anticrimine di sottoposizione del signor -OMISSIS- alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS-;
b) del provvedimento del -OMISSIS- con cui il Prefetto di -OMISSIS-ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di cui appresso;
c) dell’originario provvedimento della divisione anticrimine del -OMISSIS-;
d) della nota della Questura di -OMISSIS-del -OMISSIS-, citata nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico.
2. A sostegno dell’impugnativa il ricorrente aveva dedotto: – la violazione degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 per l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura; – l’eccesso di potere; – il difetto di motivazione, di proporzionalità, di ragionevolezza e di istruttoria; – il difetto di partecipazione procedimentale e la violazione dell’art. 27 della Costituzione.
3. Costituitosi il Ministero al fine di resistere, il Tribunale amministrativo, dopo aver accolto la domanda cautelare (-OMISSIS-), ha così deciso il gravame al suo esame:
– lo ha accolto e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati;
– ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
– preso atto che l’Amministrazione ha posto a sostegno della misura, tra l’altro, l’identificazione del ricorrente in una località di -OMISSIS- notoriamente “piazza” di spaccio di sostanze stupefacenti e luogo frequentato da pregiudicati, “i comportamenti evidenziati negli atti impugnati, pur non essendo incompatibili con una fattispecie di uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti, peraltro, non consentono di inferire che il ricorrente possa essere abitualmente dedito a traffici delittuosi”.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’interno ha interposto appello, notificato l’8 luglio 2013 e depositato il 24 luglio 2013, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-8), quanto di seguito sintetizzato:
I) premesso che la giurisprudenza, in materia di foglio di via obbligatorio, non richiede a tal fine la sussistenza di pendenze penali a carico dell’interessato, potendo fondarsi anche su elementi indiziari che sono oggetto di valutazioni di merito non sondabili dal giudice amministrativo, si evidenziano i numerosi episodi segnalati dalla polizia giudiziaria dai quali sarebbe dato desumere che il ricorrente di primo grado è dedito all’attività di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti oltre che alla frequentazione di pregiudicati;
II) il T.a.r. si sarebbe sostituito all’Amministrazione nell’effettuare valutazioni di merito non di sua pertinenza e avrebbe menzionato soltanto alcuni degli elementi presi in considerazione per l’emissione del provvedimento;
III) il T.a.r. non avrebbe esattamente riportato uno dei “considerato” presenti nel provvedimento impugnato ed in particolare quello con il quale si era evidenziato che il ricorrente non aveva nel Comune di -OMISSIS- interessi di alcun genere né vi svolgeva attività lavorativa cosicché la sua presenza in quel territorio non poteva trovare altra giustificazione se non la partecipazione a traffici criminosi.
6. L’appellante ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello e quindi, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado.
7. In data 7 agosto 2013, il signor -OMISSIS-si è costituito con memoria, concludendo per la reiezione dell’opposto gravame. Ha evidenziato l’inconferenza degli episodi segnalati dall’Amministrazione, lo stato di incensuratezza, il non uso da tempo di sostanze stupefacenti, lo svolgimento dell’attività di insegnante e di fisico che gli impone o comunque gli potrebbe imporre il transito per il territorio del Comune di -OMISSIS-, la non ultrattività dei precedenti di polizia rispetto alle risultanze processuali penali di tipo assolutorio, la fondatezza delle censure di primo grado che, per comodità, si riportano testualmente.
8. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, con la seguente motivazione: “rilevato che l’appello cautelare non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto i fatti rappresentati nella motivazione dell’atto impugnato in primo grado non sembrano sufficienti per ritenere che -OMISSIS- rientri in una delle categorie previste dall’art. 1 della l. 1423/1956, come prospetta invece genericamente il provvedimento impugnato, né i precedenti di polizia sembrano suffragare in modo convincente tale conclusione, sulla base di concreti elementi, sicché la valutazione del primo giudice appare, in questa fase di sommaria delibazione, immune da censura;
– che in effetti la definizione di ciascuna delle tre categorie di persone socialmente pericolose, contenuta nell’art. 1 della legge n. 1423/1956 (come modificato nel 1988) implica un riferimento essenziale ad “attività delittuose”, ovvero “traffici delittuosi”, ovvero “commissione di reati”, estremi che non emergono dalle condotte dell’interessato così come descritte nell’atto impugnato”.
9. In data 8 febbraio 2021, il Ministero appellante ha depositato svariata documentazione afferente alla condotta del ricorrente di prime cure nelle more di questo grado di giudizio.
10. In data 23 febbraio 2021, parte appellata ha prodotto memoria eccependo l’improcedibilità del ricorso in appello, stante la decorrenza del termine di tre anni di efficacia della misura adottata, e comunque insistendo per il suo rigetto evidenziando l’esito assolutorio dei giudizi penali instaurati nelle more di questo giudizio e la scarsa rilevanza dei carichi pendenti risultanti dal relativo certificato.
11. In data 25 marzo 2021, parte appellata ha depositato note d’udienza ai sensi del d.l. 28/2020 e del d.l. n. 137/2020.
12. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 30 marzo 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.
13. L’infondatezza dell’appello consente di prescindere dall’eccezione d’improcedibilità sollevata da parte appellata.
13.1 L’appello è infondato.
13.2 Va premesso che il provvedimento di foglio di via obbligatorio, quale misura di prevenzione personale, può essere adottato nei confronti di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, delle persone che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose ovvero nei confronti di coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1 del d.lgs. n. 159/2011).
13.2 Come osservato dal Collegio in sede cautelare, i pur numerosi episodi che hanno interessato il ricorrente di primo grado possono testimoniare al più il consumo di sostanze stupefacenti da parte del medesimo, tant’è vero che egli stesso ammette di essersi sottoposto a un percorso di recupero, ed una personalità tendenzialmente trasgressiva, ma non emergono i presupposti per l’applicazione della misura in considerazione della necessità che vi sia il coinvolgimento effettivo in condotte criminose. In particolare, l’appellante ha prodotto, in data -OMISSIS-, al fine di suffragare la dichiarazione di persistente interesse alla definizione del gravame, una nota della Questura di -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale si evidenzia che, a decorrere dall’-OMISSIS- (data di emissione del provvedimento impugnato in prime cure), l’appellato “è stato interessato da vicende giudiziarie ed amministrative legate al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché da analoghe ed ulteriori misure di prevenzione personali”. Per la precisione, risulta che il medesimo è stato ripetutamente denunciato per violazione dell’art. -OMISSIS-, nonché proposto per l’applicazione della misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di P.S. in data -OMISSIS-. La documentazione, da considerare “nuova” ex art. 104 c.p.a. siccome prodotta soltanto in questo grado di giudizio da parte appellante e relativa agli ulteriori episodi che hanno interessato il ricorrente nelle more di questo giudizio, non può assumere il rilievo auspicato dalla parte appellante, in quanto “la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5711; id., sez. IV, 21 marzo 2016, n. 1126). Peraltro, gli episodi documentati confermano che il ricorrente è stato sempre assolto in sede penale tanto da avere un Certificato del Casellario Giudiziale del -OMISSIS- da cui risulta “NULLA” con reiterate pronunce assolutorie del Tribunale di -OMISSIS-in sede di opposizione a decreto penale di condanna (ad es. sentenza n. -OMISSIS-) ovvero per i reati di cui all’art. -OMISSIS-(ad es. sentenza n. -OMISSIS-) nonché di cui all’art. -OMISSIS- c.p. (sentenza -OMISSIS-).
Ciò che rileva, in definitiva, è che gli episodi che hanno interessato l’appellato, posti a sostegno dell’adottata misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS-, oggetto del ricorso di prime cure, per le ragioni evidenziate dal T.a.r. e che devono intendersi confermate in questa sede, non sono in grado di suffragare tale determinazione alla luce degli elementi sui quali esso deve necessariamente fondarsi come richiesti dalla disciplina di riferimento.
14. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
15. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda ed il comportamento complessivo delle parti, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 5699/2013), lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 30 marzo 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Antonella Manzione – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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