Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 27 novembre 2019, n. 30999.

La massima estrapolata:

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, promosso dal concessionario per crediti contributivi iscritti a ruolo, è ammissibile l’intervento dell’INPS, che conserva la titolarità del credito azionato, senza che rilevi la contemporanea pendenza di una eventuale autonoma opposizione da quest’ultimo proposta, a cui soccorre lo specifico rimedio processuale della riunione dei procedimenti.

Sentenza 27 novembre 2019, n. 30999

Data udienza 8 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26670-2013 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) – SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.);
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/10/2013 r.g.n. 14/2/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 17.10.2013, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva respinto la sua insinuazione al passivo di (OMISSIS) s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria di crediti per contributi previdenziali iscritti a ruolo dall’INPS.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che (OMISSIS) s.p.a. avesse omesso di indicare i motivi su cui fondava la propria opposizione, essendosi limitata ad evidenziare la necessita’ che l’INPS intervenisse in giudizio, e al contempo ha dichiarato inammissibile l’intervento che l’ente previdenziale aveva nelle more spiegato nel giudizio, sul rilievo che, avendo esso proposto autonomo ricorso in opposizione allo stato passivo, non poteva ammettersi la contemporanea pendenza di piu’ impugnazioni avverso il medesimo provvedimento di esclusione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo tre motivi di censura. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto in questa sede attivita’ difensiva.
La causa, gia’ chiamata all’adunanza camerale del 21.2.2019, e’ stata rimessa alla pubblica udienza. L’INPS ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 53, Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 93, 98 e 99, articolo 2697 c.c. e articoli 115-116 c.p.c. per avere, a suo dire, il Tribunale ritenuto che la pretesa creditoria fatta valere in giudizio fosse rimasta sfornita di prova e non avere, per contro, ritenuto che l’allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito fosse stata validamente effettuata da esso Istituto nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo.
Con il terzo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 99, comma 8, per avere il Tribunale ritenuto l’inammissibilita’ del suo intervento in giudizio sul presupposto dell’avvenuta impugnazione da parte sua dello stato passivo.
Cio’ posto, i primi due motivi sono inammissibili.
Come premesso in narrativa, il Tribunale di Ancona non ha adottato alcuna statuizione in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria, essendosi piuttosto limitato a rigettare l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. per omessa indicazione dei motivi e a dichiarare inammissibile l’intervento spiegato dall’INPS per avere quest’ultimo proposto autonomo ricorso in opposizione allo stato passivo di (OMISSIS). Di conseguenza, non attingendo in alcun modo i motivi in esame la ratio decidendi del decreto impugnato, non puo’ che darsi continuita’ al principio di diritto secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilita’ del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, piu’ recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016 e 24765 del 2017).
E’ invece fondato il terzo motivo.
Questa Corte ha gia’ affermato che l’iscrizione a ruolo del credito contributivo e l’attribuzione al concessionario della legittimazione a farlo valere nell’ambito della procedura fallimentare hanno valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’INPS, il quale conserva la titolarita’ del credito azionato (Cass. n. 24202 del 2015). Conseguentemente, cosi’ come e’ facolta’ di quest’ultimo di promuovere autonomamente l’opposizione allo stato passivo (Cass. n. 10955 del 2018), allo stesso modo deve essergli riconosciuta la facolta’ di intervenire nell’opposizione promossa dal concessionario (nell’ambito della quale, peraltro, ben potrebbe essere chiamato ex articolo 106 c.p.c. in forza della previsione di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39: cosi’ da ult. Cass. n. 16425 del 2019), trattandosi di un intervento volto a tutelare un interesse proprio e diretto, ossia, secondo un risalente ma consolidato orientamento di questa Corte di legittimita’, di un intervento autonomo e non adesivo dipendente (Cass. n. 2588 del 1966; nello stesso senso, con specifico riguardo alla possibilita’ che l’INPS spieghi intervento nell’opposizione proposta dal concessionario, v. Cass. n. 21201 del 2017).
Ne’ contrari argomenti potrebbero desumersi dalla necessita’ di evitare la contemporanea pendenza di piu’ impugnazioni avverso il medesimo provvedimento di esclusione dallo stato passivo, come sostenuto nel decreto impugnato, perche’ a cio’ soccorre lo specifico rimedio processuale della riunione dei procedimenti.
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo, il decreto impugnato va cassato per quanto di ragione e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

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