Guida in stato di ebbrezza e avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 10 dicembre 2019, n. 49898

Massima estrapolata:

In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 5

Sentenza 10 dicembre 2019, n. 49898

Data udienza 8 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso il rigetto del ricorso;
udito il difensore:
E’ presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell’avvocato (OMISSIS), del foro di GENOVA in difesa di:
(OMISSIS) l’avv (OMISSIS) FORO ROMA;
Il difensore si associa al Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 ottobre 2018 la Corte di appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto (OMISSIS) dai reati di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2), lettera c), commi 2 bis e 2 sexies, articolo 187 C.d.S., commi 1, 1 bis ed 1 quater.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, formulando due motivi di ricorso.
3. Con il primo fa valere, ex articolo 606, comma 1, lettera e), il vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale, nel ritenere che il prelievo ematico per la verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, non rientrasse in un protocollo medico, ma fosse conseguente all’impulso della polizia giudiziaria che ne aveva fatto richiesta, omette di considerare che l’imputato giunse presso l’Ospedale in codice rosso (allega al ricorso il referto acquisito agli atti del dibattimento), a seguito di incidente con politraumi. Rileva che dal referto si trae come (OMISSIS) avesse riferito, nell’immediatezza, di avere assunto alcolici, ma non stupefacenti, dando il consenso per il prelievo alla ricerca di sostanze da abuso. Di conseguenza vennero disposti esami strumentali e chimico-biologici, tra cui anche quelli per la ricerca dell’etanolo e delle sostanze psicotrope. Dunque, l’imputato fu sottoposto ad esami strumentali e prelievi nell’ambito di protocolli sanitari e non su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria. Osserva che l’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale le lesioni riscontrate fratture e contusioni- non erano tali da richiedere esami di quel tipo, e’ gratuita ed arbitraria, non solo perche’ si tratta di esame del protocollo, ma perche’ essi erano resi necessarii dalle condizioni del paziente. Non compete, infatti, al giudice sindacare sulle finalita’ degli accertamenti.
4. Con il secondo; lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’articolo 187 C.d.S., commi 2 bis e 3, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la sussistenza di segni esteriori e’ propedeutica al compimento degli accertamenti e non necessaria per autorizzare l’esecuzione, tanto piu’ in caso di incidente stradale, circostanza di per se’ autorizzativa dell’esame tecnico sui liquidi biologici. Sottolinea che la tipologia di accertamento normativamente previsto si sottrae alla visita medica ed a descrizioni impressionistiche. Sicche’ del tutto fuorviante e’ la considerazione della Corte territoriale sull’assenza di sintomi evidenti di alterazione da stupefacenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Il primo motivo involge un tema su cui la giurisprudenza di legittimita’ si e’ a lungo soffermata, che riguarda l’obbligo di previo avviso del diritto di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., la cui violazione determina una nullita’ ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 356 c.p.p., sulla natura della quale e’ sufficiente un semplice rinvio all’orientamento, ormai consolidato, di questa Corte (cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi).
3. Si tratta di una questione centrale, perche’ quello che sostanzialmente si fa valere da parte del procuratore generale e’ l’insussistenza della necessita’ dell’avviso, a finte dell’evidenza di un accertamento svolto nell’ambito di un protocollo medico-sanitario. Sostiene, infatti, il ricorrente che la Corte territoriale ha, da un lato, travisato un’evidenza probatoria, chiaro indice dell’esecuzione degli esami ematici ai fini della verifica dello stato di salute dell’interessato e della sua cura, contenuta dai referti in pronto soccorso. Dall’altro, ha preteso di smentire la necessita’ clinica di detti esami facendo riferimento alle condizioni di salute dell’imputato, al momento del trasporto in ospedale, che non rendevano palesemente necessari detti esami ematici, posto che non solo il paziente fu trasferito in codice giallo, con lesioni ortopediche, come risultante dalla relazione di P.G.. Nondimeno, la chiara indicazione del referto – indicante codice rosso- e la richiesta da parte dei medici di una serie di esami, fra i quali quelli per il controllo dell’etanolo e delle sostanze stupefacenti nel sangue, avrebbero dovuto condurre ad una decisione di segno opposto.
4. La sentenza impugnata, invero, ricostruisce il fatto in modo diverso da quello preteso dal ricorrente ed afferma l’inutilizzabilita’ degli esami svolti presso il nosocomio, ove l’imputato fu condotto subito dopo il sinistro stradale, non essendo stato dato il dovuto avviso di farsi assistere da un difensore. La Corte, in effetti, afferma che la necessita’ di attuare un protocollo sanitario comprendente anche analisi sulla presenza di alcool e di stupefacenti nel sangue va esclusa a fronte delle lesioni di tipo fratturativo, riportate dall’imputato, ma fonda la propria decisione su un altro aspetto che e’ quello della presenza nel fascicolo della richiesta della polizia giudiziaria, al fine dell’esecuzione degli esami per la rilevazione del tasso alcolemico e della presenza di droghe nel sangue, confermata, peraltro, dalla scheda clinica del paziente, redatta il giorno del sinistro. E’, dunque, solo per completezza di ragionamento -a fronte della decisione del primo giudice che aveva ritenuto che gli accertamenti fossero stati disposti dai sanitari in forza del grado di urgenza dell’intervento sanitario- che la Corte precisa che gli esami del sangue non apparivano necessari in relazione al tipo di lesioni riportate, ma non attribuisce a questa considerazione valore fondativo della riforma della sentenza di primo grado, neppure affrontando il tipo di urgenza sanitaria -codice rosso, codice giallo- su cui il ricorrente fonda il proprio ricorso. E, d’altro canto, si tratta di un elemento inidoneo a fondare qualsiasi diversa soluzione del caso, non essendo neppure chiarito dal ricorrente4 quale tipo di protocollo imponga un simile accertamento in relazione al codice di ingresso al pronto soccorso, in modo indipendente dal tipo di lesioni riportate nel sinistro.
5. Cio’ posto, accertato che la verifica della presenza ematica di sostanze alcoliche e stupefacenti e’ intervenuta su esclusiva richiesta della polizia giudiziaria, correttamente la Corte ritiene l’obbligatorieta’ dell’avviso ex articolo 114 disp. att. c.p.p., e la conseguente inutilizzabilita’ degli esiti, in assenza dell’adempimento di legge. La giurisprudenza di questa sezione, infatti, ha ripetutamente chiarito che “In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 5” (da ultimo: Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017 – dep. 09/11/2017, P.G. in proc. Lirussi, Rv. 27193501; Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018 – dep. 09/02/2018, Tognini, Rv. 27222501; Sez. 4, Sentenza n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 268885); Sez. F, Sentenza n. 34886 del 06/08/2015 Ud. (dep. 13/08/2015) Rv. 264728).
8. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.
9. Il ricorso va, dunque, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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