Nel furto l’aggravante della cosa esposta alla pubblica fede scatta anche se la cosa è posta in luogo recintato ma di facile accesso.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 27 settembre 2018, n. 42569.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 42569

Data udienza 20 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Scordamaglia Irene;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Fodaroni Maria Giuseppina che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio con riferimento all’esposizione alla pubblica fede;
udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato quella di condanna pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 19 maggio 2015, nei confronti di (OMISSIS), riconosciuto responsabile del delitto di furto in concorso di ortaggi, aggravato dalla circostanza dell’esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti.
2. Ricorre per cassazione l’imputato per il tramite del proprio difensore, affidando l’impugnativa ad un solo motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione. Osserva, al riguardo, che la giustificazione posta a sostegno del diniego di esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, secondo la quale l’assenza di effrazione della recinzione, pur presente attorno al fondo in cui gli ortaggi venivano coltivati, stava a dimostrare l’agevole accessibilita’ al fondo, sarebbe, al tempo stesso, in contrasto con la ratio della norma di riferimento ed espressione di un salto logico compiuto dal giudice censurato. Insiste, pertanto, per l’esclusione dell’aggravante e, per l’effetto, per l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, posto che il venir meno di questa determinerebbe la procedibilita’ del reato a querela, nel caso di specie non presentata dalla persona offesa

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di furto, la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’articolo 625 c.p., n. 7, t.i., e’ correlata alla condizione di esposizione della cosa alla “pubblica fede”, trovando cosi’ giustificazione nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato. Alla stregua di tale cardine interpretativo, si e’ quindi affermato, in particolare, che tale condizione puo’ sussistere anche quando l’area in cui la cosa stessa si trovi sia recintata, nel caso in cui “per la particolare modalita’ di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua” (Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602). Donde, si e’ concluso che la circostanza aggravante di cui si discute puo’ ricorrere anche se la cosa si trovi in un luogo privato facilmente accessibile (Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978; Sez. 2, n. 8798 del 17/01/1991, Crisafulli, Rv. 188119) ed anche se il detto luogo sia munito di recinzioni agevolmente superabili (Sez. 5, n. 15009 del 22/02/2012, Maltese, Rv. 252486)
2. Nel caso in esame, con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede – unico profilo investito dall’impugnazione di legittimita’ – la Corte territoriale non ha tuttavia fatto corretta applicazione delle richiamate massime di orientamento. Infatti ha tratto ragione per affermare che ne sussistessero le condizioni di applicabilita’ dal solo dato che la recinzione, infissa sul limitare del fondo, non presentasse alcun segno di effrazione, senza tuttavia considerare la non univoca significativita’ del dato in questione rispetto alla facile accessibilita’ al fondo medesimo, ben potendo l’agevole introduzione all’interno di esso costituire l’effetto di peculiari abilita’ personali dell’autore del reato. Deve, invece, opinarsi che soltanto dalla verifica in concreto delle specifiche caratteristiche della recinzione – da individuarsi nell’essere munita di un cancello attiguo alla pubblica via lasciato sempre aperto ovvero nell’essere costituita da una struttura destinata alla mera delimitazione del fondo da quelli confinanti – sarebbe stato consentito stabilire se ricorressero gli estremi dell’elemento accessorio di cui all’articolo 625 c.p., n. 7: per essere l’apparato in concreto predisposto di fatto del tutto inidoneo a garantire la protezione dei beni insistenti sul fondo, cosi’ esposti al solo senso di rispetto altrui.
3. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.

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