Nel corso delle procedure di mobilità

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza|5 marzo 2020| n. 6289.

La massima estrapolata:

Nel corso delle procedure di mobilità, ex art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991, gli accordi sindacali possono prevedere, per garantire il reimpiego di almeno una parte dei lavoratori, che il datore assegni loro, in deroga all’art. 2103 c.c., mansioni diverse da quelle svolte, anche inferiori o peggiorative, trattandosi di rimedio volto ad evitare il licenziamento (fermo restando che i lavoratori non sono vincolati alla deroga poiché possono rifiutare la dequalificazione affrontando il rischio del licenziamento); il medesimo principio – derogabilità del divieto di demansionamento in base ad accordi collettivi fondati sull’interesse del lavoratore a non perdere il posto di lavoro – trova applicazione anche nel caso di distacco del personale ove ricorra l’ipotesi specifica disciplinata dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. in l. n. 236 del 1993.

Sentenza|5 marzo 2020| n. 6289

Data udienza 13 novembre 2019

Tag – parola chiave: Rapporto di lavoro – Distacco del personale e cessione del contratto di lavoro – Assegnazioni di mansioni differenti o inferiori – Illegittimità – Insussistenza – Impugnazione – Violazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 – Esclusione
________________________________________

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16297/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 460/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/12/2016, R. G. N. 146/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. (OMISSIS) ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 16.12.2016, respingeva il gravame proposto da (OMISSIS) e da altri litisconsorti – ex dipendenti di (OMISSIS) s.p.a. con qualifiche e mansioni di tipo tecnico – amministrativo ed inquadramento nel V e nel IV livello CCNL unico Acqua e Gas – avverso la decisione del Tribunale di La Spezia che aveva rigettato il ricorso dei predetti, intesi ad ottenere l’accertamento della illegittimita’ sia del distacco del 1.3.2014 presso l’ (OMISSIS), sia della successiva cessione del loro contratto di lavoro dal 1.3.2014, nonche’ dei demansionamenti e successive dequalificazioni con attribuzione di mansioni di III livello B CCNL Fise Assoambienti, quali addetti alla raccolta porta a porta ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) e di IV livello, quali addetti agli impianti (gli altri due).
1.1. Era richiesta la condanna della prima societa’ ((OMISSIS) s.p.a.) a reintegrare i lavoratori nel loro posto di lavoro con le mansioni e gli inquadramenti precedentemente assegnati, oltre al risarcimento dei danni professionali, in via subordinata nei soli confronti di (OMISSIS) s.p.a..
2. La Corte rigettava l’appello incidentale condizionato perche’ dello stesso non potevano ritenersi onerate le societa’ vittoriose in primo grado, tenute solo a riproporre le deduzioni ed eccezioni sollevate non affrontate dal Tribunale, peraltro superate dalle altre assorbenti eccezioni dalle stesse formulate.
3. Quanto all’appello principale, la Corte territoriale osservava che il gruppo (OMISSIS), per ovviare alla grave crisi manifestatasi, aveva da un lato iniziato una procedura di licenziamento collettivo per 180 esuberi complessivi, conclusasi con sottoscrizione di accordo quadro del 30.11.2012, volto ad individuare misure alternative all’esodo, tra cui implementazione di attivita’ quali il servizio di raccolta porta a porta e, dall’altro, aveva dato corso ad un graduale processo di internalizzazione dei servizi affidati in appalto, con previsione di flessibilita’ di mansioni e facolta’ delle aziende, in forza della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 11, di assegnare ai lavoratori coinvolti mansioni diverse ed inferiori.
3.1. Osservava come erano state all’uopo predisposte piu’ graduatorie nei mesi successivi all’accordo del 2013 e nell’ultima di esse erano stati previsti i criteri dell’anzianita’ di sevizio e dei carichi di famiglia, secondo il rispettivo peso del 70% e del 30%, nonche’ il criterio aziendale delle esigenze tecnico produttive ed organizzative, le cui regole applicative generali dovevano essere oggetto di successiva concertazione tra i firmatari dell’accordo.
3.2. Aggiungeva che, in un successivo accordo, erano stati ulteriormente specificati i criteri dell’anzianita’ di servizio e dei carichi di famiglia da applicare per la formazione della graduatoria, dalla quale erano da escludere i lavoratori gia’ coinvolti nelle internalizzazioni ed ottimizzazioni e le figure professionali per le quali era impossibile reperire identiche professionalita’.
3.3. La Corte riteneva che, a fronte di tali pattuizioni, dovevano ritenersi rispettati i criteri di individuazione del personale da distaccare, con assegnazione di differenti ed inferiori mansioni, e che non era stato eliminato il criterio delle esigenze aziendali, che, anzi, erano state prese in forte considerazione laddove era stata lasciata ampia discrezionalita’ alle societa’ in ordine alle esclusioni suddette dalle graduatorie, con possibilita’ di formazione di sub graduatorie cd. operative, dalle quali erano stati esclusi i soggetti suindicati.
3.4. Infondato era, secondo la Corte, il rilievo che le esternalizzazioni avrebbero dovuto essere realizzate una volta conclusesi le internalizzazioni, in considerazione della gradualita’ con cui gli accordi avevano fissato le varie fasi di risanamento, come dimostrato dalla mancanza di ogni rilievo da parte delle organizzazioni sindacali, che avevano partecipato alle formazioni delle sub graduatorie. Quanto alle dedotte violazioni di legge, se pure l’accordo sindacale di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 4, era stato raggiunto nell’ambito di una procedura di mobilita’ per esodare gli esuberi mediante licenziamenti collettivi, la procedura si era conclusa senza adozione di alcun licenziamento, essendosi pattuite misure conservative dei posti di lavoro, tra cui la flessibilita’ delle mansioni, e la normativa consentiva agli accordi sindacali stipulati nel corso di procedure di mobilita’, nell’ambito di un progetto di riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedentari, di stabilire, anche in deroga all’articolo 2103 c.c., comma 2, la loro assegnazione a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle svolte a garanzia del posto di lavoro, per scongiurarne il licenziamento. Veniva evidenziato come cio’ doveva ritenersi consentito anche nell’ipotesi di riassorbimento mediante l’assegnazione di mansioni inferiori con distacco presso soggetti terzi dei lavoratori, con interpretazione estensiva della previsione normativa. Ne’ poteva ritenersi sindacabile, secondo la Corte, la decisione aziendale di sopprimere alcune mansioni, delle quali non poteva ritenersi da parte dei lavoratori l’utilita’ permanente per la distaccante.
3.5. I quattro lavoratori appellanti avevano mantenuto lo stesso trattamento retributivo presso la distaccataria e, successivamente al loro distacco, era intervenuta la L. n. 147 del 2013 (legge di stabilita’) che, al comma 563 e ss., aveva previsto la possibilita’ tra societa’ controllate direttamente ed indirettamente dalle PP.AA. di una mobilita’ senza necessita’ del consenso dei lavoratori: in forza di tale normativa i contratti di lavoro degli appellanti erano stati ceduti a decorrere dal 1.3.2014 ad (OMISSIS). Il dedotto demansionamento era stato, dunque, consentito dall’accordo sindacale sulla flessibilita’, mentre, pure essendo fondata la questione della dedotta dequalificazione in relazione alla circostanza che era stata disattesa la previsione di coerenza con il relativo ordinamento professionale, i lavoratori non avevano dimostrato di avere subito alcun pregiudizio o danno patrimoniale, avendo mantenuto lo stesso trattamento retributivo. Anche il danno alla professionalita’ ed alla salute psichica, collegati al demansionamento, dovevano ritenersi insussistenti per essere stata esclusa l’illegittimita’ di quest’ultimo.
3.6. Infine, la Corte rilevava che dalla documentazione prodotta dalle appellate era evincibile che la societa’ era stata osservante degli obblighi relativi agli adempimenti richiesti anche con riguardo alle informative preventive delle OO.SS. e delle rappresentanze sindacali operanti presso la societa’. Quanto al rilievo dell’impossibilita’ che una procedura di licenziamento collettivo si concludesse con una cessione di contratti, evidenziava come la procedura di mobilita’ si era conclusa senza alcun licenziamento, ma con un riassorbimento di eccedenze ed il trasferimento dei contratti costituiva un ulteriore e diverso strumento utilizzato dal gruppo per usciere dalla crisi nell’ambito del progetto indicato.
4. Di tale decisione hanno domandato la cassazione i lavoratori, affidando l’impugnazione a due motivi, cui hanno resistito, con unico controricorso, le due societa’.
5. La causa, fissata per l’adunanza camerale del 18.6.2019 (per la quale il P. G. aveva depositato requisitoria scritta), e’ stata rinviata a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza, non ravvisandosi i presupposti per la sua trattazione in sede camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, (OMISSIS) e gli altri ricorrenti epigrafati denunziano violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, ed erronea sussunzione della fattispecie concreta nell’ipotesi normativa astratta invocata, osservando che per il distacco e’ previsto dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, comma 3, che lo stesso, ove comporti un mutamento di mansioni, debba avvenire con il consenso del lavoratore interessato e che la norma non possa essere disattesa, ritenendo che cio’ sia consentito in quanto il distacco avvenga secondo previsioni contenute in Accordi Sindacali che prendano in esame la necessita’ di riduzioni collettive di personale ex L. n. 223 del 1991.
1.1 Si assume che quest’ultima normativa prevede la possibilita’ di dequalificazione solo all’interno della stessa azienda, che consente di superare il divieto di cui all’articolo 2103 c.c., ma non quando si ricada nella disciplina del distacco, speciale ed autonoma rispetto alla regola generale dei licenziamenti collettivi. I lavoratori evidenziano, poi, che vi sia un contrasto tra affermazioni inconciliabili, laddove la sentenza impugnata motiva nel senso anzidetto e prima, nelle righe precedenti, afferma che l’accordo sindacale e’ stato raggiunto nell’ambito di una procedura di mobilita’ che si e’ conclusa senza l’adozione di licenziamento, essendosi pattuite altre misure conservative dei posti di lavoro che ne escludevano la sussistenza, in ragione della concordata applicazione dei contratti di solidarieta’.
2. Con il secondo motivo, i lavoratori lamentano violazione e/o falsa applicazione, quanto all’erronea sussunzione della fattispecie concreta nell’ipotesi normativa astratta invocata, della L. n. 147 del 2013, articolo 1, commi da 563 a 569, nonche’ del Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, che ha introdotto la L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 567 bis, nonche’ dell’articolo 2112 c.c., sostenendo che sia stato violato in particolare il comma 566, laddove e’ previsto che sia l’Ente controllante, cioe’ il Comune di La Spezia, a procedere alla ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa societa’, ovvero presso altre societa’, con le modalita’ previste dal comma 563.
3. Il Decreto Legge n. 148 del 1993, articolo 8, comma 3, convertito con modificazioni dalla I 236/1993 prevede che “gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu’ lavoratori dall’impresa ad altra per una durata temporanea”.
3.1. In termini generali il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, comma 4, dispone nei seguenti termini: “1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu’ lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attivita’ lavorativa. 2. In caso del distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita’ produttiva sita a piu’ di 50 km da quella in cui il lavoratore e’ adibito, il distacco puo’ avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dal Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, articolo 8, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236”.
3.2. La L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 11, a sua volta, prevede: “Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga all’articolo 2103 c.c., comma 2, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
3.3. Tali essendo le norme di riferimento, va rilevato come questa Corte abbia evidenziato il carattere speciale della L. n. 223 del 1991, articolo 4, che, nel prevedere la possibilita’ per gli accordi sindacali, nel corso delle procedure di mobilita’, di stabilire, per garantire il reimpiego di almeno una parte dei lavoratori, che il datore di lavoro assegni gli stessi, in deroga all’articolo 2103 c.c., a mansioni diverse da quelle svolte, non pone alcuna preclusione all’assegnazione di mansioni anche inferiori o peggiorative – ivi compreso il trasferimento o la trasferta del lavoratore da una unita’ produttiva all’altra – trattandosi di rimedio volto ad evitare il licenziamento, fermo restando che questi non sono vincolati alla deroga poiche’ possono rifiutare la dequalificazione affrontando il rischio del licenziamento (cfr., in tali termini, Cass. 1.7.2014 n. 14944).
3.4. Anche in caso di distacco del lavoratore, con mutamento delle mansioni, anche solo parziale purche’ effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalita’ acquisito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, e’ richiesto, quale elemento costitutivo e condizione di legittimita’ della fattispecie, il consenso del lavoratore distaccato, il quale, ricevuta la comunicazione del provvedimento, e’ pertanto onerato del solo rifiuto ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono, rilevando a tali fini il solo mutamento oggettivo delle mansioni, quale conseguenza dell’attuazione dell’ordine, e non anche la rappresentazione di esso fornita dal datore di lavoro nella lettera di comunicazione (Cass. 13.12.2018 n. 32330).
3.5. Tali arresti giurisprudenziali evidenziano la specialita’ dell’ipotesi del demansionamento dei lavoratori sia in tema di licenziamento collettivo che di distacco, in presenza di accordi collettivi, essendo principio generalmente valido quello del relativo divieto, ritenuto derogabile, quanto all’ipotesi del distacco, ove ricorra l’ipotesi specifica disciplinata dal Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, articolo 8, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236 (che si fonda su accordi sindacali e sull’esclusivo interesse dei lavoratori comandati o distaccati a non perdere il posto di lavoro). In tal caso la deroga incide sulla previsione di carattere generale che consente la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, cosi’ determinando una mera modifica delle modalita’ di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso (cfr. Cass. 23.4.2009 n. 9694).
3.6. Va ritenuto che, in presenza di accordi collettivi, come nella specie, non sussiste neanche la contraddizione tra parti della pronuncia d’appello evidenziata in ricorso, in quanto la procedura di licenziamento collettivo era stata comunque aperta, anche se si era conclusa con un accordo che escludeva i licenziamenti, prevedendo legittimamente la possibile assegnazione dei lavoratori eccedentari ad altra azienda del gruppo con mansioni inferiori, pur nella irriducibilita’ della retribuzione, in applicazione della normativa di cui al Decreto Legge n. 148 del 1993, articolo 8, comma 3, fatta salva dal citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, comma 4. Peraltro, nella specie, trattandosi di gruppo di aziende partecipate dal Comune per l’esercizio di servizi pubblici locali, sussisteva anche lo specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa coerente con gli obbiettivi di maggiore funzionalita’ del raggruppamento, rendendo l’ipotesi del distacco conforme alla sua definizione normativa, di cui all’articolo 30 Decreto Legislativo cit..
3.7. Correttamente e’ stato pertanto ritenuto che il demansionamento non fosse stato illegittimo e che, quanto alla dequalificazione, non vi era stata deduzione e prova di alcun pregiudizio in concreto subito.
3.8. Per quanto detto, l’adozione di misure alternative alla riduzione del personale legittimamente e’ stato ritenuto consentito in quanto previsto da accordi sindacali stipulati nell’ambito della procedura di mobilita’ iniziale e dalla norma fatta salva in tema di disciplina generale del distacco ed in ogni caso, quanto agli ulteriori profili, non e’ neanche evidenziato l’interesse che sorregge le critiche, se non e’ contestato dai lavoratori il capo della decisione che afferma come non provato alcun pregiudizio discendente dalla dedotta dequalificazione.
4. Il secondo motivo in parte e’ connotato da novita’, perche’ non si indica in che termini delle disposizioni contemplate dalla L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 566, fosse stata dedotta la violazione. Il comma 567 bis, introdotto dal Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito dalla L. 11 aprile 2014, non e’ richiamabile ratione temporis ed, in ogni caso, il motivo pecca di specificita’ rispetto alla ratio decidendi, non censurata idoneamente quanto alla possibilita’, legittimata dall’accordo sindacale sulla flessibilita’, di assegnazione a mansioni inferiori da parte della societa’ cessionaria, o, piu’ precisamente, come evidenziato dalla Corte territoriale, dovendo ritenersi consentito il differente inquadramento in applicazione del diverso contratto applicato presso la cessionaria (CCNL ASSOAMBIENTE al posto del CCNL Acqua e Gas), nella conservata identita’ di trattamento retributivo dei lavoratori. In tal senso deve porsi richiamo anche a Cass. 1178/2017 sulla ritenuta mancata allegazione di un concreto pregiudizio sofferto per la dedotta dequalificazione, pur in astratto ipotizzabile secondo la Corte d’appello, in quanto l’articolo 1, comma 563, della legge di stabilita’ imponeva la coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.
5. In conclusione, essendo risultate tute le censure inidonee a minare il fondamento del decisum, deve pervenirsi al complessivo rigetto del ricorso.
6. Per il principio della soccombenza, va disposta la condanna dei lavoratori al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
7. Sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonche’ al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002 articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n., ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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