L’errore di fatto idoneo a fondare una domanda di revocazione

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 9 aprile 2020, n. 2342.

La massima estrapolata:

L’errore di fatto, idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice.

Sentenza 9 aprile 2020, n. 2342

Data udienza 19 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Revocazione – Realizzazione stabilimento industriale – Procedimento di finanziamento – Diniego accesso agli atti – Ricorso – Inammissibilità per difetto di legittimazione – Ricorso per revocazione – Inammissibilità – Errore revocatorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4563 del 2019, proposto da
It. Te. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Lo., con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ve. Me. in Roma, alla via (…);
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Is. Fo. e Ma. Gr., con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avocato Ma. Gr. in Roma, alla via (…);
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
nei confronti
Ra. Società Consortile S.C. A R.L., non costituita in giudizio;
Sp. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ve., con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ni. La. in Roma, alla via (…)
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6527/2018, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Sp. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Lo., Gr. e, su delega dell’avv. Ve., Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Puglia -Lecce, integrato da motivi aggiunti, It. Te. s.r.l. impugnava: a) le determinazioni assunte dalla Regione Puglia, analiticamente individuate, intese ad assentire la realizzazione di uno stabilimento industriale in Casarano (Lecce) per la preparazione di radiofarmaci; b) la nota del Comune di (omissis), con la quale era stato negato l’accesso agli atti relativi al procedimento di finanziamento POR Puglia.
Con sentenza n. 1098/2010, il primo giudice dichiarava i ricorsi “inammissibili per difetto di legittimazione (per quello che riguarda[va] l’impugnazione dei titoli edilizi) e per omessa impugnazione dei provvedimenti concessivi di finanziamento (per quello che riguarda[va] i provvedimenti di ammissione a finanziamento nell’ambito dei P.O.R. 2000-2006)”, con conseguente inammissibilità della incidentale domanda ostensiva e delle strumentali istanze istruttorie..
Con ricorso in appello, parimenti integrato da motivi aggiunti proposti in pendenza di lite, It. Te. s.r.l. impugnava la decisione, reiterando le proposte ragioni di doglianza, e censurava, altresì, il provvedimento regionale di concessione definitiva delle agevolazioni già impugnate in primo grado, rinnovando l’istanza finalizzata alla richiesta di documenti e di chiarimenti.
Con sentenza n. 6527/2018 del 19 novembre 2018, il Consiglio di Stato respingeva il gravame, confermando – sia pure con diversa e più articolata motivazione – l’inammissibilità del ricorso di prime cure, sul complessivo ed argomentato assunto:
a) che la vicinitas, quale requisito e condizione dell’azione, non andava intesa in senso meramente spaziale, ma in termini di bacino commerciale di utenza, in ordine al quale, comunque, l’appellante non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la propria posizione legittimante;
b) che il dies a quo per la proposizione del ricorso andava ancorata alla concreta percezione della lesività della contestata iniziativa commerciale, in ogni caso decorso.
Con rituale ricorso ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. It. Te. S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, lamentando duplice errore di fatto, avuto riguardo:
a) al rilievo che, in relazione alla “vicinitas” commerciale, dall’atto di appello, considerato nella sua interezza, avrebbe dovuto desumersi, in punto di fatto, che i due impianti oggetto di controversia (siti nei Comuni di (omissis) e di (omissis)) condividevano, in realtà e contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, il medesimo “bacino d’utenza”, quantomeno per i centri medico-ospedalieri dotati di PET siti a Brindisi, Bari e Barletta (in quanto tutti raggiungibili da parte di entrambi i concorrenti “entro poche ore dalla produzione”);
b) che, quanto alla tempestività del ricorso, dalla documentazione tecnica esibita dalla Regione, in relazione ai tempi di realizzazione degli impianti, non era dato evincere, diversamente da quanto opinato, la sussistenza di circostanze di fatto idonee a concretare la percezione della lesività dell’iniziativa commerciale della controinteressata.
Si sono costituiti, per resistere al ricorso, la Regione Puglia e Sp. S.r.l..
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2019, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è inammissibile.
2.- Importa rammentare, in termini generali, che l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c. – deve:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò di un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa;
d) apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, essendo configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolgendo la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.
In sostanza l’errore di fatto, idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice; si versa pertanto nell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita (cfr., tra le tante, Cons. Stato, IV, 14 giugno 2018, n. 3671; Id.. IV, 22 gennaio 2018 n. 406; Id., V, 25 ottobre 2017, n. 4928; Id., V, 6 aprile 2017, n. 1610; Id., V, 12 gennaio 2017 n. 56).
3.- Ciò posto, nella fattispecie in esame, il primo dei profili oggetto di denunzia – inerente la sussistenza di una situazione di vininitas – non involge la sussistenza o meno di un fatto, quale dedotto ed allegato negli atti di causa, ma la valutazione di un contesto relativo alla sussistenza di più elementi concorrenti alla identificazione di un medesimo bacino di utenza commerciale, nonché della idoneità del bacino medesimo a determinare una situazione di concorrenza sul presupposto della valutazione di un “potenziale apprezzabile calo del volume di affari in dipendenza dell’intervento assentito”.
Si tratta, come tale, di un profilo oggetto di specifica controversia, la cui eventuale erroneità costituirebbe, al più, errore di giudizio, come tale insuscettibile di legittimare il ricorso per revocazione.
4.- Sotto il secondo profilo, la tardività del ricorso è stata apprezzata sulla considerazione: a) che la situazione risultante dalla relazione della direzione lavori attestava che alla data del 30 agosto 2008 il manufatto edilizio “fosse ormai da considerarsi ultimato” e, cioè, che comunque fosse in uno stato di avanzamento tale da consentirne la esatta valutazione; b) che da ciò potesse ricavarsi che “anche nei mesi precedenti l’agosto 2018 It. Te. s.r.l. era in condizione di percepire che un concorrente, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, stava per attivare una produzione di radiofarmaci nel territorio pugliese”.
Si tratta, anche qui, di una valutazione delle risultanze degli atti di causa, correttamente acquisite nella loro consistenza fattuale: né l’allegata esistenza di una successiva relazione dei lavori potrebbe avere rilevanza ai fini di un diverso apprezzamento della decorrenza del termine per impugnare, trattandosi anche qui di caput controversum, risulto sulla base di un apprezzamento dei dati processuali.
5.- In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori, a favore della Regione Puglia ed Euro 3.000,00, oltre accessori, a favore di Sp. s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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