Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 30 aprile 2020, n. 8432.

La massima estrapolata:

Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.

Sentenza 30 aprile 2020, n. 8432

Data udienza 9 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Separazione – Giudizio – Reclamo – Natura temporanea – Appello specifico – Reclamo proposto da un coniuge

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16162/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia depositato il 12 febbraio 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto del 12 febbraio 2018, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa il 15 luglio 2017, con cui il Presidente del Tribunale di Bergamo, pronunciando ai sensi dell’articolo 708 c.p.c., comma 3, nel giudizio di separazione proposto dalla reclamante nei confronti del coniuge (OMISSIS), aveva escluso l’obbligo di quest’ultimo di contribuire al mantenimento della ricorrente, aveva posto a suo carico l’obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli nati dal matrimonio mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 400,00 ciascuno, nonche’ mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed aveva proceduto alla regolamentazione delle modalita’ di frequentazione del padre da parte dei figli.
2. Avverso il predetto decreto la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria.
Il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
Con ordinanza del 5 novembre 2019, la Sesta Sezione civile, investita dell’esame del ricorso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, ne ha disposto la rimessione alla pubblica udienza ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 3, ritenendo insussistenti i presupposti per la decisione in Camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si osserva che nel procedimento di separazione personale dei coniugi il decreto con cui la corte d’appello abbia deciso sul reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’articolo 708 c.p.c., comma 3, non e’ impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., nella parte riguardante i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nell’interesse dei coniugi e della prole, dal momento che tali provvedimenti, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non statuiscono sulle stesse in modo definitivo, ma hanno carattere meramente interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito, potendo essere sempre revocati o modificati dal giudice istruttore, ed essendo destinati a rimanere assorbiti nella decisione finale (cfr. Cass., Sez. VI, 20/06/2014, n. 14141; 6/06/2011, n. 12177; v. anche, in riferimento al giudizio di divorzio, Cass., Sez. VI, 15/05/2018, n. 11788). Nella specie, tuttavia, l’impugnazione deve considerarsi ammissibile, avendo ad oggetto il capo del medesimo decreto recante il regolamento delle spese processuali, il quale si configura come una statuizione riguardante posizioni giuridiche soggettive di debito e di credito che discendono da un rapporto obbligatorio autonomo, ed idonea ad acquistare autorita’ di giudicato (cfr. Cass., Sez. VI, 11/04/2017, n. 9348; 27/02/2012, n. 2986).
2. Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia infatti la violazione degli articoli 91 e 739 c.p.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui, a seguito del rigetto del reclamo, l’ha condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.225,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, invece di rinviarne il regolamento all’esito del giudizio. Sostiene che la Corte d’appello non ha tenuto conto del carattere non definitivo del provvedimento, suscettibile di ribaltamento ad opera della sentenza che definira’ il giudizio di separazione, osservando che il regolamento delle spese deve dipendere dall’esito complessivo di quest’ultimo, e non gia’ da quello delle sue fasi intermedie. Aggiunge, ad colorandum, che il decreto impugnato ha ingiustamente rigettato il reclamo, avendo dato per assodata la disparita’ tra i redditi delle parti, ma avendola ritenuta inidonea a giustificare il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore della reclamante, ed avendo fatto comunque salvi successivi accertamenti.
2.1. Il motivo e’ fondato.
La questione in esame ha dato origine ad orientamenti diversi in dottrina e nella giurisprudenza di merito, essendosi evidenziata da parte di alcuni la natura incidentale ed endoprocedimentale del reclamo, il quale costituisce una mera fase del procedimento di separazione e si conclude con un provvedimento destinato anch’esso a rimanere assorbito dalla sentenza pronunciata all’esito del giudizio, ed essendosi valorizzata da parte di altri la natura impugnatoria di tale rimedio, che si svolge dinanzi ad un giudice superiore e conduce ad un provvedimento che definisce il relativo procedimento.
Giova ricordare, in proposito, che la giurisprudenza di legittimita’ ha da tempo riconosciuto la natura cautelare dei provvedimenti di cui all’articolo 708 c.p.c., comma 3, osservando, con particolare riferimento a quello con cui venga fissato in via provvisoria l’assegno di mantenimento per il coniuge, che lo stesso sotto il profilo sostanziale tiene luogo del mantenimento cui l’obbligato sarebbe stato comunque tenuto in costanza della convivenza, e sotto il profilo processuale esprime l’esigenza propria della tutela cautelare, nella quale e’ preminente l’interesse pubblico alla conservazione dello status quo, vale a dire, nella specie, alla conservazione del mantenimento fino all’eventuale esclusione di tale diritto od al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che puo’ derivare solo dal giudicato (cfr. Cass., Sez. III, 1/08/2000, n. 10025; 5/10/1999, n. 11029; 12/04/ 1994, n. 3415; 18/09/1991, n. 9728). In linea piu’ generale, puo’ affermarsi che tali provvedimenti mirano a regolare, per il tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito, quegli aspetti della vita della prole e dei coniugi che troveranno un assetto definitivo nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, e cio’ al fine di evitare che per effetto della durata del processo i componenti del nucleo familiare vedano pregiudicati i propri diritti. Tale orientamento ha trovato conferma nella nuova disciplina dei provvedimenti cautelari, ed in particolare nell’articolo 669-octies c.p.c., comma 8, introdotto dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, lettera e-bis), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 50, comma 2, lettera a), il quale, prevedendo che l’estinzione del giudizio non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui all’articolo 700 c.p.c. e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, anche quando la domanda e’ stata proposta in corso di causa, ha esteso a tali provvedimenti il carattere di ultrattivita’ in precedenza riconosciuto dall’articolo 189 disp. att. c.p.c., ai soli provvedimenti di cui all’articolo 708 c.p.c., in tal modo facendo cadere una delle principali obiezioni mosse all’opinione in esame.
L’introduzione, ad opera della L. 8 giugno 2006, n. 54, articolo 2, comma 1, dell’articolo 708, comma 3, che consente di proporre reclamo avverso i provvedimenti in esame, ha indotto poi ad accostare, pur con le dovute differenze, la relativa disciplina a quella dei provvedimenti cautelari, evidenziando che l’articolo 669-septies c.p.c., comma 2 e articolo 669-octies c.p.c., comma 7, impongono di provvedere sulle spese del procedimento cautelare soltanto se la domanda venga proposta ante causam, sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto o dichiarazione d’incompetenza, mentre nulla dispongono in ordine ai procedimenti promossi in corso di causa, per i quali deve quindi intendersi che il regolamento delle spese debba aver luogo all’esito del giudizio di merito: tali disposizioni, introdotte contestualmente dell’articolo 669-octies, comma 8, trovano giustificazione proprio nell’ultrattivita’ del provvedimento cautelare, che consente di evitare l’instaurazione del giudizio di merito al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese processuali, ove le parti siano disposte ad accontentarsi della decisione ottenuta ante causam; qualora invece il provvedimento cautelare sia emesso in corso di causa, non vi e’ necessita’ di una pronuncia immediata sulle spese del relativo procedimento, il quale s’innesta sul giudizio di merito come una fase incidentale e ne condivide normalmente la sorte, essendo il suo esito destinato a rimanere assorbito dalla pronuncia della sentenza definitiva, fatta eccezione per il caso in cui il giudizio principale si estingua.
Tale disciplina, ritenuta applicabile anche in sede di reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c., puo’ rappresentare un utile punto di riferimento anche per il reclamo previsto dall’articolo 708 c.p.c., comma 3 e cio’ nonostante le profonde differenze riscontrabili tra i due istituti (prime fra tutte la competenza ed il termine per l’impugnazione), che hanno indotto parte della dottrina a ritenere il secondo piu’ agevolmente accostabile al reclamo previsto dall’articolo 739 c.p.c., per i provvedimenti in Camera di consiglio, ed altra parte a ravvisarvi un mezzo d’impugnazione del tutto autonomo, dotato di caratteristiche proprie sia rispetto a quello cautelare che rispetto a quello camerale. In particolare, la natura provvisoria dei provvedimenti in questione, destinati anch’essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa, e ad escludere quindi la necessita’ di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, la quale dovra’ tenere conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalita’ di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si e’ articolato.
7. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., con la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali.
La novita’ della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, revoca la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa integralmente le spese processuali.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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