Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 29 aprile 2016, n. 8474
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 6293-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresenti e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio legale (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che chiede l’accoglimento del ricorso;
avverso l’ordinanza n. 2101/2012 R.G.A.C. del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto quanto segue:
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposta istanza di regolamento di competenza contro (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2015, con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. la sospensione del giudizio introdotto con ricorso ai sensi dell’articolo 447-bis c.p.c. ed iscritto al n.r.g. 2101 del 2012 in attesa della definizione del giudizio introdotto in via ordinaria ed iscritto al n.r.g. 1173 del 2013.
2. Il primo giudizio veniva introdotto dai qui ricorrenti contro il (OMISSIS) per ottenere, nell’asserita qualita’ di comproprietari di un immobile in forza di acquisto iure donationis intervenuto nel 2011 per averlo ricevuto dal padre (OMISSIS), l’accertamento della nullita’ di un contratto locativo che il fratello del donante, (OMISSIS) – cui le chiavi dello stesso erano state consegnate dallo stesso donante, residente altrove, per eventuali interventi urgenti e per l’ordinaria manutenzione – aveva, a loro dire, arbitrariamente stipulato nel 1993 con il (OMISSIS), nonche’ il consequenziale accertamento della detenzione senza titolo da parte sua e la condanna al suo rilascio, nonche’ ad un indennizzo ai sensi dell’articolo 20141 c.c..
Nel giudizio si costituiva il (OMISSIS), che chiamava in causa (OMISSIS) in garanzia. Il medesimo si costituiva e sosteneva di essere il proprietario dell’immobile, chiedendo la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello frattanto da lui introdotto con il n.r.g. 1173 del 2013 contro (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere l’accertamento della sua qualita’ di proprietario dell’immobile in forza di una scrittura privata di vendita stipulata nel 1995 con (OMISSIS), nonche’ la declaratoria della simulazione della donazione e in subordine della sua nullita’.
3. Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria disponeva che il secondo giudizio fosse chiamato davanti al magistrato affidatario del primo ai fini dell’eventuale riunione.
Con ordinanza del 23 maggio 2014 il magistrato assegnatario dei due giudizi rigettava la richiesta di riunione dei due procedimenti per la diversita’ dei loro riti e perche’ il primo giudizio si connotava per essere di pronta soluzione.
Successivamente, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha invece disposto la sospensione nel presupposto che il giudizio introdotto per secondo fosse giuridicamente pregiudiziale rispetto al primo.
4. All’istanza di regolamento di competenza, che prospetta sotto vari profili l’illegittimita’ della disposta sospensione, hanno resistito con separate memorie il (OMISSIS) e (OMISSIS).
5. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c. e’ stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne e’ stata fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
1. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha chiesto l’accoglimento del ricorso fondando tale richiesta (come, del resto, hanno fatto i ricorrenti) in prima battuta sull’evocazione di giurisprudenza relativa all’assenza di pregiudizialita’ fra il giudizio di rilascio in forza di un titolo locativo e quello relativo alla controversia sulla titolarita’ della proprieta’ del bene, e, gradatamente, sulla diversita’ dei soggetti coinvolti nei due giudizi.
2. Il Collegio ritiene che la sospensione sia stata illegittimamente disposta e debba essere, pertanto, caducata per una ragione che i ricorrenti hanno fatto valere con il loro quarto motivo di doglianza e che comunque si sarebbe dovuta rilevare d’ufficio nell’esercizio dei poteri di statuizione sull’esistenza o meno della causa di sospensione.
La ragione si rinviene nella circostanza che entrambi i giudizi fra i quali e’ stato ravvisato, a torto o a ragione non rileva, il rapporto di pregiudizialita’ pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario e, pertanto, potendo aver luogo, a norma dell’articolo 274 c.p.c., comma 2, la loro riunione (siccome aveva tendenzialmente suggerito il provvedimento del Presidente del Tribunale disponendo che fossero chiamati davanti allo stesso magistrato persona) in funzione della trattazione congiunta con il rito ordinario, giusta il terzo comma dell’articolo 40 c.p.c. (subendo il rito locativo della prima controversia vis actractiva di quello ordinario della seconda, tenuto conto che quella norma inverte il rapporto solo con riferimento alle cause di lavoro, che indica con riferimenti normativi, ed e’ di stretta interpretazione), la sospensione per l’ipotetica pregiudizialita’ non era in alcun modo configurabile.
Cio’, in conformita’ a consolidata giurisprudenza di questa Corte: si veda Cass. (ord.) n. 13194 del 2008, secondo cui “Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identita’ o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non puo’ adottare un provvedimento di sospensione ex articolo 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli articoli 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio puo’ essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione.”; in precedenza: Cass. (ord.) n. 21727 del 2006; successivamente: Cass. (ord.) n. 17468 del 2010; (ord.) n. 16963 del 2011; (ord.) n. 13330 del 2012; (ord.) n. 20149 del 2914; (ord.) n. 18286 del 2015; (ord.) 22292 del 2015).
E’ appena il caso di rilevare che nel caso di specie dalla stessa ordinanza con cui venne negata la riunione emerge che la ragione di tale negazione venne ravvisata nella diversita’ del rito e nella prontezza di soluzione della controversia di rilascio, ma la prima ragione fu erronea, la seconda e’ stata smentita dal procedere del Tribunale, che, in modo del tutto contraddittorio, invece di definire quel giudizio, lo ha sospeso.
3. La ravvisata illegittimita’ della sospensione sotto l’indicato profilo rende irrilevante, come s’e’ detto, la questione della sussistenza o meno del nesso di pregiudizialita’ fra i due giudizi e quella della mancanza della loro completa identita’ soggettiva.
4. Le svolte considerazioni impongono la caducazione dell’ordinanza impugnata, con conseguente prosecuzione del giudizio.
Esso sara’ riassunto nel termine di cui all’articolo 50 c.p.c..
5. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza a carico di ciascuna delle parti resistenti e si liquidano ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’articolo 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna le parti resistenti alla rifusione ai ricorrenti delle spese del giudizio di regolamento, liquidate a carico di ciascuna in Euro millequattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre il contributo unificato se corrisposto.
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