Nel caso in cui sia stata omessa la notifica al domicilio eletto

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 luglio 2019, n. 30446.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui sia stata omessa la notifica al domicilio eletto – dell’atto di citazione in appello scatta una nullità insanabile e assoluta se l’imputato non compare alla prima udienza. E ogni altra forma di sanatoria viene ad essere preclusa.

Sentenza 10 luglio 2019, n. 30446

Data udienza 19 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. MAZZITELLI Cateri – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CATERINA MAZZITELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria. Inammissibilita’ nel resto.
Il difensore presente insiste e si riporta ai motivi di ricorso in via subordinata chiede la derubricazione a reato di bancarotta semplice.
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa Mignolo Olga, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria, inammissibilita’ nel resto.
Il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e in via subordinata chiedendo la derubricazione a reato di bancarotta semplice.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 19 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza, emessa in data 5/11/2015 dal Tribunale locale, con la quale (OMISSIS) era stato condannato, in relazione al reato di cui agli articoli 110, 216 e 223 L. Fall., perche’, in qualita’ di amministratore di fatto della (OMISSIS) srl e in concorso con il Presidente del CDA (OMISSIS), Presidente del CDA, in qualita’ di amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., aveva omesso la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali, non consentendo la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari e aveva distratto la somma di Euro 62.814,98 (fatto commesso, in (OMISSIS)).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi.
2.1 Vizio, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in relazione agli articoli 179 e 185 c.p.p., stante l’omessa notifica del decreto di citazione per giudizio d’appello presso il domicilio eletto, in (OMISSIS), erroneamente indicato presso i difensori.
La mancata comparizione all’udienza preclude ogni forma di sanatoria e determina una nullita’ insanabile e assoluta.
2.2 Vizio, ex articolo 606, comma 1, lettera c), in relazione all’articolo 192 c.p.p., essendo la sentenza costruita su presunzioni di carattere indiziario.
2.3 Vizio di motivazione, ex articolo 606, comma 1, lettera e), per carenza, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione risultante dal testo del provvedimento e dai singoli atti del procedimento. La Corte territoriale attribuisce al (OMISSIS) condotte non riportate nel capo d’imputazione, posto che nella relazione della curatela non e’ stata evidenziata un’omessa tenuta di libri contabili antecedente all’amministrazione del (OMISSIS), Presidente del CDA all’epoca del fallimento. E’ altresi’ illogico attribuire al (OMISSIS) di essere rimasto in carico fino al 21 luglio 2009, non considerandosi l’intervenuto passaggio di consegne al (OMISSIS) senza rilievi da parte di quest’ultimo.
2.4 Vizio di motivazione, ex articolo 606, comma 1, lettera e), per carenza di motivazione circa l’impossibilita’ di ricostruzione dei movimenti e degli affari della societa’ fallita. I rilievi del commercialista, Dott. Taverna, sono pertinenti in via esclusiva a discordanze.
2.5 Vizio di violazione di legge, ex articolo 606, comma 1, lett b), in relazione alla L. Fall., articolo 216, comma 1 con riferimento alla carenza di prova dell’elemento soggettivo coincidente con un dolo intenzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Secondo la giurisprudenza di legittimita’, in tema di notificazioni, quando la dichiarazione o elezione di domicilio e’ raccolta a verbale davanti all’autorita’ procedente ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 1, la inidoneita’ della stessa (che consiste nella definitiva impossibilita’ di effettuare la notifica, non rilevando una mera assenza o allontanamento temporaneo) determina l’esecuzione della notifica mediante consegna al difensore, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4; quando, invece, la dichiarazione o elezione di domicilio consegue all’invito rivolto all’indagato con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 2, la impossibilita’ di procedere alla notifica (per mancanza, insufficienza o inidoneita’ della dichiarazione od elezione) implica la necessita’ di eseguire quella successiva nel luogo in cui l’atto e’ stato notificato, con le modalita’ di cui all’articolo 157 c.p.p. (Sez. 3, n. 30132 del 05/04/2017 – dep. 15/06/2017, Z, Rv. 270622)
2.Cio’ posto, in linea generale, si osserva che nella fattispecie, il decreto di citazione a giudizio, avanti alla Corte d’Appello, e’ stato notificato al difensore a mezzo P.E.C. al solo difensore di fiducia, mentre dagli atti di causa emerge che l’attuale ricorrente aveva eletto domicilio in (OMISSIS).
Ne consegue il rilievo di una nullita’ ex articolo 178 c.p.p., lettera c), che, stante l’assenza dell’imputato alla prima udienza, non si e’ sanata ai sensi dell’articolo 184 c.p.p..
Il primo motivo va pertanto accolto, il che esime dal trattare gli altri motivi.
3.Sulla base delle considerazioni esposte, si deve annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione di Corte di appello di Milano.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *