Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 22 gennaio 2019, n. 1662.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui l’amministratore esprima il voto per i condomini assenti (non palesando, quindi, una sua volontà, bensì limitandosi a farsi portatore di volontà altrui) deve escludersi una situazione di conflitto di interessi, che ricorre, invece, allorquando il soggetto, in posizione particolare, quale rappresentante, curi l’interesse proprio, anziché quello del suo mandante.

Sentenza 22 gennaio 2019, n. 1662

Data udienza 16 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5803/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3644/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 11.5.2009 (OMISSIS) ed (OMISSIS) ebbero ad impugnare le delibere assunte dall’assemblea del condominio (OMISSIS),in persona dell’Amministrazione gestita dalla srl (OMISSIS), tenutasi il 7.3.2009.
Resistette il condominio evocato, a mezzo della societa’ amministratrice, contestando la fondatezza dell’avversa impugnazione e rilevandone la tardivita’. Il Tribunale di Milano adito ebbe a rilevare la tardiva impugnazione poiche’ le delibere impugnate, eventualmente, affette da vizi importanti annullabilita’ e, non gia’, la loro nullita’.
Proposero gravame i consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) e al Corte ambrosiana adita, resistendo il Condominio a mezzo al societa’ sua amministratrice,rigetto’ l’appello osservando come le delibere impugnate erano – eventualmente – affette da vizi importanti annullabilita’ in quanto era denunziata irregolare costituzione dell’assemblea ed illegittimo computo dei voti, nonche’ come era onere degli appellanti dar prova di aver avuto conoscenza effettiva in ritardo del plico postale consegnato a portiere.
I consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) hanno interposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.
Hanno resistito con controricorso ed il Condominio (OMISSIS) e la srl (OMISSIS), soggetto amministrare del condominio.
Parte ricorrente ha anche depositata memoria difensiva.
La causa era stata trattata in sede di adunanza e rimessa alla pubblica udienza. All’odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. – rigetto ricorso – e del difensore presente,la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) s’appalesa privo di fondamento giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione proposto i ricorrenti denunziano violazione della disposizione ex articolo 2909 c.c., e articolo 324 c.p.c., ed eventualmente ex articolo 1362 c.c., in relazione all’interpretazione data dalla Corte ambrosiana alla domanda avanzata,risultando contrastante con il giudicato cristallizzatosi in relazione al decisum portato nella sentenza n. 2044/10 della medesima Corte d’Appello di Milano.
Non sussiste la dedotta violazione di legge sotto entrambi i profili lumeggiati in ricorso.
Difatti, formalmente, trattandosi di deliberazioni diverse non si verifica la necessaria coincidenza dell’oggetto immediato dei due diversi procedimenti ai fini del disposto ex articolo 2909 c.c. – Cass. sez. 1 n 6830/14 -.
Tuttavia la decisione della Corte ambrosiana in giudicato, indubbiamente attinendo sempre alla deliberazioni del medesimo condominio ritenute invalide in base a ragioni omologhe a quelle denunziate nella presente causa,assume rilievo ponendo regola specifica per il condominio in questione circa l’interpretazione del suo Regolamento sul punto.
Ma la Corte territoriale ha puntualmente esaminato la questione circa la natura dell’invalidita’ rilevata dai Giudici ambrosiani nella decisione gia’ passata in giudicato e concluso motivatamente che la statuizione fu di annullamento e, non gia’, di nullita’ poiche’, comunque rilevata lesione circa la regolarita’ della costituzione dell’assemblea e della votazione.
Situazioni queste pacificamente ritenute dal questa Suprema Corte – Cass. s.u. n. 4806/05 – siccome vizi importanti annullabilita’ e non invece nullita’.
A detta motivata statuizione, i ricorrenti contrappongono loro interpretazione del dictum portato nella decisione passata in giudicato; interpretazione che tuttavia non supera quanto stabilito dai Giudici del merito poiche’ comunque i vizi rilevati configurano una violazione della norma regolamentare o legale che regola la convocazione dell’assemblea e le modalita’ di votazione, quindi mero vizio procedimentale e,non gia’, sostanziale incidente su diritti dominicali.
Al riguardo il decisum portato nella sentenza in giudicato resa dalla stessa Corte ambrosiana invocata dai ricorrenti non incide sulla statuizione oggetto d’esame poiche’ questo fissa,anche per il futuro, la corretta interpretazione da assegnare alla norma regolamentare, circa le modalita’ di convocazione dell’assemblea e di votazione, ma comunque la lesione di dette regole configura sempre e solo vizio di annullabilita’.
Con la seconda ragione di doglianza i consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) deducono violazione della norma ex articolo 1137 c.c., poiche’ erroneamente la Corte ambrosiana ha ritenuto che i vizi dedotti con il ricorso originario configurassero annullabilita’ delle delibere e, non gia’, nullita’ ed un tanto per contrasto con l’insegnamento di questa Suprema Corte.
L’argomento critico sviluppato nel secondo motivo,in concreto, completa il ragionamento svolto anche nel primo motivo di doglianza, in quanto ricostruisce i vizi,denunziati in ricorso originario,siccome importanti nullita’ poiche’ atterrebbero a violazioni sostanziali e, non gia’, meramente formali eppertanto incidenti sui loro diritti dominicali.
Tuttavia va notato come espressamente i consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) ebbero a rilevare violazioni afferenti la costituzione dell’assemblea e la regolarita’ della votazione delle delibere poiche’ contestavano il fatto che l’amministratore avesse votato anche per condomini assenti con deleghe non valide.
In particolare era rilevata situazione di conflitto d’interessi in capo all’amministratore in relazione alla sua posizione anche di delegato dei condomini assenti.
Tuttavia detta situazione si configura propriamente quando il soggetto, in posizione particolare quale rappresentante, curi interesse proprio invece di quello del suo mandante.
Orbene nella specie l’amministratore esprimeva il voto per i condomini assenti sicche’ non palesava sua volonta’, bensi’ era portatore di volonta’ altrui, di conseguenza il conflitto d’interesse appare configurasi soltanto se l’amministratore non ebbe ad esprimere esattamente la volonta’ lui demandata dal mandante,il quale unico potra’ lamentare un tanto non anche l’estraneo al rapporto.
Nella specie non appare profilarsi situazione omologa a quella in tema di societa’ di capitali laddove l’amministratore ne esprime la volonta’, poiche’ viene unicamente dedotto che l’amministratore condominiale non poteva utilizzare la delega ricevuta dai condomini assenti concorrendo conflitto d’interesse, senza nemmeno una chiara identificazione circa l’essenza in concreto del denunziato conflitto.
Difatti o viene dedotto e comprovato dal denunziante che l’amministratore ha espletato in assemblea,quale delegato, attivita’ di convincimento di altri condomini presenti ovvero espresso voto in difformita’ rispetto alla volonta’ lui affidata dal delegante, oppure il conflitto d’interesse con l’ente condominale deve esser individuato in capo al condomino rappresentato,ma in entrambe le situazioni concrete si realizza mero vizio procedimentale nella formazione della volonta’ assembleare e lo stesso da’ origine a mera annullabilita’ non attingendo i diritti dominicali del singolo condomino.
A seguito del giudicato formatosi in omologa lite di impugnazione delle delibere adottate dall’assemblea condominiale con le medesime modalita’ di votazione rimane cosi’ fissata la regola valida per detto condominio circa le modalita’ da osservarsi per la votazione anche per il futuro, ma come detto l’inosservanza di detta regola importa violazione di legge o regolamento, quindi vizio di annullabilita’.
Con la terza ragione di doglianza i consorti (OMISSIS)- (OMISSIS) rilevano violazione della norma L. n. 890 del 1982, ex articolo 7, in tema di notificazione a mezzo posta, poiche’ nella relata dell’addetto postale di recapito non risulta esser stato dato conto delle ricerche dei destinatari effettuate prima di consegnare i plichi al portiere, siccome imposto dall’invocata disposizione legislativa.
L’infondatezza della censura appare manifesta sol si consideri che i ricorrenti allo scopo applicano alla comunicazione,prevista dalla legge, delle deliberazioni assembleari ai condomini assenti la disciplina propria delle notificazioni a mezzo posta, mentre la comunicazione avviene a mezzo mero plico raccomandato postale e, non gia’, mediante notificazione.
Dunque la statuizione sul punto adottata dalla Corte ambrosiana s’appalesa corretta poiche’ correlata alla disciplina del recapito della corrispondenza in plico raccomandato, ossia la modalita’ richiesta dall’articolo 1137 c.c., u.c., per la comunicazione al condomino assente dei verbali portanti le deliberazioni adottate dall’assemblea.
Reputa questa Corte, stante i sensibile tasso di novita’ della questione specifica affrontata in questa controversia,d’avvalersi della facolta’ ex articolo 92 c.p.c., e cosi’ compensare tra le parti le spese di questo procedimento di legittimita’. Concorre in capo ai ricorrenti l’obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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