Nel caso di reato di omessa dichiarazione

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 22 gennaio 2020, n. 2279

Massima estrapolata:

Nel caso di reato di omessa dichiarazione, laddove non sia noto il costo dei beni poi ceduti, non è calcolabile con certezza il ricavo conseguito e dunque non è possibile provare in capo al contribuente/reo il superamento della soglia penale di punibilità di 50mila euro di Ires evasa. Diversamente, nel caso dell’Iva, laddove l’importo dell’imposta emerga direttamente dalle fatture attive rinvenute durante la verifica, non è possibile compensare il debito così insorto con il credito meramente ipotetico riferito a fatture passive, se queste risultano non essere state mai ricevute e pagate.

Sentenza 22 gennaio 2020, n. 2279

Data udienza 5 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza dell’11/12/2018 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11/12/2018, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa il 20/9/2016 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8 limitatamente alle annualita’ 2009 e 2010, perche’ estinto per prescrizione, e rideterminava la pena quanto alle residue annualita’, ed al delitto di cui all’articolo 5, stesso decreto, in un anno, due mesi e venti giorni di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– mancanza e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo ad entrambi i reati. La Corte di merito non avrebbe censurato la palese contraddittorieta’ della prima sentenza, che, per un verso, avrebbe ritenuto inattendibili gli accertamenti tributari di natura induttiva operati dalla Guardia di Finanza quanto all’ipotizzata evasione (ed omessa dichiarazione) dell’IRES, e, per altro verso, si sarebbe espressa in termini opposti quanto all’IVA. La sentenza di appello avrebbe confermato tale ragionamento contraddittorio, dal che la nullita’ di tutti i capi di imputazione ascritti;
– mancanza di motivazione quanto al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5. La responsabilita’ del ricorrente quanto al delitto in esame sarebbe stata affermata sulla base di mere presunzioni e deduzioni, difettando prova che lo stesso avesse esercitato il ruolo di amministratore, anche di fatto, della societa’; le generiche allusioni emerse in fase investigativa, al riguardo, non potrebbero assurgere neppure al grado di indizio, tanto che il (OMISSIS) sarebbe stato originariamente imputato anche per condotte che avrebbe tenuto in periodi in cui un altro soggetto era l’amministratore dell’ente. Del pari viziata, poi, risulterebbe la motivazione anche con riguardo alla compensazione dell’IVA; la Corte di appello, sul punto, avrebbe operato un’inammissibile inversione dell’onere della prova a carico dell’imputato, mentre sarebbe spettato al pubblico ministero dimostrare che la societa’ non avesse emesso fatture con IVA a credito. L’aver calcolato l’imposta a debito senza “bilanciarla” con quella a credito impedirebbe, dunque, di ritenere provata la responsabilita’ del (OMISSIS), specie in punto di superamento della soglia di punibilita’;
– mancanza di motivazione quanto al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8. Anche con riferimento a questa fattispecie, emergerebbe palese il vizio argomentativo della sentenza; la difesa, infatti, ne avrebbe dimostrato l’infondatezza oggettiva (la societa’ avrebbe realmente svolto attivita’ di trading commerciale), laddove la sentenza – per sostenere la tesi contraria – si sarebbe affidata a considerazioni anacronistiche, che non terrebbero conto delle agili strutture organizzative ad oggi mantenute da molti enti, anche per abbattere costi superflui. Del pari inadeguato, ancora quanto al profilo oggettivo del reato, risulterebbe il riferimento ad un’informale ed imprecisa informazione ricevuta dalla polizia slovena, anche sulla quale la Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione; cosi’ come generiche e vaghe risulterebbero le conclusioni raggiunte quanto alla pretesa fittizieta’ dei documenti di trasporto in atti. I medesimi vizi, da ultimo sul punto, riguarderebbero poi anche l’elemento psicologico del delitto, ricavato in sentenza soltanto sull’inaccettabile principio del “non poteva non sapere”;
– le considerazioni sopra espresse, infine, fondano anche la censura che lamenta il difetto di motivazione quanto alla disposta confisca. Si chiede, altresi’, dichiararsi estinte per prescrizione entrambe le condotte di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ soltanto quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; cio’ in quanto l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del Giudice di merito, ma e’ limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).
4. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che tutte le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; dietro la parvenza di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie gia’ esaminate dai Giudici del merito, sollecitandone una valutazione diversa e piu’ favorevole (come emerge espressamente dalla ripetuta richiesta di operare un “vaglio piu’ accurato” del materiale istruttorio), come tale non consentita.
5. A cio’ si aggiunga che l’impugnazione in esame reitera le medesime questioni in fatto gia’ sottoposte al Collegio di appello, e nel medesimo ordine, senza pero’ muovere alcuna ammissibile censura alla risposta via via ottenuta, alla quale, infatti, il ricorso oppone soltanto la pedissequa reiterazione degli stessi argomenti gia’ affrontati nella fase di merito.
6. Nei medesimi termini, peraltro, il ricorso trascura che la motivazione in oggetto risulta oltremodo solida, fondata su una piu’ che adeguata e logica lettura del compendio istruttorio e priva di qualsivoglia carenza argomentativa, come invece genericamente dedotto; una motivazione, dunque, che non merita alcuna censura.
7. In particolare, la sentenza ha innanzitutto confutato la tesi secondo la quale il primo Giudice si sarebbe espresso in termini contraddittori con riguardo all’idoneita’ degli accertamenti induttivi fiscali a fondare il giudizio di responsabilita’ penale. Sul punto, la Corte ha sottolineato che – contrariamente all’assunto difensivo – l’assoluzione del (OMISSIS) dal reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, – quanto all’IRES – derivava dal fatto che, non essendo noto il costo dei beni poi ceduti (difettando documentazione al riguardo), non era calcolabile con esattezza il ricavo netto per l’annualita’ 2011 e, quindi, l’eventuale superamento della soglia di punibilita’ di 50.000,00 Euro. Per contro, quanto all’IVA, il relativo importo risultava per tabulas dalle fatture attive rinvenute, in ordine alle quali emergeva pacifico l’incasso delle relative somme, imposta compresa. Senza potersi ravvisare, dunque, quella contraddizione argomentativa che il ricorso ancora lamenta, senza curarsi delle decisive e congrue considerazioni appena richiamate.
8. Nei medesimi termini, e sempre con riguardo all’articolo 5 citato, la Corte di appello ha poi riconosciuto la piena responsabilita’ dell’imputato per la condotta omissiva contestata.
In particolare, quanto alla carica ricoperta (ed anche in questa sede contestata), la pronuncia ha sottolineato che: a) il (OMISSIS) era amministratore delegato della societa’, alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2011 (la precedente amministratrice – madre del ricorrente era deceduta nel maggio 2011); b) tale carica, peraltro unita a quella di vice presidente (vacante la figura di presidente, in ragione del decesso della donna), conferiva al soggetto pieni poteri operativi, per legge ed in assenza di elementi che potessero ragionevolmente condurre a conclusioni diverse; c) il dedotto subentro nella carica (della madre) da parte della sorella del (OMISSIS) risultava mera asserzione, priva di ogni riscontro.
Tanto richiamato, il ricorso – lungi dal contestare tali argomenti, piu’ che adeguati – si sviluppa ancora su considerazioni di puro fatto, lamentando che il soggetto avrebbe svolto soltanto funzioni operative, non amministrative, e che la condanna sarebbe stata pronunciata in forza di “mere deduzioni e presunzioni”; con affermazioni, dunque, all’evidenza generiche ed inammissibili, che non possono costituire effettiva censura alla rigorosa motivazione richiamata.
9. Analogamente, poi, e sempre in ordine al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 incensurabile e’ la motivazione anche quanto alla invocata “compensazione” dell’IVA; argomento che il ricorso reitera anche in questa sede, ancora, pero’, trascurando del tutto la risposta ottenuta dalla Corte di appello. La quale, in particolare, ha evidenziato che “non e’ possibile compensare un debito per IVA sicuramente incassata con un credito IVA meramente ipotetico, ossia generato da fatture passive che in realta’ non risultano essere state mai ricevute e pagate”.
Un argomento decisivo sul quale il ricorso non spende parola.
10. Ancora, di seguito, la sentenza ha sottolineato che i costi di produzione richiamati dalla difesa, ed eventualmente da porre in deduzione, erano risultati del tutto generici, non emergendo affatto che la societa’ avesse mai svolto attivita’ di produzione o trasformazione dei beni compravenduti (e per i quali, rispetto all’acquirente finale, risultava formale venditore); un’IVA a credito, dunque, sfornita della benche’ minima prova. E senza che, in termini contrari, si possa condividere l’assunto per il quale avrebbe costituito onere della pubblica accusa “dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che la societa’ non aveva emesso fatture con IVA a credito”; come ben si legge nella sentenza impugnata, infatti, con argomento del tutto logico, a fronte di fatture attive pacificamente incassate “era onere dell’imputato provare e quantomeno allegare l’esistenza delle fatture passive ricevute, eventualmente deducibili”. Prova mai offerta in sede di merito.
11. Del pari pienamente adeguata e sostenuta da piu’ che solido percorso argomentativo, ancora, e’ la motivazione in esame quanto all’ulteriore fattispecie contestata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8.
La fittizieta’ soggettiva delle operazioni di cui alle fatture interessate, infatti, e’ stata diffusamente provata dalla Corte di appello sul presupposto che la societa’ in esame avesse solo “cartolarmente” venduto merci, “in ragione del fatto che trattavasi di merci di cui non e’ stato possibile accertare la provenienza, posto che la societa’ non risulta aver prodotto i beni ceduti e non risulta averli mai acquistati. Si tratta, quindi, di forniture effettivamente ricevute dagli acquirenti, ma provenienti da un soggetto diverso dal fatturante”. Quel che la sentenza ha motivato in forza di plurimi elementi oggettivi, tali da evidenziare che la societa’ in esame era, in realta’, una struttura fittizia, non operativa, utilizzata soltanto per far evadere le imposte alla societa’ reale venditrice dei beni; conclusione, a sua volta, tratta dalla pacifica assenza di ogni struttura aziendale (dipendenti, computer, fax, fotocopiatrici), dall’inesistenza di costi portati in detrazione (l’ente era – pacificamente – soggetto sconosciuto al Fisco) e, ad abundantiam, dal carattere quantomeno sospetto dei documenti di trasporto esibiti da un soggetto sloveno (informalmente) qualificato come inesistente dalle stesse autorita’ del Paese confinante.
12. Considerazioni pienamente adeguate e sostenute da oggettivi riscontri probatori, quelle appena richiamate, alle quali peraltro il ricorso oppone elementi per un verso ancora fattuali (la societa’ sarebbe un reale trader commerciale che volgerebbe “il proprio sguardo anche verso mercati esteri”), per altro verso palesemente generici, apodittici ed astratti, come il richiamo ad “agili” modelli organizzativi – “telefono, pc portatile e automobile” – che, “in una economia globale sempre piu’ competitiva e volatile”, le societa’ tenderebbero ad adottare.
13. Quanto, poi, all’elemento psicologico dello stesso reato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 8, questo e’ stato tratto dalla Corte di appello dal complesso degli elementi oggettivi sopra richiamati (67 fatture che superano il triplo della soglia di punibilita’) e dall’assenza di giustificazioni alternative offerte dal ricorrente, il che ha evidenziato – quale ragionevole, unico fine a sostegno dell’intera organizzazione accertata – il dolo specifico richiesto dalla norma. E senza alcuno spazio, quindi, per il (genericamente) denunciato “non poteva non sapere”, che non ha costituito affatto argomento della motivazione sul punto.
14. Da ultimo, inammissibile risulta il ricorso anche con riferimento alla confisca per equivalente, disposta (con la sentenza di appello, al pari delle pene accessorie) a carico del (OMISSIS) in ragione della pacifica assenza di un patrimonio aggredibile in capo alla societa’, emersa quale soggetto fittizio; quel che, peraltro, il ricorso contesta, reiterando tuttavia quegli argomenti di puro fatto gia’ superati – nei termini dell’inammissibilita’ – dalle considerazioni che precedono.
15. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con irrilevanza di prescrizioni eventualmente maturate nelle more di questa sentenza. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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