Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 aprile 2021| n. 9305.

Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l`insussistenza del fatto si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l`ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare in ogni caso una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati. Ne consegue, nell`ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, l`applicazione della tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedano una sanzione conservativa, ricadendo invece la proporzionalità tra le “altre ipotesi” di cui all`articolo 18, quinto comma, della legge 300/70, come modificato dall`articolo 1, comma 42 della legge 92/2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria cosiddetta “forte”.

Sentenza|7 aprile 2021| n. 9305

Data udienza 7 ottobre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: Licenziamento disciplinare – Contestazione dei fatti – Accertamento del giudice di merito – Insindacabilità – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 33144/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 210/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 95/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 11 settembre 2018, la Corte d’appello di Trieste rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento con rito Fornero, aveva accertato l’illegittimita’ (per insussistenza del fatto contestato e conseguente reintegrazione ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4) del licenziamento disciplinare intimato con lettera 15 maggio 2017 a (OMISSIS), operaio inquadrato nel quinto livello CCNL metalmeccanici aziende industriali, per avere: a) procurato, compiendo alla guida del carrello elevatore un movimento in avanti mentre un collega si stava accingendo al taglio di un big bag (per lo sversamento del ferro-molibdeno in esso contenuto posizionato mediante detto carrello sopra la benna della pala meccanica), lo schiacciamento del braccio del collega tra la parete della benna e il big bag; b) rilasciato false dichiarazioni in merito alla dinamica dell’infortunio (dalla societa’ datrice addebitato inizialmente alla responsabilita’ esclusiva dell’infortunato) in sede di ricostruzione immediata e poi di rilievo dell’addetto dell’ufficio sicurezza; c) approfittato della qualita’ di R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) per avallare una versione dei fatti che ne occultasse la responsabilita’.
In esito al critico ed argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale condivideva l’accertamento del Tribunale (tanto con ordinanza in fase sommaria che con sentenza, all’esito della cognizione piena) di insussistenza della responsabilita’ del lavoratore, che aveva seguito la procedura operativa aziendale di sversamento delle ferroleghe: essa si’ foriera di pericolo (non consentendo la percezione dal conducente del carrello elevatore di eventuali situazioni di rischio del secondo operatore, addetto allo sversamento) ed infatti modificata a seguito dell’infortunio occorso; e parimenti escludeva l’effettiva volonta’ di un travisamento dei fatti (per la riconduzione delle dichiarazioni del lavoratore a mere ipotesi) e cosi’ pure l’esercizio di pressioni in tale senso in virtu’ della carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sicche’, la Corte friulana ribadiva l’insussistenza del fatto contestato, in assenza di antigiuridicita’, in applicazione del novellato testo della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, come interpretato dal consolidato indirizzo di legittimita’.
Con atto notificato il 9 settembre 2018, la societa’ datrice ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria comunicata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, per erronea applicazione della tutela reintegratoria, in luogo di quella indennitaria, al lavoratore per un’erronea ritenuta insussistenza di tutti i fatti disciplinari contestati (da considerare ciascuno nella propria singolare idoneita’ a giustificare la sanzione), in ragione della falsita’ della sua descrizione della dinamica dell’infortunio in qualita’ di R.L.S., specificamente addebitata e autonomamente rilevante sotto il profilo disciplinare: cosi’ esclusa l’ipotesi di insussistenza del fatto contestato in assenza di antigiuridicita’, ricorrendo invece “altra ipotesi” (anche di eventuale non proporzionalita’) di insussistenza della giusta causa, comportante la tutela indennitaria e non reintegratoria, a norma del novellato testo della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5 e non comma 4.
2. Esso e’ infondato.
3. Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralita’ di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la “insussistenza del fatto” si configura, come noto, qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceita’, ferma restando la necessita’ di operare in ogni caso una valutazione di proporzionalita’ tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati; con la conseguenza, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, dell’applicazione della tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedano una sanzione conservativa, ricadendo invece la proporzionalita’ tra le “altre ipotesi” di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 42, per le quali e’ prevista la tutela indennitaria cd. forte (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31529).
3.1. Sotto altro profilo, la L. n. 300 del 1970, articolo 18, nel testo novellato riconosce al comma 4 la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato, nonche’ nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore; la non proporzionalita’ della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel suddetto comma 4, quando questa risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che stabiliscano per esso una sanzione conservativa; diversamente verificandosi le “altre ipotesi” di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali dell’articolo 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria cd. forte (Cass. 25 maggio 2017, n. 13178; Cass. 16 luglio 2018, n. 18823).
3.2. Ebbene, la Corte triestina ha correttamente applicato i suenunciati principi di diritto (pure richiamandoli al secondo capoverso di pg. 13 della sentenza), avendo accertato l’insussistenza (cosi’ come del primo addebito di responsabilita’ nella causazione dell’infortunio al collega, per le ragioni esposte dal terzo capoverso di pg. 10 al primo di pg. 12 della sentenza, anche) di quelli di falsita’ delle dichiarazioni del lavoratore nella descrizione della dinamica dell’infortunio e di pressione per il suo travisamento in qualita’ di R.L.S. (“non puo’… ritenersi comprovata la responsabilita’ del lavoratore… quanto agli ulteriori due addebiti”: cosi’ al secondo capoverso di pg. 12 della sentenza, appunto relativi ad essi), in esito a critico scrutinio delle risultanze istruttorie congruamente argomentato (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 12 al primo di pg. 13 della sentenza). Sicche’, il suo accertamento in fatto e’ insindacabile in sede di legittimita’.
3.3. Si comprende allora come la censura consista, non gia’ nella deduzione della violazione di legge formalmente denunciata, non configurandosi un vizio di sussunzione, ossia di erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 14 settembre 2020, n. 19059), quanto piuttosto, sotto l’apparente contestazione di un tale vizio, una rivalutazione inammissibile dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476).
4. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la statuizione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione ai difensori anticipatari, secondo la loro richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso e condanna la societa’ alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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