In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2021| n. 9230.

In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all’INPS, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell’istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all’INAIL.

Ordinanza|6 aprile 2021| n. 9230

Data udienza 23 settembre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: PREVIDENZA ED ASSISTENZA – PREVIDENZA E ASSISTENZA (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5774/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2791/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 08/01/2015 R.G.N. 2909/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’8.1.2015, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato improponibile la domanda di (OMISSIS) volta a conseguire la rivalutazione contributiva per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto, L. n. 257 del 1992, ex articolo 13;
che avverso tale pronuncia (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, articolo 7, in relazione alla L. n. 257 del 1992, articolo 13, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia, per avere la Corte di merito ritenuto l’improponibilita’ della domanda giudiziale per mancata presentazione all’INPS della preventiva domanda amministrativa, reputando irrilevante la domanda amministrativa da lui previamente proposta all’INAIL;
che il motivo e’ infondato, essendosi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto ormai consolidato secondo cui la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilita’ rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell’INPS (Cass. nn. 16592 del 2014, 11574 del 2015, 11438 del 2017 e, da ult., Cass. n. 28315 del 2018);
che e’ stato parimenti chiarito che, al fine di evitare l’improponibilita’ della domanda giudiziale, non rileva la circostanza dell’avvenuta presentazione della domanda all’INAIL, stante la diversita’ funzionale di tale adempimento, volto esclusivamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto, rispetto all’onere di presentazione della domanda amministrativa all’INPS, che e’ preordinato al sorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale di provvedervi (cosi’, espressamente, Cass. n. 16592 del 2014, cit., sulla scorta di Cass. n. 732 del 2007); che, essendosi la sentenza impugnata correttamente attenuta ai suesposti principio di diritto, il ricorso va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimita’, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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