Nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 gennaio 2021| n. 333.

Nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti di quest’ultimo – quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso – e che solo costui può avere interesse a far valere.

Sentenza|7 gennaio 2021| n. 333

Data udienza 20 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misura di prevenzione della confisca – Sproprozione tra redditi e beni – Pericolosità generica – Terzo interessato – Onere di allegazione della proprietà del bene – Contestazione della fittizietà del bene – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teres – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giusepp – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso il decreto del 03/03/2020 della Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDI GIUSEPPE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 03/03/2020 la Corte di Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), in qualita’ di terza interessata, avverso il decreto del Tribunale di Genova del 11/12/2019, che aveva disposto la confisca di un terreno ubicato in Mignanego e dell’immobile su di esso edificato nei confronti di (OMISSIS), in quanto rientrante nella categoria di pericolosita’ c.d. generica di coloro che vivono abitualmente con i proventi di attivita’ delittuose (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b) e sul presupposto della sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati.
La Corte territoriale, rilevato che il proposto non aveva impugnato il decreto, ha dichiarato inammissibili i motivi di censura proposti dalla (OMISSIS) in merito ai requisiti della pericolosita’ e della attualita’, in quanto non legittimata, sul rilievo che la terza interessata potesse contestare unicamente il requisito della titolarita’/intestazione fittizia del bene, essendo la sproporzione non contestata.
Sotto altro profilo, ha rigettato il quarto motivo proposto con l’appello, ritenendo inverosimile e contraddittorio che (OMISSIS) avesse effettivamente finanziato i lavori di edificazione dell’immobile.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilita’ dei motivi di appello concernenti i presupposti soggettivi di applicazione della misura di prevenzione.
Con l’atto di appello la terza interessata aveva proposto specifiche doglianze concernenti l’insussistenza della pericolosita’ sociale del proposto e la mancanza di correlazione temporale: in seguito alla sentenza De Tommasso della Corte EDU, ed alla declaratoria di illegittimita’ costituzionale pronunciata dalla Corte Cost. n. 24 del 2019, veniva sollecitata la revoca del decreto di confisca nei confronti del proposto, (OMISSIS), non potendo piu’ i soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera a) essere destinatari di misure di prevenzione; inoltre, l’accertamento della pericolosita’ sociale deve essere ancorata alla correlazione temporale tra questa e l’acquisto dei beni.
Cio’ posto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere precluse alla terza interessata tali censure, non essendovi preclusioni normative in merito alle doglianze proponibili dagli interessati.
2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 23 e 24, ritenendo erronea la declaratoria inammissibilita’ dei motivi di appello concernenti i presupposti soggettivi e oggettivi della misura di prevenzione.
Con l’appello era stata infatti evidenziata l’assenza del presupposto della pericolosita’ sociale del proposto, nonostante le diverse condanne per reati contro il patrimonio, mancando l’effettiva percezione abituali di profitti illeciti.
Veniva inoltre rilevato che i proventi necessari per l’acquisto del terreno da parte della (OMISSIS) provenivano dal (OMISSIS), ma che la provvista per l’edificazione dell’immobile proveniva dal residuo di un mutuo fondiario ottenuto in relazione ad altra operazione, ed impiegata per la costruzione del manufatto confiscato a partire dal 2009, allorquando il (OMISSIS) era detenuto (dal marzo 2008 al 2013), ed i lavori erano stati affidati non all’impresa del (OMISSIS), ma ad altra impresa edile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. E’ assorbente rilevare, infatti, la carenza di interesse dell’impugnazione proposta da (OMISSIS), in qualita’ di terza interessata.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, invero rimasto isolato, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l’effettiva titolarita’ e la proprieta’ dei beni oggetto di vincolo e’ legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizieta’ dell’intestazione, ma anche a far valere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608).
Secondo altra piu’ consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, invece, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto ben; ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi puo’ rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarita’ e la proprieta’ dei beni sottoposti a vincolo, mentre non e’ legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprieta’ del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti di quest’ultimo – quali la condizione di pericolosita’, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonche’ la provenienza del bene stesso – e che solo costui puo’ avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, Rv. 27722504); in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l’effettiva titolarita’ dei beni sottoposti a sequestro, puo’ contestare esclusivamente la fittizieta’ dell’intestazione, mentre non e’ legittimato a dedurre l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti deC proposto (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 27845403).
Pur non essendo il terzo interessato gravato da alcun onere probatorio, egli ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli e’ un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene e’ di sua esclusiva proprieta’ e nella sua esclusiva disponibilita’, visto che tale profilo incide sulla confisca: per il terzo interessato, il procedimento deve ruotare intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perche’ inidonee a provare la proprieta’ o la disponibilita’ del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es., la sussistenza della condizione di pericolosita’, il valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non mass.).
Tale interpretazione appare conforme ai principi generali che regolano i requisiti di ammissibilita’ delle impugnazioni: ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a), invero, l’impugnazione e’ inammissibile quando e’ proposta chi (…) “non ha interesse”.
L’interpretazione sistematica di tale norma sulle impugnazioni, coordinata con le norme che disciplinano le impugnazioni in materia di misure di prevenzione (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 10 e 27), consente di affermare che il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all’impugnazione se, assolvendo i relativi oneri di allegazione, rivendica l’effettiva titolarita’ dei beni, contestando esclusivamente la fittizieta’ dell’intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, bensi’ al terzo intestatario.
Al contrario, il terzo intestatario dei beni non e’ legittimato a dedurre l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, per carenza di interesse concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell’impugnazione, i beni dovrebbero essere restituiti al proposto – che dimostri l’insussistenza della condizione di pericolosita’, o la proporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi dichiarati e la legittima provenienza delle risorse -, non certo al fittizio intestatario.
Ne’ tale conclusione puo’ ritenersi inficiata dalla previsione, espressamente disciplinata dal c.d. Codice Antimafia, dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale anche in caso di morte del proposto (Decreto Legislativo n. 159 del 2011 articolo 18, commi 2 e 3); premesso che si tratta di disposizione speciale, insuscettibile di interpretazione estensiva, in tal caso, la divaricazione tra intestazione formale e disponibilita’ effettiva dei beni confiscati viene meno con la morte del proposto, e i terzi intestatari dei beni, nell’impossibilita’ del propostú di contestarne i requisiti, hanno un interesse concreto ad impugnare anche i profili concernenti i presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione patrimoniale, in quanto “il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa” (comma 2) o, comunque, la richiesta puo’ essere proposta “nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare” (comma 3), e dall’accoglimento dell’impugnazione conseguirebbe la restituzione dei beni ai medesimi terzi intestatari.
Cio’ posto, e’ dunque corretta la declaratoria di inammissibilita’ dei primi tre motivi di appello, concernenti la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione applicata al proposto, pronunciata dalla Corte territoriale, e che va ribadita con riferimento ai medesimi motivi riproposti con il ricorso per cassazione.
3. Giova rilevare che, in ogni caso, il motivo di impugnazione con cui si era dedotto che, in seguito alla sentenza “De Tommaso” della Corte EDU, ed alla declaratoria di illegittimita’ costituzionale pronunciata dalla Corte Cost. n. 24 2019, doveva essere disposta la revoca del decreto di confisca nei confronti del proposto, (OMISSIS), non potendo piu’ i soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi (Decreto Legislativo n. 159 del 2011 articolo 1 lettera a)) essere destinatari di misure di prevenzione, oltre ad essere inammissibile per carenza di interesse, e’ manifestamente infondato, in quanto al proposto e’ stata applicata la misura di prevenzione in quanto rientrante nella categoria di cui alla lettera b) dell’articolo 1 cit., di coloro che vivono abitualmente con i proventi di attivita’ delittuose.
Al riguardo, giova rammentare che le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1, lettera a) e b), non perdono la loro validita’ a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n 24 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lettera b) della norma citata, ma, altresi’, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca – ovvero abbia costituito in una determinata epoca il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681; Sez. 5, n. 49480 del 13/11/2019, Pulpito, Rv. 277752).
Le residue doglianze proposte con il secondo motivo, infine, deducono vizi logici concernenti la valutazione della provenienza delle risorse economiche p l’edificazione del manufatto che esulano dal perimetro dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione, poiche’, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione e’ ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 3, (e del precedente L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4 richiamato dal L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 3 ter, comma 2). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, e’ esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita’ l’ipotesi dell’illogicita’ manifesta di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiche’ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dalla L. n. 1423 del 1956, comma 9 del predetto articolo 4 (ora Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 2), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non puo’ essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realta’, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, r 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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