II delitto di tentata estorsione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 febbraio 2021| n. 4634.

II delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione volitiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il concorso di reati in relazione alla condotta di un giovane che, uscito con una ragazza, non appena ella era salita in macchina, le aveva rivolto pressanti richieste di denaro, al di lei rifiuto aggredendola e procurandole lesioni personali, e, dopo il ripetersi delle aggressioni e dei tentativi della ragazza di uscire dalla macchina, poco prima di riaccompagnarla a casa, con successiva ed autonoma determinazione, le aveva sottratto la borsa).

Sentenza|5 febbraio 2021| n. 4634

Data udienza 1 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – ESTORSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – rel. Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6331/2019 della Corte d’Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del primo ottobre 2020 la relazione fatta dal Consigliere Pacilli Giuseppina Anna Rosaria;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Ceniccola Elisabetta, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito l’avv. (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 6 maggio 2019 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino il 13 settembre 2018, ha assolto (OMISSIS) dal reato di cui agli articoli 81 cpv, 56 e 629 c.p. (capo G), commesso in danno di (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste; ha dichiarato non punibile, ai sensi dell’articolo 649 c.p., l’imputato per il reato di cui al capo G della rubrica, commesso in danno della madre (OMISSIS); ha rideterminato la pena per le residue imputazioni.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine al reato di cui al capo A della rubrica, per avere la Corte territoriale disatteso la doglianza difensiva, tesa al riconoscimento dell’assorbimento del reato di tentata estorsione di somme di denaro, cui al capo A), in quello di rapina della borsa detenuta da (OMISSIS) di cui al capo B). Secondo la Corte d’appello, le due condotte avevano ad oggetto beni distinti (denaro e borsa) e erano sostenute da autonoma e distinta intenzionalita’ e risoluzione volitiva ma la diversita’ dei beni sarebbe apparente e tutt’altro che sostanziale, avendo l’imputato appreso la borsetta al fine della ricerca del denaro, e la sequenza dei fatti dimostrerebbe che le due condotte sarebbero state accompagnate da identica intenzionalita’;
2) erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica, per non esserci correlazione tra l’imputazione e la sentenza, atteso che “l’atto di afferrare con forza la mano della ragazza e tentare di portarla sul pene per farsi toccare”, per il quale e’ intervenuta la condanna, non sarebbe neppure contestato. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l’imputato supponeva che vi fosse l’implicito consenso della ragazza, essendo la sua fidanzata ed essendosi appartati appositamente e consensualmente per consumare momenti intimi;
3) erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine al reato di cui al capo D) della rubrica, per avere la Corte ritenuto configurato il reato di sequestro di persona, pur essendo la privazione della liberta’ della persona offesa protrattasi solo per il tempo necessario alla consumazione della rapina.
All’odierna udienza pubblica e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ integralmente inammissibile.
1.1 Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Nella sentenza impugnata si afferma che la persona offesa era uscita con l’imputato, il quale, appena ella era salita in macchina, le aveva rivolto richieste di denaro e, a fronte del rifiuto ricevuto, l’aveva aggredita ed offesa, procurandole anche lesioni. Dopo il ripetersi di violente aggressioni fisiche e dei tentativi della ragazza di uscire dall’autovettura, l’imputato, poco prima di riaccompagnarla a casa, con successiva ed autonoma determinazione, le aveva sottratto la borsa.
Secondo la Corte territoriale, le due condotte avevano ad oggetto beni distinti (denaro e borsa) ed erano sostenute da autonoma e distinta intenzionalita’ e risoluzione volitiva, cosi’ da doversi configurare il concorso dei reati.
Siffatta soluzione si appalesa corretta.
A tal riguardo deve premettersi, in linea generale, che la consumazione del reato si verifica ogniqualvolta, attraverso la condotta astrattamente descritta nel precetto, sia realizzata l’offesa tipizzata e sia leso l’interesse protetto dalla norma (c.d. evento giuridico).
Nel caso in esame si sono realizzati entrambi gli eventi giuridici descritti dalle norme incriminatrici del tentativo di estorsione e della rapina. Dapprima, infatti, l’imputato ha compiuto atti idonei, diretti inequivocamente a coartare la libera determinazione della persona offesa in relazione al denaro; di seguito, a distanza anche di ore, le ha sottratto la borsa, esercitando sulla vittima una violenza diretta e ineludibile.
Deve allora affermarsi che correttamente il Collegio del merito ha ritenuto sussistente il concorso dei reati di tentata estorsione e di rapina.
1.2 Il secondo motivo e’ manifestamente infondato nella parte in cui si e’ dedotto il difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello per cui l’imputato ha riportato la condanna.
Si rammenta che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, con conseguente violazione dell’articolo 521 c.p.p., occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta, prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L’indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va di conseguenza esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (S.U., 17 maggio 2010 n. 36551, Carelli, Rv. 248051).
La nozione strutturale di “fatto”, contenuta nelle disposizioni di cui agli articoli 521 e 522 c.p.p., va percio’ coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice), risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, 18 giugno 2013 n. 35574, Rv. 257015).
Nel caso di specie, nell’imputazione era ascritto all’imputato di avere costretto la ragazza a toccarle il pene con la testa e in sentenza si e’ affermato che egli aveva afferrato con forza la mano della ragazza e cercato di portarla sul proprio pene, nel frattempo denudato.
Nell’uno e nell’altro caso il nucleo essenziale dei fatti e’ il medesimo: avere costretto la ragazza a toccargli il pene, restando irrilevante se cio’ fosse avvenuto con la testa o con la mano della ragazza e non avendo siffatto particolare della testa o della mano inciso in alcun modo sull’esercizio del diritto di difesa della parte.
E’ dunque evidente che nessun difetto di correlazione tra accusa e sentenza puo’ dirsi esistente.
1.2.1 Omissiva di un confronto con la motivazione della sentenza impugnata e’ la censura relativa al consenso della ragazza, supposto dall’imputato.
La Corte d’appello, infatti, ha rimarcato che la persona offesa aveva manifestato la sua volonta’ di andare via dalla macchina e “l’atto di afferrare con forza la mano della ragazza e tentare di portarla al pene, per farsi toccare, evidenziano la mancanza del consenso della donna e della supposizione da parte dell’imputato dell’implicito consenso della persona offesa”.
Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo in questa sede, in quanto corrette e logiche. Con esse il ricorrente non si e’ confrontato specificamente, cosi’ che le doglianze hanno omesso di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell’11/3/2009, Rv. 243838).
1.3 Anche il terzo motivo e’ privo di specificita’.
Secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, la persona offesa e’ stata privata della liberta’ di movimento per un periodo di oltre sei ore, durante le quali ha subito efferate violenza fisiche, ponendo in essere reiterati tentativi di fuga, in occasione dei quali veniva afferrata dall’imputato e nuovamente percossa. La privazione della liberta’ personale si e’ protratta fino alle ore 2,20, dopo che la ragazza era uscita di casa alle 19,40 e solo poco prima di riaccompagnare la persona offesa l’imputato si e’ impossessato della borsa.
Come correttamente ritenuto dal Collegio del merito, il reato di sequestro di persona ha assunto carattere di reato autonomo rispetto alla rapina, essendosi protratto per un periodo di tempo ben superiore al compimento della rapina ancora da compiere e non essendo la privazione della liberta’ finalizzata al compimento della rapina.
Cosi’ argomentando, il Giudice territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 55302 del 22/9/2016, Rv. 268534), secondo cui il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della liberta’ personale si protrae, quanto al delitto di cui all’articolo 609-bis c.p., nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e, quanto al delitto di cui all’articolo 628 c.p., anche dopo l’avvenuto impossessamento della “res”, ma per un tempo apprezzabile e senza necessita’ ai fini della consumazione della rapina.
2. La declaratoria di inammissibilita’ totale del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilita’ per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entita’ di detta colpa – al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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