In tema di procedimento per lo stato di adottabilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1472.

In tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della l. n. 184 del 1983 attribuisce ai genitori del minore ed al suo rappresentante legale, tutore provvisorio o curatore speciale, una legittimazione autonoma, connessa ad un’intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a far assumere loro la veste di parti necessarie dell’intero procedimento, pure in appello quand’anche in primo grado non si siano costituiti, sicché è necessario, a pena di nullità, integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ove tali parti non abbiano proposto il gravame.

Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1472

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Filiazione – Decadenza dalla responsabilità genitoriale – Stato di adottabilità – Litisconsorzio dei genitori della minore anche in appello pure se non costituiti in primo grado – Litisconsorzio del tutore – Violazione del contraddittorio – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33430/2018 proposto da:
(OMISSIS), quale genitore dei minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), quale tutore dei minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 717/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1010/2018, depositata il 27 giugno 2018, il Tribunale per i minorenni di Perugia, su ricorso del P.M., dichiarava la decadenza di (OMISSIS) e di (OMISSIS) dalla responsabilita’ genitoriale nei confronti dei figli minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)” e dichiarava lo stato di adottabilita’ dei medesimi, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 8.
2. Con sentenza n. 717/2018, depositata il 18 ottobre 2018, la Corte d’appello di Perugia rigettava l’appello proposto da Brigitte (OMISSIS), confermando in toto la decisione di primo grado. La Corte territoriale – pur evidenziando l’affetto dimostrato dalla madre nei confronti dei minori – riteneva, tuttavia, di non potere escludere il loro stato di abbandono, atteso il comportamento discontinuo ed altalenante evidenziato dalla (OMISSIS), che non aveva in alcun modo dimostrato – nonostante le diverse occasioni che le erano state offerte, e l’ausilio prestatole da strutture specializzate – di avere acquisito la capacita’ sufficiente a svolgere il proprio ruolo genitoriale.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso Brigitte (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), dell’avvocato (OMISSIS), quale tutore e difensore dei minori, e del P.G. presso la Corte d’appello di Perugia, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. I minori, rappresentati e difesi dal tutore provvisorio, hanno replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 331 c.p.c., L. n. 184 del 1983, articoli 15 e 17 e la conseguente nullita’ della sentenza, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
1.1. Deduce la ricorrente che la decisione emessa dalla Corte d’appello sarebbe affetta da nullita’, non avendo partecipato alla fase dell’impugnazione della sentenza del Tribunale per i minorenni – nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilita’ dei minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), instaurato dalla madre ai sensi della L. n. 184 del 1983, articolo 17 – ne’ il tutore provvisorio dei minori, ne’ il padre dei medesimi, in quanto non evocati nel giudizio di appello dalla stessa appellante, ed odierna ricorrente (OMISSIS), sebbene gli stessi avessero partecipato al giudizio di primo grado. Ne’ sarebbe applicabile al caso di specie, a parere della esponente, la norma dell’articolo 157 c.p.c., comma 3, secondo cui “La nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (…)”, atteso che tale disposizione si riferirebbe ai soli casi in cui la nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che l’ha determinata, e non anche alle ipotesi in cui – come nella specie – la nullita’ si ricollega ad un difetto di attivita’ del giudice, che non ha rilevato l’integrita’ del contraddittorio in una situazione di litisconsorzio necessario.
1.2. Il motivo e’ fondato.
1.2.1. Va osservato che, in tema di procedimento per lo stato di adottabilita’, il titolo II della L. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (articoli 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, articoli 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con L. n. 77 del 2003; articolo 24 della Carta di Nizza), attribuisce ai genitori del minore una legittimazione autonoma, connessa ad un’intensa serie di poteri, facolta’ e diritti processuali atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilita’ e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti. Ne discende la necessita’ di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., ove non abbiano proposto entrambi il gravame. A tal fine non e’, peraltro, sufficiente la sola notificazione, attuata d’ufficio, del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, posto che tale iniziativa officiosa non consente anche la conoscenza del contenuto dell’altrui ricorso ed il compiuto esercizio del loro diritto di difesa (Cass., 04/07/2011, n. 14554; Cass., 10/07/2018, n. 18148).
Del pari, il rappresentante legale del minore – tutore provvisorio o curatore speciale nominato ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 17, a seguito dell’opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilita’ – assume, nel relativo giudizio, e percio’ anche in sede di impugnazione (appello e cassazione) agli effetti dell’articolo 331 c.p.c., la veste di litisconsorte necessario, nei cui confronti il contraddittorio deve essere integrato (Cass., 18/12/2003, n. 19431).
1.2.2. Non puo’ – di conseguenza – revocarsi in dubbio che, nel caso concreto, l’intero procedimento di appello e la sentenza che lo ha concluso siano affetti da nullita’, per violazione degli articoli 102 e 331 c.p.c., per la mancata partecipazione al giudizio di appello di due parti necessarie – che avevano partecipato, invece, al giudizio di primo grado – ovverosia il padre dei tre minori, del cui stato di abbandono si discute, ed il loro tutore provvisorio, avvocato (OMISSIS). Quest’ultima, del resto, non ha mancato di evidenziare, nel controricorso (p. 5), che la pretermissione del tutore nel giudizio di appello non ha consentito allo stesso di “portare alcun contributo, ne’ in punto di diritto ne’, soprattutto, in punto di fatto”, in special modo in relazione alle sopravvenienze fattuali allegate dalla odierna ricorrente, “sulle quali la tutela nulla ha potuto dedurre e provare in un giudizio di appello del quale ignora pressoche’ tutti i passaggi, a partire dall’atto introduttivo”.
1.2.3. Ne’ puo’ ritenersi applicabile nella specie – come correttamente rilevato dalla ricorrente – il disposto dell’articolo 157 c.p.c., comma 3, per avere la stessa (OMISSIS) dato causa alla nullita’ del procedimenti di appello, nel quale non ha evocato i due soggetti suindicati. Nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’articolo 331 c.p.c. e la relativa nullita’ non sia stata rilevata ne’ dalle parti ne’ dal giudice, tale violazione puo’ essere, invero, fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l’appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, laddove la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (articolo 102 c.p.c.) – come nel caso di specie – o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (articolo 107 c.p.c.). In tali casi non puo’, difatti, operare la regola dell’articolo 157 c.p.c., comma 3, trattandosi di violazioni, ascrivibili ad un difetto di attivita’ del giudicante, rilevabili anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare (Cass., 30/08/2018, n. 21381; Cass., 18/02/2014, n. 3855).
1.2.4. Tutto cio’ premesso, e’ – tuttavia – di chiara evidenza che non possono trovare, invece, accoglimento le “Considerazioni ulteriori” della ricorrente, svolte a conclusione della censura (pp. 1415), laddove la medesima deduce che l’accoglimento del primo motivo, che comporterebbe la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, determinerebbe il ritorno dinanzi al giudice di rinvio per ottenere, una volta regolarizzato il contraddittorio, una mera “sentenza “fotocopia” di quella oggetto di impugnazione”. Sicche’, ad avviso della istante, sussisterebbe l’opportunita’ che la Corte esamini anche gli altri tre motivi, concernenti il merito della vicenda processuale, “al fine di, in caso di loro condivisione, pronunciare una sorta di “moral suasion” sul giudice di rinvio”, il quale “non potrebbe ignorare l’autorevole giudizio dato dalla Corte sui restanti motivi”. Orbene, e’ palese l’impossibilita’ di accogliere siffatta domanda, che comporterebbe una decisione di questa Corte – come giustamente rilevato dai resistenti – su un materiale processuale, oggetto del giudizio di secondo grado, “alla cui formulazione la parte pretermessa non ha (…) potuto portare alcun contributo”, con evidente ulteriore violazione del principio del contraddittorio, in pregiudizio della parte che a quel giudizio non e’ stata posta in condizione di partecipare.
In tale prospettiva, questa Corte ha, per vero, osservato che qualora, in una causa nella quale sussiste il litisconsorzio necessario tra piu’ parti, sia mancato, in grado di appello, l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di una o piu’ delle parti presenti in primo grado in qualita’ di litisconsorti necessari, e tale violazione sia stata denunciata ed accertata in sede di ricorso per Cassazione, il giudice di legittimita’ non puo’ che rimettere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 331 e 383 c.p.c., rilevata la nullita’ del procedimento di secondo grado (e della sentenza conclusiva dello stesso), le parti dinanzi al giudice di appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse (Cass., 06/08/1997, n. 7283; Cass., 05/07/1979, n. 3856).
1.3. Nei limiti di cui sopra, pertanto, il motivo in esame deve essere accolto.
2. Restano assorbiti gli altri motivi, aventi ad oggetto il merito della vicenda processuale.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che dovra’ procedere – previa audizione anche degli affidatari dei minori, ai sensi della L. n. 184 del 1983, articolo 5 – a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresi’, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’. Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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