Nel caso di azione promossa dal curatore tesa all’accertamento della simulazione dell’assegnazione di partecipazioni sociali della società fallita

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9224.

La massima estrapolata:

Sussiste la competenza funzionale del tribunale fallimentare e non della sezione specializzata in materia di impresa, nel caso di azione promossa dal curatore tesa all’accertamento della simulazione dell’assegnazione di partecipazioni sociali della società fallita ai soci in occasione del loro recesso, in quanto, avuto riguardo al “petitum” ed alla “causa petendi”, la stessa non attiene a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.

Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9224

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Società – Contenzioso – Tribunale delle imprese – Sezioni specializzate in materia di impresa Competenza per materia – Controversie – Cause e procedimenti relativi a rapporti societari – Radicamento causale in rapporto alle vicende societarie o loro fondamento endosocietario Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6817-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) LTD COMPANY, (OMISSIS) LDA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
contro
(OMISSIS) LTD;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZENO IMMACOLATA, che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Vicenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti le societa’ (OMISSIS) LTD e (OMISSIS) LDA instano questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all’ordinanza 23.1.2019 con la quale il Tribunale di Vicenza, rigettando l’eccezione dalle medesime dispiegata nel corso del giudizio che le vedeva opposte al Fall.to (OMISSIS) s.r.l., ha dichiarato la propria competenza funzionale sulla lite promossa dal Fall.to nei confronti delle odierne istanti avente ad oggetto, oltre alla conferma del provvedimento di sequestro gia’ adottato ante causam dal decidente, l’accertamento della natura simulata e quindi l’inefficacia dei negozi a mezzo dei quali la (OMISSIS) aveva proceduto all’assegnazione in favore di Pacific Western e (OMISSIS), gia’ socie della medesima, dei diritti di privativa su brevetti, opere dell’ingegno, marchi et similia nonche’ di partecipazioni sociali a fronte del loro recesso dalla societa’ e alla liquidazione della quota sociale di ciascuna.
Ric. 2019 n. 06817 sez. M1 – ud. 05-02-2020
-2-
2. Nell’occasione il decidente ha denegato l’accoglimento della sollevata eccezione sull’assunto che, benche’ nella categoria dei rapporti sociali di cui e’ menzione nel Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, comma 2, lettera a), rientrino le vicende concernenti l’acquisto e la perdita della qualita’ di socio a seguito di recesso od esclusione, “il caso di specie non rientra in tale contesto”: vero, infatti, che avendo parte attrice chiesto che fosse accertata la simulazione relativa in merito ai soggetti cui sono attribuiti i beni di che trattasi, nonche’ la simulazione ovvero la nullita’ degli atti di recesso e dei negozi di assegnazione, “da questione relativa al recesso da socio e’ stata indicata solo in via occasionale, in quanto il punto focale della domanda e’ il conseguente negozio di assegnazione dei beni alle societa’ recedute” e “l’aver proposto in via principale la domanda avente ad oggetto la simulazione e/o la nulita’ dell’atto di recesso, in quanto volto ad ottenere la nullita’ della conseguente assegnazione alle societa’ che avevano esplicato il recesso, non vale a radicare la competenza del Tribunale Imprese”.
3. Il mezzo cosi’ proposto, illustrato pure con memoria ex articolo 380-ter c.p.c., comma 2, si vale di quattro motivi di gravame: con il primo si censura l’impugnato deliberato posto che, riguardo ai richiamati negozi, non era stato chiesto che fosse accertata la simulazione assoluta, ma quella relativa, soggettiva e relativa, onde avuto riguardo alla materia oggetto di giudizio era ravvisabile la competenza del giudice specializzato; con il secondo si lamenta che il decidente avrebbe dovuto tenere conto del carattere accessorio, rispetto alla domanda principale, delle domande revocatorie pure spiegate nella specie, di modo che, stante la previsione del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 3, neppure sotto il detto profilo si sarebbe resa discutibile la competenza del giudice specializzato; con il terzo si eccepisce la sussistenza del giudicato interno posto che la vicenda, gia’ portata al vaglio del giudice specializzato, era stata dal medesimo declinata sul rilievo che solo la controversia relativa alla simulazione assoluta fosse di competenza del giudice fallimentare, viceversa sussistendo quella del giudice specializzato riguardo alla domanda scrutinata dall’impugnata decisione; con il quarto si deduce la violazione del principio di strumentalita’ tra fase cautelare e fase di merito, essendo stata introdotta in questa sede dal Fall.to una domanda diversa da quella posta a fondamento del sequestro, del pari cio’ comportando la proroga della competenza in favore del giudice specializzato.
4. Al ricorso resiste la controparte con memoria ex articolo 47 c.p.c., comma 5, nonche’ con ulteriore memoria ex articolo 380-ter c.p.c., comma 2.
Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’articolo 380-ter c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Ritenuta previamente l’ammissibilita’ del mezzo dispiegato, assumendo il provvedimento impugnato la forma dell’ordinanza in conformita’ al disposto dell’articolo 279 c.p.c., comma 1, ne va, al vaglio di merito, decretata l’infondatezza.
6. Sebbene non di questo si dolgano esattamente le societa’ istanti, e’ bene in via di premessa ribadire, a primario conforto dell’asserto enunciato dal decidente, che, per stabile convinzione di questa Corte, si intendono devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del Tribunale fallimentare, ai sensi dell’articolo 24 L. fall., non soltanto le controversie che traggano origine e fondamento dal fallimento ma anche quelle destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l’unita’ e garantire la “par conditio creditorum” (Cass., Sez. I, 20/07/2004, n. 13496). Tale incidenza si rende segnatamente apprezzabile, come si e’ chiarito con speciale riferimento all’esercizio dell’azione revocatoria, allorche’ la domanda di inefficacia non costituisce una forma di tutela di una parte del negozio contro l’altra, ma una forma di tutela di terzi estranei al rapporto e che non sono aventi causa di una delle parti negoziali, ma che esercitano, nella persona del curatore, un diritto loro conferito autonomamente dalla legge in virtu’ della loro posizione di creditori insoddisfatti e del fallimento di una delle parti del contratto revocando (Cass., Sez. III, 2/08/2002, n. 11637). Ricadono, percio’, nella competenza del tribunale fallimentare non soltanto le azionq…che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l’accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Cass., Sez. III, 21/10/2005, n. 20350). In questa stessa ottica si e’, non meno significativamente, osservato, con riguardo alla fattispecie restitutoria regolata dall’articolo 2467 c.c., comma 1 – che legittima anche l’azione del curatore allorche’ il finanziamento al socio sia avvenuto nell’anno precedente al fallimento – che in tal caso la domanda proposta dal curatore non e’ annoverabile tra le azioni rinvenute nel patrimonio della societa’ fallita, nel cui esercizio egli riveste la medesima posizione sostanziale e processuale, ma si tratta di un’azione che trae origine dal fallimento, il che esclude che possa percio’ trovare applicazione la speciale competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, prevista dal Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, restando la controversia percio’ devoluta alla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell’articolo 24 L. fall. (Cass., Sez. I, 24/10/2017, n. 25163).
7. Tanto chiarito, venendo al merito delle doglianze istanti il collegio non puo’ che richiamare, a confutazione di esse e a conferma del deliberato oggetto qui di contestazione, principi gia’ altre volte affermati.
8. E’ cosi’ affermazione largamente condivisa che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, lettera b) e al Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 3, come sostituito dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2, comma 1, lettera d), conv., con modif, dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass., Sez. VI-I, 7/12/2018, n. 31691). Per mezzo di questa relazione, che riconnette sistematicamente il petitum alla causa petendi si e’ inteso piu’ esattamente coonestare – come gia’ osservato (Cass., Sez. VI-I, 6/06/2019, n. 15424) – una chiave di lettura del dato normativo che, lungi dal cedere a tentazioni di tipo manipolativo, riducendo in modo apparentemente incoerente l’area delle competenze del Tribunale delle imprese, laddove pone su questo terreno l’accento su quello che con formula ellittica si e’ altrove definito come “il fondamento endosocietario” delle liti affidate alla sua cognizione, mostra, al contrario, di volersi mantenere in piu’ stretta sintonia con le finalita’ che hanno suggerito l’istituzione del giudice specializzato. Non e’ affatto trascurabile, nell’assecondare questo indirizzo, al di la’ di quanto si possa ricavare dalla lettura dei lavori preparatori, constatare, alla stregua dello stesso dettato normativo, che non per tutte le societa’ – dall’elenco che figura nerincipit della norma sono escluse le societa’ di persone – e non per tutte le controversie in cui esse sono parte – tra quelle menzionate nelle lettere successive non vi rientrano, oltre a quelle che afferiscono piu’ in generale ai contratti di impresa, quelle, che, pur avendo ad oggetto in senso lato vicende di sicura inerenza ai rapporti societari, restano affidate alla competenza del giudice fallimentare (Cass., Sez. VI-I, 24/10/2017, n. 25163) o del giudice del lavoro (Cass., Sez. VI-IV, 29/07/2016, n. 15798) o del giudice ordinario (Cass., Sez. VI-II, 8/11/2018, n. 28537) – si e’ avvertita la necessita’, in un contesto internazionale segnato da una crescente concorrenza tra gli ordinamenti, di promuovere la competitivita’ del sistema mediante l’implementazione, di un giudice fortemente specializzato, provvisto, cioe’, delle capacita’ e delle conoscenze indispensabili al fine di assicurare un governo competente di un contenzioso notoriamente ad alto tasso di specialita’.
9. Dunque, quando con riferimento alle liti di che trattasi, si intende sollecitare l’attenzione sul fatto che l’individuazione del giudice competente non possa prescindere dkrapporto tra il petitum sostanziale e la causa petendi, si esplicita in termini non diversi un’opzione interpretativa che questa Corte ha gia’ avuto occasione di enunciare, allorche’, nel prendere le distanze da posizioni di segno solo apparentemente discordante – peraltro anche nelle vicende ivi scrutinate “il fondamento endosocietario” della lite era chiaramente individuabile (Cass., Sez. VI-III, 16/10/2014, n. 21910; Cass., Sez. VI-III, 21/02/2017, n. 4523) -, ha ritenuto che ai fini di determinare la competenza del Tribunale delle imprese occorra guardare, insieme, alla lettera e alla ratio del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, sicche’ se da un lato e’ certo indicativo il fatto che la controversia investa il tema dei rapporti societari ovvero quello dei trasferimenti delle partecipazioni sociali, non meno determinante e’ la sua pertinenza in rapporto alle “situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti (sia pure “non piu'” o “non ancora” in corso) con la societa’, con gli organi societari e con gli altri soci”. (Cass., Sez. VI-I, 24/01/2018, n. 1826). Nell’occasione – ove la questione di competenza si dibatteva in relazione ad un negozio di acquisto di partecipazioni azionarie, in relazione al quale l’attore aveva prospettato la violazione degli obblighi posti a carico dell’intermediario – si e’ percio’ negata la sussistenza della competenza del giudice specializzato in quanto “la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l’integrazione della fattispecie di cui al citato Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3”.
10. Ribadendo anche qui il convincimento gia’ in quella occasione espresso va percio’ affermato che deve ritenersi attratta alla competenza del Tribunale delle imprese in relazione alla previsione recata dal Decreto Legislativo n. 168 del 2005, articolo 3, comma 2, lettera a), la cognizione delle sole controversie di cui sia riconoscibile il radicamento causale in rapporto alle vicende societarie o, come pure si e’ detto, il loro fondamento endosocietario.
11. La proposta istanza di regolamento va percio’ respinta.
12. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 25100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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