L’ordinanza che pronunci l’inammissibilità dell’appello

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 maggio 2020, n. 9225.

La massima estrapolata:

L’ordinanza che pronunci l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, allorché vengano lamentate la mancata concessione di un termine per lo scambio di memorie e l’omessa relazione da parte del giudice relatore e del presidente, essendo le stesse, da un lato, non previste da alcuna norma di legge e, dall’altro, contrarie alla “ratio” dell’art. 348 ter c.p.c., volta a semplificare e a ridurre i tempi necessari per la definizione delle cause civili.

Sentenza 20 maggio 2020, n. 9225

Data udienza 5 luglio 2019

Tag – parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CRICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19042/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12430/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 12/11/2012; e l’ord. Corte Appello Milano del 6/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2019 dal Dott. Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento 12-13 motivo, assorbiti i restanti motivi del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 28.7.2006 lo ” (OMISSIS)” s.a.s. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, (OMISSIS) per sentir dichiarare la validita’ e l’efficacia del contratto di compravendita intercorso tra le parti, avente ad oggetto il compendio di circa 120 volumi provenienti dalla biblioteca storica della famiglia toscana ” (OMISSIS)” e l’illegittimita’ della pretesa del (OMISSIS) di ottenere, nella qualita’ di acquirente, il rimborso della somma di Euro 10.000,00 in relazione al volume ” (OMISSIS)”, datato 1650, che il (OMISSIS) assumeva non essere originale quanto all’autore ed alla data di edizione.
1.1. Il giudizio si concluse con sentenza del Tribunale di Firenze.
2. La sentenza del Tribunale fiorentino, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto dal (OMISSIS), fu cassata da questa Suprema Corte, che dichiaro’ la competenza del Tribunale di Milano, dinanzi al quale rimise le parti.
3. Il giudizio venne riassunto, innanzi al Tribunale di Milano, prima dalla ” (OMISSIS)” s.a.s. e poi dal (OMISSIS). Quest’ultimo, con l’atto di riassunzione, chiese che lo ” (OMISSIS)” s.a.s. fosse condannato a consegnargli una quota pari al 50% della biblioteca ” (OMISSIS)” e fosse, altresi’, condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Il Tribunale di Milano riuni’ i due giudizi e, con sentenza del 12.11.2012, accerto’ la validita’ e l’efficacia del contratto di compravendita intercorso tra le parti, dichiaro’ infondata la pretesa del (OMISSIS) di ottenere il rimborso della somma di Euro 10.000,00 in relazione al volume ” (OMISSIS)

 

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