Nei rapporti fra le parti e la controdichiarazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24914.


Nei rapporti fra le parti, la controdichiarazione costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione e costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale, di tal che la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all’atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutte i partecipi all’accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall’atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che gli derivano dall’atto contro cui questa è redatta (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento del saldo relativo ad una compravendita immobiliare simulata, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata avendo la corte del merito ritenuto che fosse sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda, la sottoscrizione della controdichiarazione da parte del ricorrente, contro il cui interesse era stata redatta, a nulla rilevando che essa fosse coeva o posteriore all’accordo simulatorio e che non fosse stata sottoscritta dall’altra comproprietaria)


Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24914. Nei rapporti fra le parti e la controdichiarazione

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita immobiliare – Simulazione del contratto – Pagamento del prezzo d’acquisto – Presupposti – Articoli 1414 e 2733 cc – Onere della prova – Articoli 228 e 229 cpc – Criteri – Legge 134 del 2012 – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13129/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6000/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliera, Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado.

Nei rapporti fra le parti e la controdichiarazione

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) cito’ in giudizio innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS) e (OMISSIS) per chiedere accertarsi la simulazione relativa dell’atto di compravendita del 22.3.1999 con il quale, unitamente alla (OMISSIS), aveva trasferito al (OMISSIS) la proprieta’ di alcuni immobili al prezzo di Lire 360.000.000, deducendo che contestualmente all’atto di compravendita era stata sottoscritta una controdichiarazione dalla quale risultava che il prezzo effettivo era di Lire 1.200.000.000. L’attore lamento’ che il prezzo effettivo non era stato pagato ed agi’ per chiedere al condanna del convenuto al pagamento del saldo.
1.1. Il giudizio si svolse nel contraddittorio del (OMISSIS) mentre la (OMISSIS) rimase contumace.
1.2. Il Tribunale di Roma rigetto’ la domanda di simulazione poiche’ la controdichiarazione non era stata sottoscritta da tutte le parti del contratto di compravendita, ma solamente dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).
1.3. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, accolse la domanda sostenendo che la controdichiarazione non e’ un atto negoziale ma un atto di accertamento che puo’ provenire anche da una sola delle parti, purche’ si tratti della parte contro il cui interesse e’ redatta.
2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi ed ha depositato memorie illustrative in prossimita’ dell’udienza.
2.1. Ha resistito con controricorso (OMISSIS) mentre non ha svolto attivita’ difensiva (OMISSIS).

 

Nei rapporti fra le parti e la controdichiarazione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “per avere la sentenza d’appello omesso di esaminare e valutare, accertata l’esistenza dell’accordo simulatorio, se lo stesso fosse coevo al contratto simulato e fosse stato stipulato da tutte le parti contraenti”. Sostiene che la corte di merito, pur distinguendo tra accordo simulatorio, che deve essere coevo all’atto simulato e proveniente da tutte le parti, e controdichiarazione, che puo’ anche essere successiva all’accordo, non avrebbe tenuto conto che era stato lo stesso (OMISSIS) ad ammettere che la (OMISSIS) non aveva partecipato all’accordo nell’atto di costituzione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dall’omessa consegna della controdichiarazione a tutte le parti, con particolare riferimento alla (OMISSIS) che non ne era stata firmataria.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1414 c.c., comma 2, articoli 2697 e 2733 c.c., articolo 115 c.p.c., articoli 228 e 229 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, essendo il prezzo un elemento essenziale della vendita, avrebbe richiesto l’accordo di tutte le parti che avevano partecipato all’accordo simulatorio mentre nel caso di specie non era stato sottoscritto dalla (OMISSIS); tale circostanza risulterebbe anche dalla confessione del (OMISSIS) e non sarebbe stata contestata.
3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
3.2. Va in primo luogo evidenziato che non sussiste il vizio motivazionale poiche’, a seguito della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimita’ concerne l’anomalia motivazionale che attiene all’esistenza della motivazione e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. Unite 8053/2014).
3.3. Nel caso di specie, la corte di merito ha esaminato il profilo relativo alla coevita’ ed alla provenienza della controdichiarazione ai fini della prova della simulazione.
3.4. In conformita’ con i principi affermati dalle Sezioni Unite nella pronuncia 18213/2015, la corte distrettuale ha correttamente ritenuto che il procedimento simulatorio si sostanzia in un accordo simulatorio e in una successiva convenzione negoziale, tanto nell’ipotesi di simulazione assoluta quanto di simulazione relativa.
3.5 La controdichiarazione non e’ altro che uno strumento probatorio idoneo a fornire la “chiave di lettura” del negozio apparente, caratterizzata dalla sua eventualita’ e dalla irrilevanza della contestuale partecipazione alla sua stesura di tutti i soggetti protagonisti dell’accordo tanto che l’atto controdichiarativo puo’ anche provenire da uno solo di essi, e sostanziarsi in una dichiarazione unilaterale, percio’ solo priva di ogni veste contrattuale (principi tutti ribaditi da Cass. Sez. Un. 236011/2017).
3.6. Nei rapporti fra le parti, la controdichiarazione costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione e costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale, di tal che la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all’atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutte i partecipi all’accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione e’ necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse e’ redatta da quella parte, cioe’, che trae vantaggio dall’atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che gli derivano dall’atto contro cui questa e’ redatta (Cassazione civile, sez. II, 30/01/2013, n. 2203; Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n. 7084).

 

Nei rapporti fra le parti e la controdichiarazione

3.7. La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema di prova della simulazione ritenendo che fosse sufficiente la sottoscrizione della controdichiarazione da parte del (OMISSIS), contro il cui interesse era stata redatta, a nulla rilevando che essa fosse coeva o posteriore all’accordo simulatorio e che non fosse stata sottoscritta dall’altra comproprietaria.
3.8. In definitiva, la corte di merito ha tenuto ben distinto l’accordo simulatorio, che richiede la partecipazione di tutte le parti – le quali assumono la veste di litisconsorti necessari nel processo – dalla controdichiarazione, che costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale. Poiche’ la controdichiarazione non si inserisce come elemento essenziale del procedimento simulatorio, essa puo’ provenire dalla parte contro il cui interesse e’ redatta e non deve essere coeva all’atto simulato.
3.9. Non vi e’ stata infine violazione delle regole che disciplinano la prova della simulazione del prezzo, che e’ avvenuta con atto scritto – la controdichiarazione – conformemente a quanto affermato da questa Corte, secondo cui “la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’articolo 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto” (Cassazione civile sez. un., 26/03/2007, n. 7246; Cassazione civile sez. II, 18/02/2015, n. 3234).
3.10. Il ricorso va pertanto rigettato.
3.11. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
3.12. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

Nei rapporti fra le parti e la controdichiarazione

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