L’ordine di demolizione delle opere abusive

Consiglio di Stato, Sentenza|18 agosto 2021| n. 5926.

L’ordine di demolizione delle opere abusive costituisce attività vincolata del Comune, essendo preordinato ad accertare il compimento di opere edilizie realizzate senza titolo edilizio, non abbisogna di motivazione, in quanto la funzione di tale atto è quella di provocare il tempestivo abbattimento del manufatto abusivo ad opera del responsabile, rendendogli noto che il mancato adeguamento spontaneo determina sanzioni più onerose. (Dpr n. 380/2001, articolo 31). Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità della concessione (o titolo), con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività del manufatto, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso.

Sentenza|18 agosto 2021| n. 5926. L’ordine di demolizione delle opere abusive

Data udienza 14 luglio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Costruzioni abusive – Demolizione – Attività vincolata del Comune – Atto dovuto – Dpr 6 giugno 2001, n. 380, articolo 31

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2015, proposto dai signori Er. Ta. ed An. Ta., rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Ca. e Ca. Ro., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Ca. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Mi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Di. Ra. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda n. 825/2014, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 14 luglio 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo.
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

L’ordine di demolizione delle opere abusive

FATTO e DIRITTO

È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda, n. 825/2014, di reiezione del ricorso proposto dai signori Er. Ta. ed An. Ta. – rispettivamente in qualità di proprietario e di esecutore delle opere – avverso l’ordinanza di demolizione (n. 11, del 26 febbraio 2008) con cui il Comune di (omissis) ha ingiunto la demolizione avente ad oggetto i manufatti ubicati in via Brofferio s.n. c.
Le opere realizzate senza titolo edilizio consistevano: nella posa di un prefabbricato ad uso abitazione, “al cui interno sono stati ricavati tre locali rispettivamente soggiorno, camera da letto e bagno, con annesso terrazzo coperto”; realizzazione di una tettoia aperta in aderenza al prefabbricato; un battuto in calcestruzzo; tratti di recinzione in pannelli di calcestruzzo; la realizzazione di un ingresso carraio con cancellata in acciaio zincato; inghiaiatura di tutta la superficie (delle dimensioni di circa 510 mq.).
1.1 I ricorrenti hanno dedotto nei motivi d’impugnazione, oltre la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in riferimento alla posizione del signor An. Ta. al quale erroneamente sarebbe stata notificata l’ordinanza di demolizione, in quanto “egli non si trova nella condizione di proprietario né in alcuna relazione con l’immobile” e non sarebbe stata accertata alcuna sua materiale partecipazione all’attività edilizia contestata.
Inoltre, avrebbero fatto difetto i presupposti per la sanzione demolitoria, posto che le varie opere sarebbero assoggettabili al regime della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.), “la cui assenza non comporta l’applicazione di sanzioni ripristinatorie”.
2. Il Tar ha respinto il ricorso.
Dal verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune a seguito di sopralluogo, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., è emerso, secondo i giudici di prime cure, che il ricorrente An. Er. è l’esecutore delle opere.
Quanto alla natura degli abusi, la valutazione globale di essi attesta, secondo il Tar, la presenza di un abuso di notevoli dimensioni, composto da diverse opere l’una funzionale all’altra di trasformazione urbanistica, per la quale era a suo tempo necessaria la concessione edilizia, senza possibilità di scomporre una parte per sostenerne.
Tanto che s’aggiunge in sentenza, il prefabbricato (o “container) – “a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti – non può essere considerato come un’opera solo temporanea, in quanto esso si svela, in concreto, privo del requisito della precarietà funzionale, essendo stato adibito – come anche contestato nell’impugnata ordinanza – ad uso abitativo”.
L’infondatezza dei motivi scrutinati, ha indotto il Tar a ritenere infondata, ex art. 21 octies l. 241/90, anche l’ulteriore censura dai ricorrenti argomentata ai sensi degli artt. 3 e 7 l. 241 del 1990.

 

L’ordine di demolizione delle opere abusive

 

3. Appellano la sentenza i signori Er. Ta. ed An. Ta.. Resiste il Comune di (omissis).
4. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2021, tenuta in modalità telematica da remoto, la causa, su richiesta di parte appellante, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo d’appello, si lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar per non aver accertato che erroneamente al ricorrente An. Ta. sarebbe stata notificata l’ordinanza di demolizione, in quanto “egli non si trova nella condizione di proprietario né in alcuna relazione con l’immobile” e non sarebbe stata accertata alcuna sua materiale partecipazione all’attività edilizia contestata.
5.1 Il motivo è infondato.
La qualità di esecutore delle opere in capo al signor An. Ta. era stata individuata nel verbale di sopralluogo, prot. n. 58853 del 10 dicembre 2007, a firma del responsabile dell’Ufficio Ispettorato Tecnico del Comune (depositato in atti).
Il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune a seguito di sopralluogo, attestante l’esistenza di manufatti abusivi, l’individuazione degli estremi di fatto rinvenuti dagli organi ispettivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 703 del 2012).
Le generiche circostanze addotte nel motivo non sono idonee a mettere in dubbio i riferimenti oggettivi contenuti nel verbale attestante l’esecuzione del opere da parte del signor An. Ta.
6. Con il secondo motivo, gli appellanti deducono l’errore di giudizio nel respingere la censura che ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241 del 1990 sul rilievo che l’amministrazione non avrebbe preso in esame le controdeduzioni fornite, nel corso del procedimento, da parte del proprietario.
In particolare il Comune non avrebbe motivato in ordine alle controdeduzioni che, in corso di procedimento, gli interessati avevano presentato.
6.1 Il motivo è infondato.
Va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso per il quale “l’obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere doveroso. “(cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530).
In questi casi la comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento non è necessario: le valutazioni di natura strettamente tecnica contenute nella motivazione-giustificazione dell’ordinanza di demolizione non hanno contenuto discrezionale.
D’altra parte, l’ordine di demolizione delle opere abusive costituisce attività vincolata del Comune, essendo preordinato ad accertare il compimento di opere edilizie realizzate senza titolo edilizio, non abbisogna di motivazione, in quanto la funzione di tale atto è quella di provocare il tempestivo abbattimento del manufatto abusivo ad opera del responsabile, “rendendogli noto che il mancato adeguamento spontaneo determina sanzioni più onerose…a tale scopo è quindi sufficiente che l’atto indichi il tipo di sanzione che la legge collega all’abuso, senza puntualizzare le aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale” (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2004, n. 1998).
L’orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, è univoco nell’affermare che “presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità della concessione, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività del manufatto, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso” (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 7/2019; Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 1998, n. 1015).

 

L’ordine di demolizione delle opere abusive

 

Sicché, come ritenuto dal Tar, in considerazione della natura vincolata dell’ordinanza di demolizione impugnata, trova applicazione l’art. 21 octies l. 241/90 in forza del quale l’eventuale violazione formale non influisce sulla legittimità sostanziale dell’atto.
7. Con il terzo motivo d’appello, i ricorrenti lamentano che il Tar non avrebbe verificato l’assenza dei presupposti, ex artt. 22, 31 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001, per la sanzione demolitoria, posto che le varie opere sarebbero assoggettabili al regime della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) “la cui assenza non comporta l’applicazione di sanzioni ripristinatorie”.
7.1 Il motivo è infondato.
Le opere abusive contestate integrano un coacervo d’interventi da valutarsi globalmente, atteso che la considerazione atomistica di essi non consente di comprendere l’effettiva incisione sull’assetto urbanistico, senza possibilità di scomporne una parte per sostenerne l’assoggettabilità a d.i.a. (ovvero ad autorizzazione edilizia, in base alle risalenti norme di cui all’art. 56 della legge regionale n. 56 del 1977 o all’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito in legge n. 94 del 1982).
In definitiva, gli interventi abusivi realizzati, unitariamente considerati non sono suscettibili di essere frazionati o parcellizzati per essere considerati atomisticamente come avulsi dal cotesto urbano e paesaggistico sul quale incidono.
La loro valutazione complessiva evidenzia l’avvenuta alterazione dello stato dei luoghi, sì da giustificare, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, l’ordinanza di remissione in pristino (cfr., da ultimo, Cons. Stato n. 5267/2021).
Il fatto che l’opera sia rimasta in loco esclude in radice anche la possibilità di considerarla temporanea.
8. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
9. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 259 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i signori Er. Ta. ed An. Ta., in solido, al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del Comune di (omissis) che si liquidano in 5000,00 (cinquemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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