Nei rapporti di durata anche di lavoro il vincolo del giudicato

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 18 agosto 2020, n. 17223.

La massima estrapolata:

Nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie, la S.C. ha escluso il giudicato esterno con riferimento alla individuazione delle quote assistiti di un pediatra, in quanto elementi variabili del rapporto, condizionate dalle scelte e dalle modifiche intervenute in ciascun anno da parte degli assistiti).

Ordinanza 18 agosto 2020, n. 17223

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Medico convenzionato ASL – Quote assistiti mensili – Giudicato – Effetti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5090-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 892/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/02/2014 R.G.N. 7137/2010.

RILEVATO

CHE:
1. con sentenza 14 febbraio 2014, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, che aveva revocato, in accoglimento dell’opposizione ad esso di A.S.L. Caserta, il decreto con il quale lo stesso Tribunale di S. Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento, in favore del predetto, medico convenzionato, delle quote mensili per gli assistiti dovutegli dal 1 gennaio 1995 al 31 maggio 1996, sulla base dell’accertamento dell’obbligo di iscrizione della medesima A.S.L. di 114 assistiti con pagamento delle relative spettanze per il periodo dal novembre 1993 al novembre 1994, contenuto nella sentenza del Pretore di Capua n. 213/98 in giudicato;
2. avverso tale sentenza, con atto notificato il 13 febbraio 2015 il medico convenzionato ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva la A.S.L. con controricorso e memoria ai sensi dell’articolo 380bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., articolo 115 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per erronea negazione del diritto di (OMISSIS) all’assegnazione, quale medico pediatra, delle quote assistiti relative ai bambini da zero a sei anni ancora assistiti da medici generici con riferimento al periodo da gennaio 1995 a maggio 1996, nonostante il giudicato formatosi sulla sentenza del Pretore di Capua n. 213/98, che aveva compiuto un tale accertamento per il periodo dal novembre 1993 al novembre 1994, sulla scorta delle note n. 4413 e n. 4414 recanti i conteggi delle somme dovutegli a titolo di indennita’ (per l’attribuzione di n. 60 e successivamente di n. 55 quote di assistiti, per la mancata revoca delle scelte effettuate in favore dei medici di medicina generale), depositate alle udienze del 1 luglio 1997 e del 19 maggio 1998, in epoca successiva al periodo gennaio 1995 – maggio 1996 (unico motivo);
2. il motivo e’ infondato;
2.1. il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilita’ della decisione; e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (Cass. 7 aprile 2009, n. 8379);
2.2. l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non e’ poi impedita dall’autonomia dei periodi: soltanto pero’ in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l’obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente; non gia’ rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (Cass. 1 luglio 2015, n. 13498; Cass. 3 gennaio 2019, n. 37, entrambe a specifico riguardo del processo tributario in relazione all’autonomia dei periodi d’imposta, con individuazione degli elementi variabili, a titolo d’esempio, nella capacita’ contributiva, nelle spese deducibili e di quelli costitutivi della fattispecie nelle qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria);
2.3. nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato i suenunciati principi di diritto, non avendo ritenuto la ricorrenza tra i due giudizi (di opposizione a decreti ingiuntivi relativi a diversi periodi temporali, connotati dai suindicati elementi di variabilita’) tra le stesse parti, pure in tesi relativi al medesimo rapporto giuridico e uno di essi definito con sentenza passata in giudicato, della comunanza di un punto fondamentale comune ad entrambe le cause: cosi’ che l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, precludesse il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche in presenza di finalita’ del successivo giudizio diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. 12 aprile 2010, n. 8650; Cass. 5 marzo 2013, n. 5478; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269; Cass. 10 maggio 2018, n. 11314). E cio’ per avere essa accertato la dipendenza della pretesa del medico ricorrente da una prestazione originata “da un rapporto che si instaura, di volta in volta, per effetto del numero delle scelte tenuto conto delle modificazioni intervenute nel periodo preso in esame” (penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), comportante la necessita’ di un rinnovato accertamento periodo per periodo;
3. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;
4. il contributo unificato deve essere infine raddoppiato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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