Nei processi con pluralità di parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2021| n. 667.

Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale, è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame per tardività, omettendo di considerare che non ricorreva una ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto, trattandosi di due domande revocatorie, riferite a rapporti sostanziali diversi, non sussisteva quel rapporto di dipendenza tale da determinare il rischio di un contrasto tra giudicati).

Ordinanza|15 gennaio 2021| n. 667

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Processo con pluralità di parti – Litisconsorzio necessario – Litisconsorzio processuale – Cause inscindibili – Unitarietà del termine per proporre impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10395-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2161/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo la revoca dell’atto con cui il primo aveva donato alla seconda l’unico immobile di proprieta’ ledendo la garanzia patrimoniale di un credito risarcitorio vantato nei confronti di e (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’inesatta esecuzione di un appalto per l’edificazione di uno stabile abitativo;
interveniva in giudizio la Banca Popolare delle Province Calabre deducendo di aver un credito da conto corrente, oggetto di decreto ingiuntivo, nei confronti di (OMISSIS) quale fideiussore di (OMISSIS), per cio’ domandando analoga revoca dell’atto di donazione;
il Tribunale accoglieva le domande, e la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame per tardivita’, rilevando che era stato proposto oltre il termine breve dalla notifica della sentenza del giudice di prima istanza, effettuata dagli originari attori nei confronti dei convenuti rimasti in prime cure contumaci, e della banca;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) articolando un unico motivo;
resiste con controricorso la (OMISSIS), s.r.l., quale procuratrice di societa’ cessionaria del credito della originaria interveniente, e unica intimata;
le parti hanno depositato memorie;

RILEVATO

che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione dell’articolo 105 c.p.c., comma 1, articoli 324, 326, 331, 332, c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, trattandosi di cause scindibili, e non essendovi stata notifica della sentenza di primo grado da parte della Banca, quanto al rapporto processuale con quest’ultima operava il termine lungo, entro il quale, con l’appello, era stato fatto valere il vizio di omessa notifica, agli allora appellanti e odierni ricorrenti, in primo grado contumaci, dell’intervento dell’istituto di credito;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il motivo e’ fondato;
questa Corte ha chiarito che nei processi con pluralita’ di parti, solo quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio unitario processuale, e’ applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarieta’ del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicche’ la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass., 07/06/2018, n. 14722);
nell’ipotesi va escluso il litisconsorzio processuale necessario perche’ rispetto alle due domande revocatorie, riferite a rapporti sostanziali diversi, non sussiste un rapporto di dipendenza che determini il rischio di contrasto tra giudicati, atteso che, nei confronti della banca, (OMISSIS) era fideiussore, sicche’ l’assunto depauperamento della garanzia patrimoniale andava accertato anche alla luce della solvibilita’ del debitore principale;
in questo senso, e’ stato evidenziato che quando due creditori agiscono per la revocatoria del medesimo atto, le cause sono scindibili avendo riguardo a rapporti distinti, sicche’ l’intervento della banca revocante era da qualificare adesivo autonomo e non dipendente (Cass., 05/05/2017, n. 10903, pag. 19);
resta quindi non pertinente l’evocazione, fatta in memoria da parte controricorrente, di quella giurisprudenza che ha scrutinato fattispecie di intervento qualificato adesivo dipendente (Cass., 09/05/2018, n. 11156, pag. 8, 2 capoverso);
spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rimette le parti alla Corte di appello di Catanzaro perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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