Nei contratti con prestazioni corrispettive

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3009.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, bisogna confrontare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e all’entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte con alterazione del sinallagma. Tale accertamento, basato sulla valutazione di fatti e prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile se motivato in sede di legittimità.

Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3009

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di somministrazione – Servizio di ristorazione – Corrispettivo – Ingiunzione di pagamento – Opposizione – Presupposti – Articoli 1453 e 1454 cc – Criteri – Articolo 1460 cc – Motivazione del giudice di merito – Legge 69 del 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12036-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 500/2018 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e avverso la sentenza n. 500/2018, depositata il 26 settembre 2018, del Tribunale di Caltagirone, che ha rigettato l’appello, proposto dall’attuale ricorrente, avverso la sentenza n. 546/2011 del Giudice di pace di Caltagirone, che aveva accolto l’opposizione proposta dal (OMISSIS) e la (OMISSIS) ed aveva revocato il Decreto Legge n. 50 del 2010, con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di Euro 3.500,00, in favore dell’opposto, a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione espletato da (OMISSIS) in occasione del loro matrimonio;
gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;
la proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

RILEVATO

che:
il primo motivo e’ cosi’ rubricato “Nullita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1453, 1454, 1460 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 52, comma 5, sotto il profilo della inesistenza, contraddittorieta’ ed apparenza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”;
con tale mezzo il ricorrente sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, in primo grado, (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano eccepito l’inesatto adempimento del (OMISSIS) e allegato molteplici difformita’ delle prestazioni da quest’ultimo eseguite rispetto a quelle dovute mentre il (OMISSIS) non avrebbe dato prova del suo esatto adempimento;
il ricorrente sostiene di aver, invece, fornito la prova dell’esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte date dagli attuali intimati in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da (OMISSIS) in sede di escussione testimoniale; lamenta che mancherebbe, nei percorso motivazionale del Tribunale, il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, volto a stabilire quale di esse fosse responsabile delle “trasgressioni maggiormente rilevanti e, conseguentemente, causa del comportamento della controparte e dell’alterazione del sinallagma”, cosi’ come mancherebbe “il giudizio di proporzionalita’ tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto”; deduce che il Tribunale non avrebbe “spiegato in alcun modo in che misura le asserite inadempienze contestate al ricorrente avessero influito sul complesso delle obbligazioni assunte nei confronti dei resistenti, tenuto conto che quanto meno su alcune di esse” vi sarebbe la certezza della loro infondatezza, alla luce delle gia’ richiamate risultanze istruttorie, e che, pertanto, sarebbe evidente la violazione delle norme indicate nella rubrica e l’inesistenza, la contraddittorieta’ e l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata;
il secondo motivo e’ cosi’ rubricato: “Violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art, 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 52, comma 5, sotto il profilo dell’inesistenza, contraddittorieta’ ed apparenza della motivazione risultante dal testo d(e)lla sentenza impugnata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla omessa valutazione della testimonianza del teste (OMISSIS) in relazione alla prova dell’inadempimento dei resistenti (OMISSIS) e (OMISSIS) alle obbligazioni assunte) nei confronti del ricorrente in occasione del ricevimento del 13.09.2008 presso l’ (OMISSIS) ed in relazione all’inesistenza dell’inadempimento contrattuale del ricorrente in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in occasione del ricevimento del 13.09.2008 presso l’ (OMISSIS)”;
in particolare, con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che dall’istruttoria espletata in primo grado sarebbe emersa la palese fondatezza delle domande da lui proposte gia’ in sede monitoria e la manifesta infondatezza delle domande e delle eccezioni proposte nell’atto di opposizione a d.i. dagli opponenti; lamenta che il Tribunale, con motivazione illogica e carente, abbia attribuito valenza neutra all’interrogatorio formale reso dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) che avrebbe, invece, a suo avviso, messo in luce la pretestuosita’ e l’infondatezza delle loro domande ed eccezioni, ed assume che quel medesimo Giudice avrebbe considerato, senza una plausibile ragione e con motivazione insufficiente, inattendibile il teste (OMISSIS), laddove, secondo il (OMISSIS), sarebbero, invece, scarsamente attendibili e credibili proprio i testi degli attuali intimati, (OMISSIS) e (OMISSIS), il cui “racconto” sarebbe sicuramente inverosimile;
entrambi i motivi di ricorso proposti sono inammissibili;
va evidenziato che, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, e’ necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entita’ degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonche’ della conseguente alterazione del sinallagma;
tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se motivato (Cass. 30/05/2017, n. 13627; Cass. 26/10/2005, n. 20678; Cass. 1/06/2004, n. 10477); nel caso all’esame il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, ha ritenuto non provato l’esatto adempimento da parte del (OMISSIS), motivando al riguardo, e ha sostanzialmente ritenuto giustificato l’inadempimento degli attuali intimati (Cass. 12/02/2010, n. 3373; Cass., ord., 12/10/2018, n. 25584);
inoltre, si osserva che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i mezzi in scrutinio mirano, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimita’ (Cass., sez. un., 27/12/2019 n. 34476; v. anche Cass., ord., 8/11/2019, n. 28887; Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); peraltro, come gia’ evidenziato, la sentenza impugnata e’ supportata da motivazione che non e’ apparente ne’ intrinsecamente contraddittoria e consente di seguire il ragionamento logico seguito dal Tribunale;
neppure e’ stato indicato specificamente quale sia il fatto storico di per se’ decisivo di cui sarebbe stata omessa la valutazione da parte del Tribunale, evidenziandosi che nella specie non e’ applicabile ratione temporis dell’articolo 348-ter c.p.c., u.c. (risalendo la notifica dell’atto di appello al 2011) e che costituisce un “fatto”, agli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenica rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133); non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicche’ sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano – come nel caso all’esame – il paradigma normativo a questi ultimi profili; le ulteriori doglianze relative a vizi motivazionali non risultano proposte nel rispetto del paradigma legale di cui al noveilato dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile nella specie ratione temporis, per il quale non e’ piu’ configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza (v. Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300; Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257; v. anche Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass., ord., 07/12/2017, n. 29404 e Cass., ord., 25/09/2018, n. 22598);
conclusivamente il ricorso e’ inammissibile;
non vi e’ luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attivita’ difensiva in questa sede;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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