In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 febbraio 2021| n. 2960.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’articolo 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. L’attività del richiedente, pertanto, deve qualificarsi come un “dovere” e non più quale “onere” ed il termine ragionevolmente contenuto viene determinato nella metà dei termini ex articolo 325 cod. proc. civ., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni; resta ferma, tuttavia, la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione sia insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta però onerato.

Sentenza|8 febbraio 2021| n. 2960

Data udienza 16 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Notificazioni – Atti processuali – Notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante – Conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria – Riattivazione del processo notificatorio con immediatezza – Atti necessari completamento – Tempestività – Limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 20092/2017 proposto da:
Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa in proprio, con studio in (OMISSIS), ove e’ elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l.
– intimato –
avverso il decreto n. 132/2012 del Tribunale di Perugia depositato il 17 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l’Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, con atto affidato a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Perugia del 17 gennaio 2017, che aveva rigettato il reclamo proposto nei confronti del provvedimento del G.D. che le aveva liquidato il compenso spettante per l’attivita’ professionale svolta in favore del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., per complessivi Euro 25.000,00, a fronte dei 50.922,65 richiesti, nella causa proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.p.a., avente un valore dichiarato di Euro 11.000.000,00 e conclusasi con transazione con la quale la (OMISSIS) S.p.a. avrebbe corrisposto, a fronte della rinuncia alla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta, la somma di Euro 800.000,00, oltre le spese sostenute al versamento del contributo unificato e le spese dei due consulenti tecnici per un ammontare complessivo di Euro 35.000,00.
2. Il Tribunale di Perugia, a fondamento del decreto di rigetto, ha evidenziato che, ai fini della determinazione del compenso, era piu’ razionale e congruo tenere conto, non dei valori espressi nel petitum, ma della somma accettata dalla parte in sede di transazione, che costituiva un valido parametro di riferimento essendo stata la transazione accettata in seguito alla valutazione dell’alea del giudizio ed essendo comprensiva della valutazione delle avverse domande riconvenzionali.
3. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
4. La parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019, la VI Sezione Civile-1 di questa Corte ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’articolo 380 bis c.p.c., u.c., occorrendo approfondire la questione dell’ammissibilita’ del ricorso, nonche’ quella del valore al quale parametrare il compenso dovuto alla ricorrente per l’attivita’ prestata nel giudizio conclusosi con transazione.
6. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di motivazione sull’errata determinazione del valore della causa, avendo il giudice determinato i compensi in relazione alla somma oggetto di transazione ed effettivamente corrisposta, piuttosto che a quella originariamente richiesta e che il principio generale secondo cui il valore della causa si determina avuto riguardo all’oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite non si applicava ai casi in cui al momento dell’instaurazione del giudizio non era possibile indicare il quantum, mentre nel caso in esame l’ammontare era esattamente determinato, poiche’ si trattava delle somme richieste in seguito all’iscrizione di alcune riserve; che la parcella dei legali era stata previamente posta al vaglio sia del curatore, che del comitato dei creditori e che una liquidazione del compenso in misura inferiore al mimino tariffario era possibile solo in presenza di un parere obbligatorio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’errata determinazione del compenso e il travisamento dei fatti in merito alla documentazione allegata, non avendo il Tribunale tenuto in considerazione il valore della domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS) S.p.a. pari ad Euro 1.375.137,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ne’ che la transazione era stata sottoscritta per un valore di Euro 800.00,00; il Tribunale non aveva valorizzato, inoltre, la complessa ed articolata attivita’ difensiva svolta, anche in tempi celeri, come emergeva dalla documentazione allegata, che era stata vagliata dal giudice delegato.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e l’errata applicazione dell’articolo 10 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 1014, articolo 4, comma 1, non avendo il Tribunale tenuto conto del valore che risultava dalla domanda introduttiva del giudizio, ne’ delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attivita’ prestata; dell’importanza, della natura, della difficolta’ e del valore dell’affare; delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita’ delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
4. Il ricorso e’ inammissibile non essendo stato regolarmente notificato al Fallimento.
4.1 In materia di notificazione di un atto processuale, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17352, hanno affermato il principio secondo il quale “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.
4.2 Le Sezioni Unite, da un lato, hanno riconosciuto al richiedente la possibilita’ di procedere autonomamente alla riattivazione della procedura notificatoria, inopinatamente interrotta per una causa ad esso non imputabile, senza necessita’ di ricorrere al giudice (perche’ cio’ avrebbe comportato un rilevante allungamento delle procedure), e dall’altro, hanno ricondotto l’attivita’ del richiedente alla categoria dell’onere poiche’ “l’iniziativa per la ripresa del procedimento notificatorio deve intervenire entro un tempo ragionevole, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”, sicche’ “non potra’ ritenersi dipendente da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere ovviata mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte”, restando confinata la possibilita’ di richiedere l’intervento del giudice “nei casi in cui non sia possibile una semplice (e ragionevolmente tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificazione ad iniziativa della parte”, quale, ad esempio, ove sia necessario ottenere una nuova fissazione dell’udienza per il rispetto dei termini di comparizione (cfr. in motivazione Cass. Sez. U, 24 luglio 2009, n. 17352, richiamata).
4.3 L’apparente dicotomia tra “facolta’” e “onere” e’ stata spiegata da questa Corte in ragione del principio della scissione degli effetti della notifica affermato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477) e il termine “facolta’” e’ stato interpretato come liceita’ o ammissibilita’ del meccanismo della rinnovazione della notifica ad opera del richiedente, non positivamente previsto dall’ordinamento giuridico e al quale, tuttavia, consegue il risultato di conservare ab origine gli effetti della notificazione, se prontamente utilizzato dal richiedente che cosi’ dimostra diligentemente il suo interesse al consolidamento degli effetti, restando altrimenti frustata l’esigenza, altrettanto rilevante, di evitare un ingiustificato allungamento del processo (Cass., Sez. U., 4 maggio 2006, n. 10216; Cass., 8 marzo 2017, n. 5974).
4.4 La portata del principio richiamato in tema di notificazioni e’ stata cosi’ successivamente precisata da questa Corte che ha affermato che “Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio” (Cass. 19 ottobre 2012, n. 18074).
4.5 Ed ancor piu’ di recente, nuovamente le Sezioni Unite hanno precisato che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notifica torio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594 e, piu’ di recente Cass., 31 luglio 2017, n. 19059; Cass., 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., 21 agosto 2020, n. 17577).
L’attivita’ del richiedente, quindi, e’ oggi qualificata come un “dovere” e non piu’ un “onere” e il termine “ragionevolmente contenuto” viene determinato nella meta’ dei termini ex articolo 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni; resta ferma, tuttavia, la facolta’ per l’interessato di dimostrare che tale dilazione sia insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass., 8 marzo 2017, n. 5974, citata).
4.6 Tanto premesso, nel caso in esame, il ricorso e’ stato notificato il 17 luglio 2017 (nel rispetto del termine lungo in mancanza di notifica del decreto del Tribunale di Perugia emesso il 17 gennaio 2017) al Curatore destinatario, Dott. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), ma la notifica non risulta essere andata a buon fine per irreperibilita’ del destinatario (come si evince dalla certificazione sull’avviso di ricevimento n. (OMISSIS), che reca la dichiarazione “mancata consegna del plico per irreperibilita’ del destinatario”); ne’ il Fallimento si e’ costituito nel presente giudizio.
Il mancato esito, dunque, non e’ dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha proceduto alla riattivazione della procedura notificatoria, limitandosi ad affermare, nella memoria del 29 marzo 2019 (e, dunque, a distanza di oltre due anni), che, effettuando nuovamente una visura aggiornata, non risultava modificata la sede risultante dalla visura camerale eseguita all’epoca della notifica.
5. Il ricorso, pertanto, e’ inammissibile.
Nulla sulle spese poiche’ il Fallimento intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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