Negatoria servitutis: prova della proprietà non rigorosa

Con l’ordinanza n. 30798 del 24 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritti reali, distinguendo nettamente l’onere della prova richiesto nell’actio negatoria servitutis (azione volta a far dichiarare l’inesistenza di diritti altrui sul proprio fondo) rispetto a quello ben più gravoso dell’azione di rivendicazione.

La titolarità come requisito di legittimazione

Il nucleo della decisione risiede nel fatto che, nella negatoria servitutis, la proprietà del bene non è l’oggetto principale della controversia, ma costituisce soltanto il presupposto per poter agire (legittimazione attiva). L’obiettivo dell’azione, infatti, non è recuperare un bene perduto o accertarne la proprietà contro qualcuno che la contesti, bensì ottenere la cessazione di un’attività lesiva (come un passaggio o un peso sul fondo) e far dichiarare che l’avversario non ha alcun diritto di compierla.

Regime probatorio attenuato

Per tale ragione, la Cassazione n. 30798/2025 chiarisce che l’attore:

  • Non deve fornire la “prova diabolica” (la prova rigorosa di ogni passaggio di proprietà fino a un acquisto a titolo originario), tipica della rivendica.

  • Deve solo dimostrare, anche attraverso presunzioni o ogni altro mezzo di prova, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto.

In sostanza, è sufficiente che l’attore provi di avere un titolo che giustifichi il suo possesso sul bene per essere legittimato a chiederne la libertà da pesi e servitù.

L’onere della prova in capo al convenuto

Una volta che l’attore ha dimostrato il proprio titolo di possesso, l’onere della prova si sposta sul convenuto. È quest’ultimo che, per continuare la propria attività sul fondo altrui, deve dimostrare l’esistenza di un proprio diritto, sia esso di natura reale (una servitù costituita per contratto o usucapione) o obbligatoria, che lo autorizzi a compiere gli atti lamentati dalla controparte.

Conclusioni della Corte

In definitiva, l’ordinanza facilita la difesa della proprietà contro le molestie di diritto, evitando che il proprietario debba affrontare un processo probatorio eccessivamente complesso quando la titolarità del bene non sia il punto centrale del contendere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 novembre 2025| n. 30798.

Negatoria servitutis e la  prova della proprietà non rigorosa

Massima: Nell’actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l’inesistenza dell’altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l’onere non già di fornire, come nell’azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all’accertamento dell’esistenza della titolarità della proprietà, ma all’ottenimento della cessazione dell’attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l’onere di provare l’esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dalla controparte.

Ordinanza|24 novembre 2025| n. 30798. Negatoria servitutis e la  prova della proprietà non rigorosa

Integrale

Tag/parola chiave: SERVITÙ – Azioni di difesa – Legittimazione attiva – Possesso del bene in forza di titolo valido – Necessità. (Cc, articoli 948, 949, 1165, 2697 e 2938) – Azione di rivendica e azione negatoria ex art. 949 cod. proc. – Accertamento dell’acquisto ex art. 949 cod. civ. delle costruzioni – Fattura commerciale – Atti giuridici a contenuto partecipativo – Valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite – Assenza di contestazioni delle prestazioni nel corso dell’esecuzione del rapporto – Sez. 2 Ordinanza n. 3091 del 07.02.2025 – Actio negatoria servitutis – Titolarità del bene – Requisito di legittimazione attiva – Prova rigorosa della proprietà del fondo – Esclusione – Prova anche in via presuntiva di possedere il bene in forza di un valido titolo

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9610/2021 R.G. proposto da:

Va.Va., Va.Ma., Va.Si., Va.Ca., rappresentati e difesi dall’avvocato PA.GA., unitamente agli avvocati BA.RO., PA.GI.;

– ricorrenti –

contro

Sc.Se., Sc.Ga., rappresentati e difesi dell’avvocato BU.AC., unitamente agli avvocati ST.CA., ME.FR.;

– controricorrenti –

nonché contro

Ba.Ba., Ba.Ma., Gh.Lu., Gh.Al., tutti nella loro qualità di eredi di Gh.Co., rappresentati e difesi dall’avvocato CI.GI., unitamente all’avvocato MO.LE.;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 303/2021, depositata il 10/02/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

Negatoria servitutis e la  prova della proprietà non rigorosa

FATTI DI CAUSA

1. Sc.Se. e Sc.Ga., con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia, chiedevano che fosse disposto il sequestro giudiziario di un appezzamento di terreno, sito nel Comune di V – Sezione (Omissis) identificato col mappale (Omissis), che gli stessi avevano acquistato per la quota di 1/31 da Gh.Co. il (Omissis).

Esponevano gli attori che detto fondo era stato abusivamente occupato da Vi.Gi. e dalla coniuge Ba.Ce., realizzandovi una tettoia abusiva e coltivandolo. Inoltre, i convenuti avevano apposto un cancello che si rifiutavano di rimuovere per consentire l’accesso al suddetto fondo all’impresa edile IS. Snc, così ostacolando l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria che detta impresa si era impegnata ad eseguire su un fabbricato ad uso abitativo sito sul mappale (Omissis), precedentemente acquistato dai medesimi attori, in comproprietà, dalla stessa Gh.Co. in data (Omissis).

1.1. Sc.Se. e Sc.Ga. proponevano successivamente azione di merito, proponendo azione di rivendica della quota di 1/31 del mapp. (Omissis) e azione negatoria, ex art. 949 cod. proc. civ.; chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni cagionati dalle molestie poste in essere dai convenuti, nonché l’accertamento dell’acquisto, ex art. 949 cod. civ., delle costruzioni erette dalle controparti sul fondo rivendicato o, in subordine, la condanna alla demolizione delle opere medesime.

Si costituiva Vi.Gi..

In adesione alle istanze dei ricorrenti interveniva Gh.Co., in relazione alla garanzia di evizione dovuta agli acquirenti (ai quali aveva, altresì, promesso in vendita la residua quota di 30/31 del fondo, sempre sul mapp. (Omissis)).

1.2. Il giudizio di merito veniva sospeso ex art. 337 cod. proc. civ. nell’attesa della decisione pendente nel diverso procedimento (identificato con RG 7902/03) avente ad oggetto l’opposizione di terzo proposta da Vi.Gi. e Ba.Ce. ex art. 404 cod. proc. civ. avverso la sentenza n. 1146/2002 – intervenuta nel procedimento (RG n. 4796/99) promosso da Gh.Co. contro altri cointestatari pro quota di diverse porzioni immobiliari site in V, isola di (Omissis), tra le quali era incluso il mapp. (Omissis) – con la quale il Tribunale di Venezia aveva dichiarato che Gh.Co. era divenuta proprietaria esclusiva per usucapione delle dette porzioni immobiliari.

Il giudizio di opposizione (RG 7902/03) – nel quale erano intervenuti volontariamente Sc.Se. e Sc.Ga. – si era concluso con sentenza di rigetto di questa Corte, n. 3898/2017, che aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza n. 1146/2002 del Tribunale di Venezia.

1.3. Riassunto il processo nei confronti degli eredi Vi.Gi. e Gh.Co., entrambi deceduti nel corso del giudizio di merito in primo grado, il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda negatoria, con declaratoria che gli eredi Va.Va., Va.Ma., Va.Si., Va.Ca. non erano titolari di diritti nei riguardi del fondo di cui al mapp. (Omissis); rigettava le domande di rivendica e di risarcimento dei danni per difetto di prova; condannava i convenuti a demolire a proprie spese tutte le costruzioni che insistono sul mapp. (Omissis); compensava integralmente tra le parti le spese di lite e poneva a carico di parte attrice e convenuta le spese di custodia in ragione del 50%.

1.4. La pronuncia di prime cure veniva impugnata da Sc.Se. e Sc.Ga. innanzi alla Corte d’Appello di Venezia.

Sia gli eredi Va.Va., Va.Ma., Va.Si., Va.Ca., sia gli eredi Ba.Ba., Ba.Ma., Gh.Lu., Gh.Al. proponevano separati appelli incidentali.

2. Con sentenza n. 303/2021, la Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello principale e dichiarava Sc.Se. e Sc.Ga. proprietari in comunione tra loro della quota indivisa di 1/31 sul terreno identificato al mapp. (Omissis), condannando gli eredi Va.Va., Va.Ma., Va.Si., Va.Ca. alla restituzione dello stesso; riconosceva il risarcimento dei danni a parte appellante a carico degli eredi Va.Va., Va.Ma., Va.Si., Va.Ca. per la somma di Euro. 34.086,15, maggiorata con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata del 23/01/2001 al saldo; condannava gli eredi Va.Va., Va.Ma., Va.Si., Va.Ca. a rifondere a parte attrice le spese di custodia del bene sequestrato, liquidate in Euro. 10.674,29, nonché le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Rigettava l’appello incidentale proposto dagli eredi Ba.Ba., Ba.Ma., Gh.Lu., Gh.Al., confermando quanto già sostenuto dal primo giudice in merito alla tardività dell’ulteriore domanda (di accertamento del loro interesse ad agire ai sensi degli artt. 948 cod. civ. e 94 cod. proc. civ., in relazione alle porzioni di proprietà ad essi ancora attribuibili del mapp. (Omissis) in contestazione), oltre a quella adesiva rispetto alle domande degli attori; condannava, pertanto, gli eredi Va.Va., Va.Ma., Va.Si., Va.Ca., previa compensazione per la metà, a rifondere agli eredi Ba.Ba., Ba.Ma., Gh.Lu., Gh.Al. le spese di lite del solo secondo grado, posto che la statuizione del primo giudice che aveva regolato le spese nel rapporto tra parte convenuta e parte intervenuta non era stata oggetto di appello incidentale.

3. Per la cassazione della sentenza in epigrafe propongono ricorso Va.Va., Va.Ma., Va.Si., Va.Ca., nella loro qualità di eredi di Vi.Gi. e Ba.Ce., sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso Sc.Se. e Sc.Ga..

Gh.Lu. e Gh.Al., Ba.Ma. e Ba.Ba., nella loro qualità di eredi di Gh.Co., resistono con controricorso, formulando ricorso incidentale illustrato da memoria.

Negatoria servitutis e la  prova della proprietà non rigorosa

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Ricorso Principale

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.), in relazione agli artt. 2938, 1165, 948, 2697 cod. civ. Si deduce, altresì, nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4) cod. pro. civ.), in relazione agli artt. 105, 268, 180, 183, 184 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di rivendica riproposta dagli appellanti, ritenendo integrata la prova dell’acquisto a titolo originario della quota di 1/31; tanto avvalendosi del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 1146/2002, con la quale il Tribunale di Venezia aveva riconosciuto il possesso ad usucapionem e, quindi, la piena proprietà della venditrice Gh.Co. (anche) sul mapp. (Omissis) poi acquistato dagli Sc.Se. e Sc.Ga. per la quota di 1/31. Di contro, sostengono i ricorrenti che – poiché l’usucapione configura un’eccezione in senso stretto – il giudice di seconde cure avrebbe potuto attribuire rilevanza al possesso ad usucapionem, quale fatto accertato in altro giudizio, solo se la parte interessata ne avesse fatto tempestiva richiesta, e previa rituale acquisizione di detto fatto agli atti del processo nei termini di cui agli artt. 180-183 cod. proc. civ. previgenti.

1.1. Il motivo è infondato.

Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d’ufficio, a prescindere dalle preclusioni processuali; l’accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (per tutte: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021, Rv. 661485 – 01).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale si è avvalsa dell’accertamento dei fatti in esso contenuto (possesso ad usucapionem della dante causa degli appellanti), al fine di ritenere soddisfatta la prova diabolica a carico dei rivendicanti, il cui titolo d’acquisto non era mai stato contestato.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.), in relazione agli artt. 948, 949, 2697 cod. civ. Si deduce, altresì, nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.), in relazione agli artt. 115, 116 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto agli appellanti il risarcimento del danno, assumendo che sarebbero rimasti incontestati sia i maggiori costi dei lavori di cui al preventivo rilasciato dall’impresa edile IS. Snc incaricata delle opere di manutenzione sul fabbricato di proprietà Sc.Se. e Sc.Ga. insistente sul mapp. (Omissis), sia gli impedimenti frapposti da Vi.Gi. all’accesso dal mapp. (Omissis). Osservano i ricorrenti di avere eccepito l’inammissibilità del risarcimento in diversi atti (riprodotti in ricorso per le parti rilevanti). Contestano, altresì, alla Corte territoriale di aver basato il suo convincimento su prove di formazione unilaterale (il preventivo e le fatture emesse da IS. Snc, onorate dai committenti Sc.Se. e Sc.Ga., relative ai maggior costi causati dall’impossibilità di utilizzare l’accesso dal fondo di cui è causa), peraltro confermate da un teste che coincide con la stessa parte che ha emesso i documenti (Sc.Gi., socio e amministratore di IS. Snc).

2.1. Il secondo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

È infondato laddove sostengono i ricorrenti di avere eccepito l’inammissibilità delle prove dedotte a sostegno del danno subìto, ossia il preventivo e le fatture prodotte dall’impresa incaricata di realizzare le opere di manutenzione, comprovanti la maggiorazione dei costi dovuta all’impossibilità di accesso tramite il fondo di cui al mapp. (Omissis) in contestazione. Come si evince proprio dalle trascrizioni delle asserite contestazioni riportate in ricorso, esse risultano generiche, in quanto mai aggrediscono specificamente né il preventivo né le fatture prodotte, quali atti di provenienza unilaterale.

Per orientamento costante di questa Corte, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 462 del 2014, citata dalla ricorrente, conf. da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18611 del 2017). Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell’esecuzione del rapporto (Sez. 2, Ordinanza n. 3091 del 07.02.2025; Sez. 3, Sentenza n. 11736 del 15.05.2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016, Rv. 638451 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del

28/06/2010, Rv. 613803 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006, Rv. 590631 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8126 del 28/04/2004, Rv. 572408 – 01).

Né può essere discusso in questa sede – e tanto rappresenta il profilo di inammissibilità del mezzo di gravame – il peso probatorio attribuito dalla Corte di merito rispetto all’attendibilità e alla portata delle testimonianze rese non solo dall’amministratore della Snc IS., ma anche da un ulteriore teste (v. sentenza p. 10, 3 capoverso): la doglianza sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie inammissibile in sede di legittimità. In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5) cod. proc. civ. (non 4), come indicato in ricorso) qualsiasi contestazione volta a criticare il convincimento che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (per tutte: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628 -01).

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.), in relazione agli artt. 948, 949, 2697 cod. civ. Si deduce, altresì, nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.), in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata l’azione in rivendica cumulata con quella negatoria. Sostengono, invece, i ricorrenti che le due azioni sono incompatibili, atteso che la prima spetta al proprietario non possessore, mentre la seconda al proprietario possessore; e che comunque non era assolto, a favore degli appellanti, l’onere probatorio relativamente al possesso sul terreno de quo.

3.1. Anche il terzo motivo è infondato.

La doglianza si basa sull’errato presupposto della mancata prova del possesso del fondo di cui si discute da parte degli Sc.Se. e Sc.Ga., ma non tiene conto che l’esistenza (incontestata) di un valido titolo di acquisto del terreno di cui si discute (nel caso di specie datato (Omissis)) è idonea a far acquisire agli originari attori la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, conferendogli il riconoscimento del possesso (ius possidendi).

Negatoria servitutis e la  prova della proprietà non rigorosa

Con la conseguenza che nell’accio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l’inesistenza dell’altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l’onere non già di fornire, come nell’azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all’accertamento dell’esistenza della titolarità della proprietà, ma all’ottenimento della cessazione dell’attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l’onere di provare l’esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dalla controparte (Sez. 2, Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023, Rv. 666800 – 01).

Si tratta, dunque, di un possesso “mediato” attraverso l’utilizzo (nel caso di specie peraltro dichiarato abusivo) del detentore temporaneo (art. 1140, comma 2, cod. civ.), che non incide sulla legittimazione dei proprietari-possessori ad agire, in quanto tali, sia in rivendica sia con azione negatoria, con la precisazione che la prima è volta a far ottenere al proprietario l’accertamento del pieno diritto proprietario e la reintegrazione nel possesso, mentre la seconda mira sia all’accertamento dell’inesistenza di diritti vantati da terzi, sia all’ottenimento della cessazione dell’attività lesiva.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.), in relazione agli artt. 934, 936, 948 cod. civ. Si deduce, altresì, nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.), in relazione agli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione del giudice di prime cure di condanna alla demolizione delle opere realizzate sul fondo, ritenendo inapplicabile la disciplina di cui all’art. 936 cod. proc. civ., con ciò negando agli odierni ricorrenti l’indennizzo previsto dalla suddetta norma e richiesto sin dalla costituzione in primo grado. Sostengono i ricorrenti che: non è stata provata dagli Sc.Se. e Sc.Ga. la proprietà del terreno controverso, presupposto per la condanna alla demolizione; gli Sc.Se. e Sc.Ga. avevano essi stessi invocato la disciplina dell’accessione, sia chiedendo il trasferimento della proprietà delle opere realizzate sul terreno, sia domandandone in subordine la demolizione; pertanto, la statuizione demolitoria come effetto della rivendica è stata pronunciata dalla Corte d’Appello oltre i limiti della domanda.

4.1. Il motivo non merita accoglimento.

Quanto alla mancata prova della titolarità del terreno de quo in capo agli Sc.Se. e Sc.Ga., come detto supra (punto 1.1.) essa deriva dall’acquisizione in giudizio del fatto coperto nel giudicato esterno, consistente nella prova della piena proprietà del terreno trasferito in capo alla dante causa, a sua volta acquisito per usucapione.

Quanto alla scelta della demolizione operata dal giudice di primo grado, confermata in appello: gli appellanti avevano reiterato nel loro atto di impugnazione (come riportato in sentenza a p. 3, righi 15-18) le richieste, poste in via gradata, tra accessione delle opere ex art. 934 cod. civ. e la loro demolizione. La scelta nel senso della demolizione è stata effettuata dai giudici del merito sulla base della possibilità che dette opere vìolino i vincoli paesaggistici e ambientali che connotano la zona (v. sentenza p. 19, 1 capoverso); con una valutazione, quindi, che – oltre a non esulare dalla domanda attorea – non pecca di alcun vizio logico-giuridico sindacabile in questa sede.

5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale.

II. Ricorso Incidentale

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale Gh.Lu. e Gh.Al., Ba.Ma. e Ba.Ba. ritengono errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese giudiziali del grado, compensandole per /, lasciando impregiudicata la compensazione totale delle spese del primo grado, in quanto non oggetto di appello incidentale. Osservano i ricorrenti, invece, che nell’ipotesi di riforma integrale o parziale della sentenza impugnata il giudice del gravame è obbligato a liquidare le spese di primo e secondo grado in base all’esito complessivo del giudizio.

Negatoria servitutis e la  prova della proprietà non rigorosa

6.1. Il motivo è infondato, ma la sentenza deve essere rettificata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

La regola per cui la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo della lite comporta che per “esito complessivo” del giudizio si intende che occorre avere riguardo non all’esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma al risultato finale conseguito dall’attore (per tutte: Sez. 3, n. 26043/2020).

Nel caso di specie, la dante causa Gh.Co. aveva sì svolto un intervento adesivo rispetto al quale è risultata totalmente vittoriosa, ma i suoi eredi sono soccombenti in entrambi i giudizi rispetto alla domanda inserita nella comparsa di risposta in sede di riassunzione del giudizio di primo grado, successivamente reiterata con appello incidentale (domanda diversa da quelle adesive originariamente proposte da Gh.Co.: v. supra, parte narrativa, punto 2).

Stante, quindi, la parziale soccombenza degli appellanti incidentali rispetto agli eredi Va.Va., Va.Ma., Va.Si., Va.Ca. all’esito finale della lite, la differenziazione della compensazione (integrale in prime cure, parziale in secondo grado) resta nella discrezionalità del giudice del merito, senza alcun onere di impugnazione a carico dei soccombenti parziali, come invece erroneamente ritenuto in sentenza (p. 21, righi 10-12), che va pertanto rettificata in parte qua.

Senza che neanche questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla misura della compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull’impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite (ex multis: Sez. 2, Sentenza n. 11098 del 24/04/2024, Rv. 670750 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 – 01; Sez. 2, n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 – 01).

7. In definitiva, il Collegio rigetta anche il ricorso incidentale.

Le spese del presente giudizio a favore dei controricorrenti Sc.Se. e Sc.Ga. seguono la soccombenza come da dispositivo.

Sono compensate integralmente le spese del presente giudizio tra i ricorrenti principali e Gh.Lu. e Gh.Al., Ba.Ma. e Ba.Ba.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Negatoria servitutis e la  prova della proprietà non rigorosa

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti Sc.Se. e Sc.Ga., che liquida in Euro. 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;

le spese tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali sono integralmente compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 1 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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