La necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 febbraio 2023| n. 4531.

La necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria

In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l’inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l’obbligo informativo imposto all’assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. “clausola broker” che, avendo lo scopo di assicurare all’intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all’esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.

Ordinanza|14 febbraio 2023| n. 4531. La necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria

Data udienza 8 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 819 ter c.p.c. – Corte di Cassazione – Medesimi poteri del giudice di merito per accertare la validità o l’efficacia della clausola compromissoria, ai fini della statuizione sulla competenza – Clausola compromissoria contenuta in un contratto di assicurazione per conto altrui – Opponibile all’assicurato che abbia manifestato la volontà di voler profittare della stipulazione in suo favore – Assenza della trattativa sulla clausola – Dichiarazione di avere ricevuto le condizioni generali di contratto – Intermediazione di un broker – Irrilevanza – Clausola broker – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 6427-2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 146/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 27/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARDINO ALBERTO, il quale chiede che la Corte di Cassazione affermi la competenza arbitrale.

La necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2018 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Perugia la societa’ (OMISSIS) (d’ora innanzi, “la ASE”), esponendo che:
-) era tesserato con la Federazione Ciclistica Italiana;
-) nel 2015 era rimasto vittima di un grave infortunio, occorsogli durante un allenamento organizzato da una associazione sportiva ritualmente affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana;
-) la Federazione Ciclistica Italiana aveva stipulato con la ASE una assicurazione contro gli infortuni a beneficio dei propri tesserati;
-) tale assicurazione era stata stipulata per un capitale di Euro 80.000, ma il contratto prevedeva che se l’infortunio occorso al beneficiario fosse consistito in tetraplegia o paraplegia, il capitale assicurato sarebbe stato elevato ad Euro 1.600.000, e che tale ultima evenienza ricorreva nel suo caso;
-) la ASE, ricevuta la richiesta di indennizzo, ritenne che il proprio debito indennitario fosse limitato al solo importo di Euro 80.000.
Chiese, pertanto, la condanna della societa’ convenuta al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto, pari ad Euro 1.600.000.
2. La ASE si costitui’ ritualmente eccependo, per quanto in questa sede rileva, che la clausola 5 delle condizioni generali di contratto prevedeva che qualsiasi controversia sulla interpretazione del contratto fosse devoluta ad un collegio arbitrale.
L’attore replico’ che la suddetta clausola doveva ritenersi nulla ai sensi dell’articolo 1341 c.c., in quanto non sottoscritta due volte; aggiunse che in ogni caso la suddetta clausola doveva ritenersi nulla anche ai sensi dell’articolo 33 del codice del consumo.
3. Con sentenza 27 gennaio 2022 n. 146 il Tribunale di Perugia ritenne valida ed efficace la clausola arbitrale e di conseguenza dichiaro’ “improcedibile” la domanda attorea.
A fondamento di tale decisione il Tribunale ritenne che:
-) la clausola 5 del contratto non necessitava di una doppia sottoscrizione ai sensi dell’articolo 1341 c.c., in quanto aveva formato oggetto di trattativa individuale; che la clausola avesse formato oggetto di trattativa individuale, a sua volta, doveva desumersi dalla circostanza che la Federazione Ciclistica Italiana aveva concluso il contratto di assicurazione avvalendosi dell’intermediazione di un broker, nonche’ dalla circostanza che nel contratto di assicurazione la Federazione contraente dichiarava espressamente “di affidare per l’intera durata della presente polizza mandato di consulenza e assistenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente polizza” ad una societa’ di brokeraggio;
-) la disciplina dettata dal codice del consumo non era applicabile nella specie, in quanto il contraente della polizza (e cioe’ la Federazione Ciclistica Italiana) non aveva la qualita’ di consumatore, ne rilevava che tale qualita’ fosse posseduta dal terzo beneficiario.
4. La sentenza suddetta e’ stata impugnata con regolamento di competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 819 ter c.p.c. da (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi.
La ASE ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.

La necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1341 e 1342 c.c..
Deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la clausola 5 del contratto di assicurazione abbia formato oggetto di trattativa tra la ASE e la Federazione Ciclistica.
Questa allegazione e’ corroborata dal ricorrente con i seguenti argomenti:
-) la circostanza che il contratto di assicurazione fosse stato concluso per il tramite di un broker era irrilevante, al fine di stabilire se vi fu o no una trattativa tra le parti;
-) in ogni caso la trattativa avrebbe dovuto riguardare la specifica clausola oggetto di contestazione, e non genericamente l’intero contratto o altre parti di esso;
-) l’attore aveva dimostrato, depositando altri contratti stipulati dalla ASE con le federazioni sportive, che la clausola in contestazione costituiva una “clausola di stile” in tutti i contratti stipulati dalla ASE;
-) la circostanza che nella polizza la Federazione contraente avesse dichiarato di avere ricevuto prima della stipula del contratto le condizioni generali costituiva anch’essa una clausola di stile, e non dimostrava affatto l’esistenza di una trattativa.
1.1. Prima di esaminare il merito del primo motivo di impugnazione va ricordato come questa Corte, quando sia investita da un regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 819 ter c.p.c., ha i medesimi poteri del giudice di merito per accertare la validita’ o l’efficacia della clausola compromissoria, ai fini della statuizione sulla competenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17019 del 04/08/2011; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3934 del 8.2.2022).
1.2. Sempre in via preliminare, va osservato che la clausola compromissoria, contenuta in un contratto di assicurazione per conto altrui e’ opponibile all’assicurato, che abbia manifestato la volonta’ di voler profittare della stipulazione in suo favore, poiche’, una volta intervenuta la manifestazione di volonta’, essa non puo’ riguardare che tutte le clausole contrattuali nella loro totalita’, prescindendo dalla natura autonoma e non accessoria della clausola compromissoria ed essendogli opponibili ai sensi dell’articolo 1891 c.c., comma 3 tutte le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 2384 del 18/03/1997, Rv. 503089 – 01; v. pure Sez. 1 -, Ordinanza n. 4338 del 10/02/2022, Rv. 664013 – 01).
1.3. Nel merito il motivo e’ fondato, per plurime ed indipendenti ragioni. Infatti, nel caso di specie non solo non esiste prova alcuna che la clausola n. 5 del contratto di assicurazione abbia formato oggetto di trattativa, ma anzi gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria deponevano in senso contrario.
1.3.1. Non e’ decisiva, in tal senso, la dichiarazione contenuta nel contratto con cui la Federazione Ciclistica afferma di aver ricevuto, prima della stipula, copia delle condizioni generali di polizza.
La messa a disposizione delle condizioni generali di contratto infatti costituisce una forma di adempimento dell’obbligo informativo imposto all’assicuratore dagli articoli 120, comma 3, 183 e 185 cod. ass.; nonche’ dagli articoli 6, comma 3, e 32, comma 2, del Regolamento Isvap 35/10, nel testo applicabile ratione temporis, e cioe’ prima delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 74 del 2015.
Tali norme, come noto, imponevano all’assicuratore e all’intermediario di rendere note al contraente, prima della stipula del contratto, le caratteristiche essenziali di quest’ultimo e di farsi rilasciare una dichiarazione scritta di avvenuta consegna della nota informativa.
Sicche’, essendo tali previsioni applicabili ad ogni sorta di contratto assicurativo contro i danni, la dichiarazione di avere ricevuto le condizioni generali di contratto non dimostrava affatto l’avvio o la conclusione di una trattativa individuale.
1.3.2. Non e’ decisiva, in secondo luogo, la circostanza che il contratto sia stato concluso con l’intermediazione di un broker.
Tale circostanza non e’ decisiva perche’ l’attivita’ del broker puo’ estendersi da un minimo, rappresentato dalla individuazione di un assicuratore, ad un massimo, rappresentato dall’appianamento del divario tra le parti circa gli elementi essenziali del contratto.
Sicche’, in mancanza di ulteriori elementi nella specie inesistenti, dall’intervento del broker nessuna conclusione era consentito trarre circa l’effettiva esistenza di una trattativa tra assicuratore e contraente.
In ogni caso la presenza di un broker non e’ elemento risolutore, in quanto la trattativa idonea a escludere la necessita’ della doppia sottoscrizione richiesta dall’articolo 1341 c.c. deve riguardare la singola clausola della cui validita’ si discorre, e nel caso di specie nulla consente di stabilire che l’intervento del broker abbia avuto ad oggetto l’inserimento o la scrittura dell’articolo 5 delle condizioni generali.
1.3.3. Non e’ decisiva, in terzo luogo, la presenza nel contratto della cosiddetta “clausola broker”, in virtu’ della quale il contraente ha conferito mandato all’intermediario, per il tramite del quale il contratto fu concluso, di “determinazione, gestione ed esecuzione” del contratto.
La clausola broker, infatti, e’ un patto contrattuale rilevante nel solo rapporto fra contraente e intermediario, ed ha lo scopo di assicurare a quest’ultimo la provvigione dovutagli per effetto dell’attivita’ svolta. La presenza di tale clausola, pertanto, nulla consente di stabilire circa le modalita’ di conclusione del contratto, ne’ se questo sia stato stipulato all’esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.
1.4. Mancando dunque la dimostrazione, il cui onere incombeva sulla parte convenuta, che la clausola 5 del contratto abbia formato oggetto di trattativa individuale, ne va dichiarata la nullita’, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., comma 2, beninteso ai soli fini della statuizione della competenza, e cioe’ in base a quanto risulta dagli atti, giusta la previsione di cui all’articolo 38 c.p.c., comma 4.
2. Il secondo motivo, col quale il ricorrente lamenta la violazione da parte della sentenza impugnata della normativa a tutela del consumatore resta assorbito e, con esso, le istanze svolte dal ricorrente nella memoria, di rimessione alla Corte costituzionale la q.l.c. degli articoli 3 e 33 del Codice del consumo.
3. Le spese del presente regolamento di competenza seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) dichiara la competenza del Tribunale di Perugia;
(-) condanna (OMISSIS) S.A. alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2.

 

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