La determinazione della misura da rispettare tra gli edifici spetta al giudice della cognizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 febbraio 2023| n. 4449.

La determinazione della misura da rispettare tra gli edifici spetta al giudice della cognizione

Il giudice dell’esecuzione chiamato, in sede di opposizione all’esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l’idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell’esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell’obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.

Ordinanza|14 febbraio 2023| n. 4449. La determinazione della misura da rispettare tra gli edifici spetta al giudice della cognizione

Data udienza 22 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione agli obblighi di fare – Violazione delle distanze legali – Determinazione della misura da rispettare tra gli edifici spetta al giudice della cognizione – Preclusione per il giudice della esecuzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20169-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3818/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

La determinazione della misura da rispettare tra gli edifici spetta al giudice della cognizione

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3818/20, del 4 giugno 2020, del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l’opposizione dalla stessa proposta, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., avverso l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione di quello stesso Tribunale, in data 13 marzo 2014, sul ricorso ex articolo 612 c.p.c. di (OMISSIS).
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, a fronte della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 255/2011, contenente la condanna di essa (OMISSIS) alla rimozione di un muro di confine ed alla realizzazione di altro a distanza legale dalla proprieta’ della (OMISSIS), quest’ultima proponeva ricorso ex articolo 612 c.p.c..
L’adito giudicante, ritenendo il titolo di immediata esecuzione, alla luce di quanto precisato nell’espletata consulenza di ufficio, nonche’ insussistente alcun impedimento all’esecuzione, stante la semplicita’ degli interventi da porre in essere, emetteva la richiesta ordinanza con cui determinava gli obblighi di fare, conferendo incarico all’ufficiale giudiziario di procedere alla esecuzione del titolo.
(OMISSIS) proponeva opposizione ex articolo 617 c.p.c., chiedendo di dichiarare la nullita’ dell’ordinanza, l’illegittimita’ e l’inefficacia della stessa, stante la genericita’ delle statuizioni sul punto ed il mancato passaggio in giudicato della sentenza, a suo dire costitutiva, posta a fondamento dell’esecuzione, perche’ oggetto di gravame presso la Corte d’appello di Napoli.
Costituitasi in giudizio la (OMISSIS), per eccepire l’inammissibilita’ e l’infondatezza dell’opposizione e per chiederne il rigetto, nel corso dello stesso la (OMISSIS) dava atto dell’esistenza di un giudizio pendente presso questa Suprema Corte, avente ad oggetto la sentenza resa della Corte d’Appello di Napoli – n. 4271/2018 – in merito alla pronuncia costituente il titolo giudiziale dell’intrapresa esecuzione per obblighi di lare. In particolare, la (OMISSIS) evidenziava di aver impugnato(in via incidentale la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui aveva confermato le statuizioni di condanna alla demolizione del muro di contenimento gia’ contenute nella sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione, ritenendo inammissibile, in sede di opposizione agli atti esecutivi, la contestazione riguardo al merito della pretesa.
3. Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi.
3.1. Con il primo motivo e’ denunciata – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – violazione e falsa applicazione degli articoli 282, 474 e 612 c.p.c., oltre che dell’articolo 2909 c.c., in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c..
La ricorrente contesta al giudice dell’opposizione di non aver rilevato l’ineseguibilita’ della pronuncia costituente il titolo dell’intrapresa esecuzione per obblighi di fare, avendo esso – a suo dire – errato nel ritenere che le statuizioni di “rimuovere il muro esistente, riedificarlo ed arretrare il nuovo manufatto a distanza legale”, fossero quelle tipiche di una sentenza esecutiva, recante condanna a un “tacere” specifico.
Sottolinea, al riguardo, la (OMISSIS) come la domanda finalizzata all’accertamento della violazione delle distanze legali – qual era quella esercitata dalla (OMISSIS) – integri una “negatoria servii-3″S”, in quanto diretta a far accertare l’inesistenza di pesi sulla proprieta’ di chi la eserciti, donde la sua natura costitutiva.
Su tali basi, dunque, la ricorrente evidenzia come anche le statuizioni accessorie di condanna alla demolizione fossero destinate a diventare esecutive solamente con il passaggio in giudicato – nella specie, non ancora realizzatisi, data la pendenza del giudizio di legittimita’ – di tale sentenza costitutiva.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), – violazione ed erronea applicazione degli articoli 474 e 612 c.p.c. anche in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c..
Si censura la sentenza impugnata per aver errato nel non determinare gli obblighi di fare in relazione alla situazione di fatto, sopravvenuta, esistente al momento in cui e’ stata richiesta la coattiva osservanza degli stessi, oltre che per avere omesso di stabilire dove e a che distanza si dovesse ricostruire il muro di confine, stante la lacunosita’ del titolo esecutivo.
Assume la ricorrente che il Tribunale partenopeo avrebbe errato nel ritenere tali questioni – e la documentazione ad esse relativa, prodotta dall’allora opponente e attestante, in particolare, la mutazione dei luoghi ad opera della (OMISSIS) come inammissibili, giacche’ attinenti al “merito della pretesa” e, dunque, estranee al “quomodo exequendum”.
Competeva, invece, al giudice dell’esecuzione, nell’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 612 c.p.c., sia accertare la situazione di fatto esistente al momento della richiesta di esecuzione degli obblighi di fare, sia prendere atto che il titolo giudiziale azionato “in executivis” si limitava a disporre la demolizione e/o arretramento del muro, senza specificare a parte dell’edificio eccedente tale distanza e/o altezza. In particolare, sarebbe stato necessario accertare che la (OMISSIS) aveva prima demolito e poi ricostruito la struttura a confine con il muro “de quo”, rendendo, cosi’, le due costruzioni perfettamente aderenti, con cio’ realizzando una delle opzioni idonee – a norma dell’articolo 873 c.c. – a garantire il rispetto delle distanze legali.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. La controricorrente ha, inoltre, depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.
6.1. Il primo motivo non e’ fondato.
6.1.1. La ricorrente, per vero, muove da un presupposto esatto, e cioe’ la riconducibilita’ alla “negatoria servitutis” dell’azione esperita contro il proprietario del fondo finitimo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze legali tra costruzioni (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. 16 febbraio 2022, n. 5078, Rv. 664177-01), ma tanto non comporta, per cio’ solo, l’impossibilita’ di mandare ad esecuzione le statuizioni di condanna accessorie alla pronuncia costitutiva.
Secondo questa Corte, infatti, “l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non e’ consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria e’ legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico”, nonche’ “nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettivita’ rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutivita’ alterare la posizione di parita’ tra i contendenti”; essa “e’ invece consentita quando la statuizione condannatoria e’ meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato” (Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 2021, n. 27416, Rv. 662417-01).
D’altra parte, come osservato anche dalla Corte costituzionale – il rilievo e’ svolto dalla (OMISSIS) nel proprio controricorso “l’articolo 282 c.p.c. non impedisce certamente che siano muniti di efficacia esecutiva immediata capi condannatori “accessori” (id est, di accoglimento di domande accessorie ex articolo 31 c.p.c.) rispetto a capo non condannatorio relativo alla domanda principale”, giacche’, “ove di vera accessorieta’ si tratti, opera pienamente il principio dell’anticipazione della efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitivita’” (cosi’ Corte Cost., sent. 16 luglio 2004, n. 232).
6.2. Anche4secondo motivo di ricorso non e’ fondato.
6.2.1. Difatti, sebbene – come evidenzia il ricorrente – “il giudice dell’esecuzione chiamato, in sede di opposizione alla esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l’idoneita’ esecutiva del titolo, puo’ tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza” (Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 1989, n. 266, Rv. 461434-01), resta pero’ inteso che “nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non puo’ essere rimessa al giudice dell’esecuzione il quale deve risolvere solo i problemi e le difficolta’ che possono insorgere in sede di attuazione dell’obbligo di fare, cosi’ come imposto dal titolo, e non puo’ in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso” (Cass. Sez. 2, sent. 25 giugno 1991, n. 7124, Rv. 47281901).
7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a rifondere, a (OMISSIS), le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, del testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

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