Morte nel corso del giudizio dell’unico difensore della parte costituita

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4159.

La massima estrapolata:

La morte, nel corso del giudizio, dell’unico difensore della parte costituita, ancorche’ avvenuta nelle more della scadenza dei termini concessi ex articolo 190 c.p.c., comporta automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attivita’ processuale, con la conseguente nullita’ degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicche’ l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, puo’ essere dedotta e provata in sede di legittimita.

Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4159

Data udienza 17 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10491-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege, in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 861/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

RITENUTO

Che:
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, riformando la pronuncia del Tribunale di Benevento, aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata da (OMISSIS) nei loro confronti, in relazione ai gravi danni alla persona da lui subiti a seguito dell’aggressione di cui li riteneva responsabili.
2. L’intimato si e’ costituito, depositando anche memoria ex articolo 380bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 301 e 304 c.p.c.: deducono, in particolare, che all’errata interpretazione delle norme richiamate debba farsi conseguire la nullita’ degli atti processuali e della sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale aveva omesso di dichiarare l’interruzione del processo a seguito del decesso dell’unico difensore costituito di (OMISSIS), avvenuto il (OMISSIS), prima che la causa d’appello fosse stata ritenuta in decisione.
2. Il motivo e’ fondato.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “la morte, nel corso del giudizio, dell’unico difensore della parte costituita, ancorche’ avvenuta nelle more della scadenza dei termini concessi ex articolo 190 c.p.c., comporta automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attivita’ processuale, con la conseguente nullita’ degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicche’ l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, puo’ essere dedotta e provata in sede di legittimita’” (Cass. 21002/2017; e, in termini, Cass. 28846/2018).
2.1. Il principio sopra richiamato al quale questo Collegio intende dare seguito, risulta pienamente applicabile al caso in esame: il difensore di (OMISSIS) era, infatti, unico, e quello che si costitui’ in corso di causa (avvocato (OMISSIS)) per il figlio (OMISSIS), titolare, sotto il profilo fattuale, di una posizione a lui comune, non ha mai ricevuto il conferimento del mandato anche per la difesa del padre.
Da cio’ deriva che, avuto riguardo alla data del decesso del difensore avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) – di gran lunga antecedente a quella in cui le altre parti precisarono le conclusioni (6.10.2015) e la causa venne ritenuta in decisione – si ritiene sussistente anche il concreto pregiudizio per il diritto di difesa: il mandato defensionale, infatti, non era ancora concluso e doveva estrinsecarsi attraverso le fondamentali attivita’ mediante le quali il difensore della parte formula le richieste finali sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie e del complessivo andamento del giudizio (cfr. al riguardo, Cass. 6838/2016).
2.2 Le posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispetto all’episodio oggetto di causa, risultano inscindibili, ragione per cui, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia sulla base del seguente principio di diritto: “La morte, nel corso del giudizio, dell’unico difensore della parte costituita, fino alla scadenza dei termini concessi ex articolo 190 c.p.c., comporta l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attivita’ processuale, con la conseguente nullita’ degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
L’irrituale prosecuzione del giudizio – avvenuta nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo – puo’ essere dedotta e provata in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti all’uopo necessari. Dovra’ altresi’ essere valutato il concreto pregiudizio del diritto di difesa sulla base delle allegazioni e delle prove, anche presuntive, delle quali e’ onerata la parte interessata”.
3. La Corte di rinvio decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

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