Le offerte ed il profilo interpretativo delle stesse

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 984.

La massima estrapolata:

Le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto; ale attività interpretativa può, quindi, anche consistere nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti esterne o dichiarazioni integrative.

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 984

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2695 del 2018, proposto da
Mo. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vi. Au. Pa., con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Fr. Pa. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Fe. In., con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Ma. Sa. in Roma, viale (…);
nei confronti
La Sa. 2.0. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. La., con domicilio eletto presso lo studio legale degli avvocati Co. e Pa. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. 00310/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e di La Sa. 2.0. s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Vi. Au. Pa., Ma. In. e Sa. Pr., in dichiarata delega di Ma. La.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con delibera n. 131 del 17 maggio 2017, avente ad oggetto “Bando spiagge. Indirizzo politico-amministrativo (concessione di aree demaniali marittime)”, il Comune di (omissis) esprimeva valutazione favorevole alla concessione per finalità turistico-balneari, per il periodo di sei anni, di alcuni tratti di spiaggia denominati S01, S02, S03, S04, S05 e S06.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 105 del 5 luglio 2016, veniva approvato il bando per l’assegnazione dei predetti tratti di spiaggia, pubblicato il successivo 22 luglio 2016: detto bando prevedeva che l’assegnazione sarebbe avvenuta a favore del partecipante che avesse conseguito il punteggio più alto determinato secondo il criterio dettato dall’art. 7.
All’esito delle valutazioni delle offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti risultavano assegnatari definitivi dei tratti di spiaggia, giusta determinazione dirigenziale n. 20 del 21 marzo 2017, i seguenti operatori professionali: – tratto di spiaggia “S01” – Ditta “Mo.”, con punti 69,5; – tratto di spiaggia “S02” – Ditta “La. An.”, con punti 87; – tratto di spiaggia “S03” – Ditta “la Sa.” con punti 87; – tratto di spiaggia “S04” – “Ditta “D’Am.” con punti 90; – tratto di spiaggia “S05” – “RTI AL. s.r.l.” con punti 90; – tratto di spiaggia “S06”, non assegnato.
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia la società Mo. s.r.l. – seconda classificata – impugnava la determina dirigenziale n. 20 del 21 marzo 2017, con cui il Comune di (omissis) aveva disposto l’assegnazione in concessione del tratto di spiaggia denominato S03 in favore della società La Sa. 2.0 s.r.l.s., chiedendo altresì la l’annullamento degli atti con i quali quest’ultima era stata ammessa alla gara.
A sostegno del gravame deduceva due motivi di impugnazione, così rubricati:
1) violazione degli articoli 2 e 10 del bando di gara, violazione delle prescrizioni contenute nell’allegato del bando relativo al lotto S.03, eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria, sviamento e difetto di motivazione: la società La Sa. 2.0 s.r.l.s. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato un’offerta tecnica inaffidabile, in quanto redatta in data antecedente alla pubblicazione del bando, sulla base di coordinate geografiche non coincidenti con quelle individuate espressamente nel bando;
2) Violazione dell’art. 10 del bando di gara, violazione del D.Lgs. n. 50/2016, violazione della par condicio, eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria, sviamento e difetto di motivazione: l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, non avendo indicato gli elementi necessari ad individuare l’offerta ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto III.b. In particolare, la pag. 35 della relazione tecnica depositata non atteneva al tratto di spiaggia cui si riferiva l’offerta (S03), bensì ad uno diverso (S04).
Costituitisi in giudizio, sia il Comune di (omissis) che la controinteressata La Sa. s.r.l.s. concludevano per l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Con sentenza 8 marzo 2018, n. 310, il tribunale adito respingeva entrambe le censure: quanto alla prima rilevava che l’offerta aveva fatto riferimento alle coordinate geografiche indicate nella precedente delibera dell’amministrazione, con cui aveva deciso di mettere a gara quei pezzi di spiaggia, e che in ogni caso la stessa legge di gara precisava che la materiale individuazione del bene sarebbe avvenuta successivamente all’aggiudicazione; quanto alla seconda invece si trattava di un mero errore materiale, imputabile al fatto che due concorrenti avevano fatto ricorso allo stesso architetto, e comunque irrilevante rispetto alla sicura individuazione della volontà del concorrente (desumibile dalla presenza di tutte le firme sulle altre pagine della relazione – di 37 pagine).
Avverso tale decisione la Mo. s.r.l. ha interposto appello, articolato nei seguenti motivi di impugnazione:
1. Errores in iudicando: Violazione degli articoli 2 e 10 del bando di gara, violazione delle prescrizioni contenute nell’allegato del bando relativo al lotto S.03 – Violazione ed erronea applicazione degli artt. 38, 46, comma-1 bis D.Lgs. 163/2006; art. 83, commi 8 e 9, del d.lgs. 50/2016. Violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza ed erronea di istruttoria.
2. Errores in iudicando: Violazione dell’art. 7 del bando di gara. Violazione delle prescrizioni contenute nell’allegato del bando relativo al lotto S.03 – Violazione ed erronea applicazione degli artt. 38, 46, comma-1 bis D.Lgs. 163/2006; art. 83, commi 8 e 9, del d.lgs. 50/2016. Violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza ed erronea di istruttoria.
Trascriveva inoltre le censure articolate con autonomo ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo della Puglia (r.g.n. 346 del 2018) avverso gli atti del sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti sfociato nell’adozione della determina dirigenziale n. 19 dell’8 marzo 2018, di assegnazione definitiva del tratto di spiaggia S03 alla ditta La Sa. 2.0 s.r.l.s.
Costituito in giudizio, il Comune di (omissis) eccepiva preliminarmente l’inammissibilità della doglianza – non dedotta nel primo grado di giudizio – con il quale si lamentava la mancata esclusione della controinteressata per mancanza dei requisiti di ordine morale richiesti dall’art. 38, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 163 del 2003; nel merito concludeva per l’infondatezza del ricorso.
Anche la società La Sa. s.r.l.s. si costituiva in giudizio, parimenti deducendo l’inammissibilità delle doglianze relative alla presunta carenza dei requisiti di ordine morale in capo all’aggiudicataria e rilevando, per il resto, l’infondatezza del gravame, del quale chiedeva la reiezione.
Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno ribadito, illustrandole con specifiche meMo.e, le proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza pubblica del 31 gennaio 2019, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di appello la Mo. s.r.l. denuncia che la concorrente La Sa. s.r.l.s. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato un’offerta tecnica inaffidabile, in quanto redatta in data 21 marzo 2018 – antecedente la pubblicazione del bando – sulla base di coordinate geografiche non coincidenti con quelle poi espressamente individuate da quest’ultimo.
A supporto della censura richiama una propria perizia di parte, in cui si evidenzia che “la superficie, oggetto di concessione demaniale marittima, individuata all’interno della scheda di norma “area n. 03” (associata al lotto “3” ed allegata al bando di gara) è pari a 1.219 mq mentre il poligono indicato dalla società “La Sa. 2.0”, ottenuto dall’unione dei punti presenti nel modello Do.Ri. dalla stessa redatto, presenta un’estensione pari a 1.228 mq. Inoltre, detto poligono (quello relativo alla società “La Sa. 2.0”), rispetto a quello indicato nella scheda di norma “area n. 03″ allegata al bando di gara, risulta traslato in direzione Nord-Ovest (verso l’altro) di una distanza media pari a circa 4,50 m, e in direzione Sud- Ovest (verso sinistra) di una distanza media pari a circa 1,90 m”.
L’area individuata da La Sa. 2.0 s.r.l.s. sarebbe stata pertanto più ampia – oltre che traslata in direzione nord-ovest di circa 4,5 mt ed in direzione sud-ovest di 1,90 mt – di quella individuata dal Comune di (omissis) come oggetto di concessione: di conseguenza l’offerta tecnica formulata doveva ritenersi difforme dai requisiti prescritti dal bando, risolvendosi in un “aliud pro alio”, la cui inaffidabilità avrebbe dovuto comportare, di per sé, l’esclusione dalla gara.
Il motivo non è fondato.
Alla luce delle risultanze di causa va in primo luogo evidenziato come non trovi conferma l’assunto secondo cui l’offerta tecnica della società La Sa. 2.0 s.r.l.s. sarebbe stata redatta in data successiva alla pubblicazione del bando: la domanda di concessione – depositata unitamente all’elaborato tecnico – riporta pacificamente la data del 22 agosto 2016, laddove quella del 1° luglio 2016 considerata dall’appellante (e trascritta in calce alle pagg. 6 e 7 del “modello D1” redatto secondo il sistema DoRi, in allegato alla domanda di concessione), viene riportata nello specifico riquadro “data rilievo”.
Il progetto definitivo, dunque, era stato redatto e sottoscritto da La Sa. in data successiva alla pubblicazione del bando.
Risulta quindi maggiormente persuasiva la difesa della società appellata, secondo cui tale data andrebbe riferita solamente al momento dell’espletamento, da parte dei tecnici da questa incaricati, delle preliminari “attività di rilievo”, meramente istruttorie e preparatorie rispetto alla successiva predisposizione dell’offerta tecnica.
Tali attività ben potevano consistere in rilievi orientativi e di massima sulla base delle indicazioni all’uopo da subito fornite dall’amministrazione. Ciò, del resto, pure era già stato evidenziato dalla Commissione giudicatrice nella seduta di gara del 27 aprile 2017, nel confutare le censure mosse dalla Mo. s.r.l. avverso l’assegnazione definitiva.
Del resto gli identificativi geografici dei tratti di costa da affidare in concessione dovevano in realtà ritenersi noti agli operatori del settore almeno a far data dal 17 maggio 2016, a seguito della pubblicazione della delibera di giunta n. 131 con la quale il Comune esprimeva “[…] indirizzo politico favorevole alla concessione per il periodo di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di assegnazione per le finalità turistico – balneari dei tratti di spiaggia attualmente liberi ed individuati nella cartografia quali S.01, S.02, S.03, S.04 (SLS spiagge libere con servizi) e S.05 e S.06 (aree con finalità turistico – ricreative diverse da SB e SL) come da planimetrie e dati tecnici allegati, previa pubblicazione di idoneo bando pubblico”. A tale deliberazione, significativamente, erano state allegate proprio le c.d. “schede norma”, elaborati grafici che raccoglievano tutte le planimetrie, oltre ai dati tecnici e normativi relativi a tutti i tratti di spiaggia da affidare in concessione.
Inoltre lo stesso art. 2 del bando di gara precisava che “La materiale individuazione della consistenza dell’area in concessione sarà oggetto di puntuale indicazione in loco da parte della Ripartizione Tecnica del Comune di (omissis) nel momento del rilascio della concessione all’assegnatario mediante redazione di apposito verbale di consegna dell’individuazione dello stato dei luoghi”.
Ciò vale anche a confutare la rilevanza, ai fini della domanda di esclusione dell’aggiudicataria, delle dedotte divergenze tra le coordinate geografiche riportate nell’elaborato tecnico dell’aggiudicataria e quelle indicate nel bando di gara (una maggiore estensione dell’area concessa di circa 9 mq ed una “traslazione” della stessa, rispetto all’ubicazione reale, di circa 4,5 metri lineari in direzione nord-ovest (nonché di poco più di 1,90 metri in direzione sud-ovest): invero, anche a prescindere dalla esiguità di tali divergenze planimetriche, le stesse non avrebbero potuto aver rilevanza, dal momento che solo successivamente all’aggiudicazione avrebbero dovuto essere effettuate le rilevazioni ufficiali attraverso “redazione di apposito verbale di consegna dell’individuazione dello stato dei luoghi” (art. 2 bando).
E’ infine condivisibile e coerente con le risultanze di causa il rilievo del primo giudice secondo cui il modello D1 – DORI, nella parte in cui individuava le coordinante geografiche dell’area oggetto di concessione, non aveva comunque costituito oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara, che in effetti aveva attribuito i punteggi tecnici solamente in forza dei servizi offerti.
Ciò in ragione delle previsioni della lex specialis di gara, in quanto l’art. 7 del bando non menzionava tale modello tra i diversi criteri di valutazione dell’offerta. A riprova di ciò l’art. 9 del bando precisava che “Il concessionario assume inoltre a proprio carico i seguenti ulteriori oneri: presentazione, prima del rilascio della concessione, della domanda di concessione demaniale marittima, redatta sul modello D1 secondo il modello DO.RI”.
In merito poi alle divergenze rilevate dall’appellante tra l’offerta tecnica della concorrente e l’area oggetto di concessione, il primo giudice ha concluso nel senso che “la difformità su cui insiste la ricorrente (asserito scostamento pari a 9 mq su una superficie totale oggetto di concessione di ampiezze enormemente superiori) è comunque del tutto minimale rispetto alle coordinate desunte dalle planimetrie allegate alla deliberazione di G.M. n. 131 del 17 maggio 2016, e, dunque, inidonea a rendere incerta l’offerta tecnica”, così che va confermato il principio – dal quale non vi è evidente ragione di discostarsi, nel caso di specie – secondo cui il principio del favor partecipationis e la regola della tassatività delle cause di esclusione valgono anche in relazione all’offerta tecnica, a meno che l’incompletezza o l’irregolarità siano tali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul suo contenuto negoziale (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655; III, 26 febbraio 2016, n. 801).
La valutazione di tale eventuale ed opinabile incertezza compete peraltro alla stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, sicché le censure che dovessero impingere il merito di tale decisione dovrebbero considerarsi inammissibili, traducendosi nella richiesta al giudice amministrativo di esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 Cod. proc. amm., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, abnormità che qui non risulta (in termini, Cons. Stato, V, 27 marzo 2015, n. 1601).
Con il secondo motivo di appello viene poi dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa anche per aver presentato un’offerta tecnica incompleta, priva di una sua parte essenziale, essendo stata inserita in tale documento, a pag. 35, una pagina relativa ad altro concorrente e comunque non riferita al tratto di spiaggia S03, ma al diverso tratto S04 (relativo però ad altro lotto di gara).
La censura, precisa l’appellante, non si riferisce all’aspetto meramente formale dell’erronea collazione di una pagina estranea all’offerta, bensì al fatto che, per effetto di tale erroneo inserimento, sarebbero stati incisi gli “elementi compositivi dell’offerta tecnica di cui al punto III. b dell’art. 7 del bando (relativi alla presenza di pedane per la creazione di solarium per attività di destagionalizzazione) che costituiscono una componente essenziale dell’offerta tecnica”.
In effetti la relazione tecnica generale del progetto della società La Sa. 2.0 s.r.l.s. avrebbe rispettato, da pag. 24 a pag. 37, quanto previsto dall’art. 10, comma 6, punto 3, ultimo allinea del bando di gara che, a pena di esclusione, esigeva che la relazione tecnica contenesse “Ogni altro elemento utile necessario ad individuare l’offerta ai fini dell’attribuzione del punteggio”; nel mezzo, però, a pag. 35 della relazione – proprio lì dove avrebbero dovuto essere riportati gli elementi necessari ad individuare l’offerta ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto III.b dell’art. 7 del bando – risultava indicata in calce, come proponente, non l’aggiudicataria, bensì una terza ditta (la D’Am. Fr.); nella stessa pagina si faceva inoltre riferimento al lotto S04 anziché al lotto S03, per il quale concorreva La Sa. 2.0: per l’effetto, conclude l’appellante, l’offerta risultava incerta sul contenuto e, pertanto suscettibile di legittima esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Neppure questo motivo è fondato.
Deve ritenersi accertato – trattandosi di circostanza non contestata dall’appellante – che sia la società La Sa. 2.0 s.r.l.s. che la ditta D’Am. Fr. avessero conferito l’incarico delle rispettive progettazioni (peraltro, relativamente a lotti diversi) al medesimo professionista. Questi, per evidente refuso (non essendo stata fornita dalle parti in causa una diversa giustificazione della divergenza riscontrata), aveva indicato, in calce alla pag. 35 del progetto tecnico di La Sa. 2.0, quale preponente, un nominativo diverso da quest’ultima, ossia la predetta ditta D’Am.; inoltre, sempre nella stessa pagina si faceva menzione di un lotto diverso da quello per il quale concorreva La Sa. 2.0.
Al fine di confutare le non irragionevoli conclusioni di cui alla sentenza appellata, per la quale si trattava di mero refuso formale comunque inidoneo ad escludere che il contenuto di detta pagina – letto nel contesto complessivo dell’offerta tecnica presentata – potesse essere attribuito alla volontà negoziale della ditta proponente, l’appellante avrebbe dovuto espressamente e puntualmente argomentare che le caratteristiche del contenuto della suddetta pagina 35 risultassero manifestamente estranee al corpus dell’offerta tecnica presentata.
In altri termini, per poter fondatamente sostenere che quanto riportato nella suddetta pagina non potesse essere considerato dalla stazione appaltante, con la conseguenza di trovarsi in presenza di un’offerta tecnica monca ed incompleta nei suoi elementi essenziali – e per tale non valutabile – l’appellate avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto che già solo il tenore letterale della pagina in esame fosse del tutto incongruente con le altre parti dell’offerta nella quale essa era stata inserita (sì da non potersi comunque considerare parte di essa); avrebbe quindi dovuto argomentare in merito alla supposta sostanziale inconciliabilità (per incoerenza o estraneità dell’oggetto) del contenuto di detta pagina – al di là della forma – con le ulteriori parti dell’offerta contenute nelle pagine precedenti e successive, così da documentare che non di un mero refuso formale si trattasse (ossia dell’erronea indicazione di una ditta o di un lotto, in luogo di quelli corretti), ma di un vero e proprio elemento estraneo alla proposta tecnica nel suo complesso.
Senonché nulla di tutto ciò è stato però argomentato dall’appellante, limitatasi a contestare il mero – ma non decisivo – dato formale di cui si è detto, senza cioè dimostrare che la suddetta pagina 35 fosse a tutti gli effetti, quanto a contenuto, un “corpo estraneo” all’offerta della società aggiudicataria.
Per contro, l’avvenuta sottoscrizione delle singole pagine della relazione tecnica – compresa la n. 35 – da parte del legale rappresentante della società La Sa. s.r.l.s. vale a confermare, al di là dell’incongruenza formale denunciata dall’appellante, la riconducibilità alla concorrente del documento in questione, in tutte le sue parti; in questi termini va dunque condivisa la conclusione cui è giunto il primo giudice, secondo cui “la sottoscrizione da parte del suo legale rappresentante di tutte le pagine che compongono la relazione tecnica in parola, ha avuto la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa”.
Del resto tale conclusione è coerente con il principio (ex multis, Cons. Stato, V, 3 maggio 2016, n. 1687), richiamato in sentenza, per cui “la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara”.
I surriferiti principi sono stati espressamente tenuti in conto dalla Commissione di gara, come si legge nel verbale n. 13 del 27 aprile 2017, laddove “dovendosi semplicemente analizzare di volta in volta, se si è di fronte ad un mero errore materiale o ad un refuso, la Commissione ritiene che tale errore consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi e pertanto l’indicato errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio che resta invariato.
Secondo giurisprudenza costante, le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto.
Tale attività interpretativa può, quindi, anche consistere nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti esterne o dichiarazioni integrative.
Pertanto la Commissione ribadisce, in linea con la giurisprudenza costante, la legittimità del potere di rettifica di errori materiali o refusi, da circoscrivere nelle ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale è stata comunque espressa nell’offerta e risulta palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto come nel caso della Sa. 2.0 di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 c.c.
Invero elemento essenziale dell’offerta tecnica risulta la sottoscrizione sia del committente che del progettista, che nel caso della Sa. 2.0 risultano essere state apposte.
Secondo giurisprudenza costante la sottoscrizione dell’offerta configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta”.
Per l’effetto, alcuna illegittimità può riconoscersi nell’operato dell’amministrazione in merito al profilo di illegittimità lamentato dall’appellante, la cui fondatezza va dunque esclusa.
Infine, con riguardo al terzo profilo di doglianza dedotto dalla Mo. s.r.l., relativamente alla presunta illegittimità degli atti del sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti conclusosi con l’adozione della determina dirigenziale n. 19 dell’8 marzo 2018, di assegnazione definitiva del tratto di spiaggia S03 alla Ditta La Sa. 2.0 s.r.l.s., va dato atto della loro inammissibilità in questa sede, trattandosi di motivi di censura non dedotti nel precedente grado di giudizio, ma introdotti per la prima volta in appello, in violazione della preclusione di cui all’art. 104 Cod. proc. amm.
Invero, nel giudizio di appello il thema decidendum è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, non potendosi dare ingresso, per la prima volta in tale sede, a nuove doglianze in violazione del divieto dei nova (ex plurimis, Cons. Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1335).
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di (omissis) e della società La Sa. 2.0 s.r.l.s., delle spese di lite dell’attuale grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere, Estensore
Angela Rotondano – Consigliere

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