Morte dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 giugno 2022| n. 20921.

Morte dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita

La morte, la radiazione e la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l’interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela. Tuttavia, la nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere con l’appello (Nel caso di specie, nel sanzionare come inammissibile il ricorso proposto da uno degli eredi convenuti nel giudizio di promo grado definito con l’accoglimento della domanda attorea nonostante si fosse verificato nel corso di esso il decesso del difensore dei convenuti medesimi, la Suprema Corte ha osservato che la circostanza che della sentenza impugnata si fosse avuta conoscenza dopo lo spirare del termine per proporre appello, non legittimasse comunque il diretto ricorso in sede di legittimità, ma, semmai, avrebbe dovuto comportare una richiesta di rimessione in termini). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 agosto 2021, n. 23486; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1574; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28846).

Ordinanza|30 giugno 2022| n. 20921. Morte dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita

Data udienza 14 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Processo – Interruzione – Morte dell’unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio – Automatica interruzione del processo – Preclusione di ogni ulteriore attività processuale – Compimento della attività processuale – Causa di nullità degli atti successivi e della sentenza che si converte in motivo di impugnazione – Rilievo in appello

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18677/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
nonche’
– intimato –
avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 2313/2014 depositata il 07/05/2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:
1. – (OMISSIS), quale rappresentante legale dell’omonima impresa individuale, ha convenuto davanti al Tribunale di Salerno gli eredi di (OMISSIS) asserendo di avere un credito nei confronti di questi ultimi per lavori effettuati nel fabbricato della de cuius.
2. – I convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva. Hanno poi obiettato che i lavori non erano stati diligentemente eseguiti, e, per tale motivo, hanno proposto domanda riconvenzionale allo scopo ottenere la ripetizione delle somme corrisposte.
3. – Nelle more del procedimento di primo grado e’ deceduto l’avvocato (OMISSIS), che rappresentava, per l’appunto, le parti convenute, ma, nonostante cio’, il procedimento e’ proseguito in assenza di queste ultime con il compimento degli atti successivi alla morte del loro difensore e si e’ concluso con sentenza di accoglimento della domanda attorea.
4. – Ricorre qui uno degli eredi convenuti in giudizio dal (OMISSIS) con tre motivi di ricorso, mentre non si e’ costituita la parte intimata nonostante la regolarita’ della notifica. Memoria del ricorrente.
Si e’ costituita la parte intimata.
5. – Con i primi due motivi il ricorrente lamenta violazione degli articoli 24 e 111 Cost., ed assume che il procedimento e’ proseguito in assenza di contraddittorio e che dunque e’ stato leso il diritto di difesa, poiche’ gli atti sono stati compiuti, pur essendo deceduto il difensore, e dunque senza la possibilita’ per le parti da costui assistite di poter, tramite quello, partecipare al procedimento.
5.1. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 301 c.p.c., e si sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto dell’intervenuto decesso del difensore di parte convenuta in quel giudizio, contro la regola per cui la morte del difensore determina interruzione del processo a prescindere dalla circostanza che le parti lo sapessero oppure no.
6. – Il ricorso e’ inammissibile.
Infatti, e’ principio di diritto che la morte, la radiazione e la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte e’ costituita nel giudizio di merito determinano l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale che, se compiuta, e’ causa di nullita’ degli atti successivi e della sentenza, la quale puo’ essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiche’ le norme che disciplinano l’interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela.(Cass. 23486/ 2021; Cass. 1574/ 2020).
E, tuttavia, la nullita’ della sentenza si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere con l’appello (Cass. 28846/ 2018).
La circostanza che della sentenza si sia avuta conoscenza dopo lo spirare del termine per appello non legittima il diretto ricorso per Cassazione, ma semmai avrebbe dovuto comportare richiesta di rimessione in termini.
Del resto, contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell’accordo tra le parti per omettere l’appello, non e’ ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l’articolo 111 Cost., comma 7, ha la finalita’ di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali e’ possibile l’appello (Cass. 19162/ 2020).

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di 1800,00 Euro, oltre 200,00 di spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *