Misure cautelari reali per il reato di inquinamento ambientale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 giugno 2019, n. 26007.

La massima estrapolata:

In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali per il reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen., al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, è integrato dal dolo generico, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere “ictu oculi” la sussistenza di tale elemento. (Fattispecie relativa a sequestro di impianto di depurazione di acque marine).

Sentenza 12 giugno 2019, n. 26007

Data udienza 5 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. SCARCELLA Aless – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/07/2018 del TRIB. LIBERTA’ di VIBO VALENTIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG, Dott.ssa BARBERINI ROBERTA MARIA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 16.07.2018, il tribunale del Riesame di Vibo Valentia confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia in data 15.06.2018 avente ad oggetto l’impianto di depurazione delle acque urbane del comune di (OMISSIS) affidato in gestione alla societa’ (OMISSIS) SRL, procedendosi nei confronti dell’indagato per i reati di cui all’articolo 452 bis c.p., articolo 635 c.p., comma 2 e all’articolo 181, in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’articolo 613 c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 321 c.p.p., con riferimento ai reati contestati all’articolo 452 bis c.p., articolo 635 c.p., comma 2 e all’articolo 181, in relazione al Decreto Legislativo n. 420 del 2004, articolo 142.
In sintesi, osserva la ricorrente, nel caso di sequestro preventivo e’ pacifico che l’autorita’ giudiziaria si debba limitare a verificare l’astratta configurabilita’ di un reato soggettivamente collegato a colui che subisce il sequestro, il quale deve essere l’autore del reato. Il giudice deve pertanto motivare sull’elemento psicologico, dal momento che non e’ sufficiente un mero nesso materiale rispetto alla commissione del reato, richiamandosi giurisprudenza di questa Corte (in questo senso: Cass., sez. 6, n. 31382/2001; Cass., sez. 3, n. 29894/2018). Il giudice deve quindi basare la sua valutazione non solo sulle risultanze processuali, ma su tutti gli elementi che allo stato degli atti consentono di ritenere fondata la prospettazione accusatoria nei confronti degli imputati.
Nel caso di specie, sostiene la ricorrente, il by pass e’ ascritto come inquinamento ambientale ex articolo 452 bis c.p., ma dalla documentazione tuttavia emerge che, con Deter. Responsabile Ufficio Tecnico Settore LL.PP 10 gennaio 2012, n. 01, il comune di (OMISSIS) affidava alla ditta (OMISSIS) SRL il servizio di gestione e manutenzione del sistema depurativo e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio comunale. Il medesimo giorno, il Comune invitava l’ing. (OMISSIS), custode giudiziario degli impianti, a predisporre l’immediata consegna alla ditta affidataria ed essa avveniva il (OMISSIS). In tale data veniva predisposto il verbale delle operazioni di custodia dei beni sottoposti al sequestro, sottoscritto anche dai rappresentanti del Comune, in cui i sottolineava la necessita’ di eseguire alcuni interventi con massima urgenza e nel tempo di non oltre 90 giorni, al fine di garantire un’accettabile livello di funzionalita’ dell’impianto. Tra questi, era necessaria una revisione del sollevamento di testa al fine di rendere affidabile la sua funzionalita’ ed evitare il by pass dei liquami in ingresso, senza imporre alcuna prescrizione nei confronti della ditta (OMISSIS). Con provvedimento Reg. Gen. 24/AP del 2 agosto 2013 l’Amministrazione provinciale di (OMISSIS) rilasciava al comune di (OMISSIS) autorizzazione provvisoria allo scarico per il depuratore di (OMISSIS), con la prescrizione di installare un misuratore di portata al by-pass dell’impianto. L’esistenza del by-pass era quindi nota anche agli organismi che rilasciano l’autorizzazione allo scarico del depuratore. Il 1 (OMISSIS) veniva predisposto un secondo verbale delle operazioni di custodia, ai fini di pianificare le azioni da mettere in atto con la massima urgenza per la sistemazione definitiva degli impianti comunali e, in particolare, di sbloccare l’iter tecnico burocratico delle gare di appalto per realizzare dei lavori di rifunzionalizzazione degli impianti oggetto dei finanziamenti regionali dell’anno (OMISSIS). Con questo si sottolineava, inoltre, che non era ancora stata completata la fase progettuale a causa del mancato rilascio del parere idrogeologico richiesto dall’autorita’ regionale di (OMISSIS). Il (OMISSIS) la Capitaneria di Porto, guardia costiera di (OMISSIS), procedeva al dissequestro dell’impianto di depurazione sito in (OMISSIS) in esecuzione del decreto di dissequestro emesso il 22 aprile. L’impianto risultava attivo e funzionante e il custode giudiziario asseriva che esso presentava tutte le sezioni di trattamento sottodimensionate rispetto alla portata idraulica in arrivo nelle ore di massimo afflusso ed infatti parte dei liquami non riusciva ad essere sollevata ai trattamenti successivi con le pompe in dotazione. Per tale motivo essi giungono senza trattamento al pozzo di carico e ne consegue la necessita’ di provvedere all’ampiamento, rinnovamento e adeguamento tecnologico/normativo dell’impianto che deve essere portato ad una potenzialita’ estiva di circa 10.000/15.000 ab/eq e di attivare in estate della linea di trasferimento dei liquami di parte del centro abitato alla piattaforma depurativa di (OMISSIS). Dalla documentazione emergeva che l’esistenza del sistema by-pass era antecedente alla gestione della ditta (OMISSIS) e, pertanto, non e’ possibile configurare il reato in esame che non ha natura permanente. Infatti, per la sua sussistenza serve l’alta probabilita’ di cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni tutelati (Cass. sez. 3, n. 52436/2017), mentre, per il resto, il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, risulta essere estinto per prescrizione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.
4. Al fine di meglio comprendere la soluzione cui e’ pervenuto il Collegio pare opportuno riassumere in sintesi il contenuto del provvedimento impugnato.
In particolare, si legge che il sequestro aveva tratto origine dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria sull’impianto di depurazione delle acque urbane del comune di (OMISSIS) affidato in gestione alla societa’ (OMISSIS) SRL. Dopo la prima ispezione venivano riscontrate alcune criticita’ e la presenza di un by-pass e veniva installato un sistema di videosorveglianza dal (OMISSIS). Da tali filmati emergeva che con elevata frequenza i reflui fognari in ingresso confluivano direttamente, senza alcun trattamento, prima all’interno del by-pass e, poi, nella condotta sottomarina e, pertanto, la PG procedeva al sequestro. La difesa nell’impugnazione non contestava la presenza di tale by-pass, ma la possibilita’ di imputarlo al ricorrente. Invero, il difensore sottolineava che, in occasione della consegna dell’impianto il 1(OMISSIS), si dava atto della necessita’ di interventi urgenti per evitare il by-pass dei liquami e, di questo, si faceva carico l’amministrazione comunale che, secondo l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione provinciale, doveva installare il misuratore di portata al by-pass dell’impianto. Inoltre, nel verbale di dissequestro del (OMISSIS), il custode sottolineava che l’impianto di depurazione presentava tutte le sezioni di trattamento sottodimensionate, pertanto il mancato trattamento di una parte dei liquami sarebbe stata collegata a oggettive carenze strutturali e non a un disegno doloso. Infine, la difesa sottolineava che vi erano stati due appalti di lavoro durante la gestione dell’ (OMISSIS). I lavori del primo erano stati approvati e ultimati prima della data del dissequestro e, nonostante questi, il custode aveva ritenuto l’impianto carente. I secondi, al momento del sequestro dell'(OMISSIS), non erano ancora stati ultimati, ma erano in corso di esecuzione.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza di riesame perche’ attinente a dimostrare la mancanza di dolo dell’indagata, tuttavia, per costante orientamento della giurisprudenza, in fase cautelare e’ sufficiente la sussistenza dell’astratta sussumibilita’ dei fatti nella fattispecie di reato di cui all’ipotesi accusatoria, circostanza ritenuta sussistente nel caso di specie. Sono poi state ritenute ravvisabili le esigenze cautelari, comunque non contestate, poiche’ la libera disponibilita’ del bene avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato.
5. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze difensive non hanno pregio, ponendosi peraltro al di fuori dell’ambito cognitivo, assai ristretto, previsto dall’articolo 325 c.p.p., che limita la ricorribilita’ per cassazione al solo vizio di violazione di legge.
Ed invero, deve premettersi che, con riferimento al delitto di inquinamento ambientale, per la sussistenza del “fumus” del delitto di inquinamento ambientale di cui all’articolo 452-bis c.p. ai fini dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, e’ richiesta un’alta probabilita’ di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi (Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017 – dep. 16/11/2017, Campione, Rv. 272842).
A cio’ va aggiunto, in relazione alla struttura del reato in esame, che quanto al profilo dell’elemento psicologico, si tratta di reato a dolo generico, per la cui punibilita’ e’ richiesta la volonta’ di “abusare” del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilita’, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui il reato e’ punibile anche a titolo di dolo eventuale.
Quanto sopra, all’evidenza, rileva al fine di ritenere legittimo il provvedimento di rigetto da parte del tribunale del riesame, atteso che risulta dalla stessa articolazione del ricorso e dalle medesime emergenze processuali, che la soc. (OMISSIS), affidataria del servizio di gestione dell’impianto di depurazione, fosse perfettamente consapevole sin dell’esistenza del by-pass (tanto che nello stesso ricorso si evidenzia che l’esistenza del sistema by-pass era antecedente alla gestione della (OMISSIS)), non rivestendo pertanto alcun rilievo la doglianza fondata sul difetto dell’elemento psicologico del reato. Ed invero, nell’ipotesi di inquinamento ambientale, nel caso in cui, come in quello sub iudice, piu’ siano i soggetti garanti della tutela del bene giuridico oggetto di tutela penale, ciascuno e’ per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge e, in particolare, ciascuno per andare esente da responsabilita’ neppure puo’ invocare neppure l’esaurimento del rapporto obbligatorio, fonte dell’obbligo di garanzia e l’eventuale subingresso in tale obbligo di terzi, ove il perdurare della situazione giuridica si riconduca alla condotta colpevole dei primi (Sez. 4, n. 46515 del 19/05/2004 – dep. 01/12/2004, Fracasso ed altri, Rv. 230398).
6. In tale contesto, dunque, non puo’ dubitarsi che anche la societa’ (OMISSIS) s.r.l., societa’ cui era stata affidata la gestione dell’impianto di depurazione oggetto di sequestro, fosse titolare di una posizione di garanzia, e che pertanto la stessa, in persona del suo legale rappresentante, attuale indagato, fosse consapevole della situazione di criticita’ connessa alla gestione dell’impianto sin dal momento in cui aveva avuto affidato in gestione il servizio, donde il tentativo di escludere una propria responsabilita’ appare, rebus sic stantibus, privo di qualsiasi pregio, attesa la punibilita’ del delitto in esame anche a titolo di dolo eventuale, avendo quindi proseguito la (OMISSIS) la gestione dell’impianto in condizioni di irregolarita’ pur consapevole di tali condizioni e, quindi, accettando consapevolmente il rischio del verificarsi dell’evento costituito dall’inquinamento ambientale conseguente alla prosecuzione delle attivita’. Del resto, osserva il Collegio, il giudice del riesame ha sottolineato, nel caso di specie, sia l’esistenza del fumus che del periculum sottese al sequestro preventivo, dovendosi a tal proposito sottolineare – per quanto qui di interesse – che, nell’esercizio di tale valutazione, al giudice e’ demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, conseguendone che lo stesso giudice puo’ rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purche’ esso emerga “ictu oculi” (tra le tante: Cass., Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016).
Orbene, nel caso di specie, per quanto dianzi evidenziato, cio’ non solo non risultava palese ma, anzi, risulta essere smentito dalle stesse emergenze processuali, attesa la piena consapevolezza da parte della (OMISSIS) della situazione di criticita’ gia’ al momento dell’assunzione della gestione dell’impianto in affidamento da parte del Comune. Sul punto non deve nemmeno essere dimenticato che anche la Corte costituzionale, interrogata sulla legittimita’ dell’articolo 324 con riferimento all’articolo 111 Cost. nella parte in cui, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, i poteri del Tribunale del riesame sono limitati, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, alla sola astratta possibilita’ di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza possibilita’ di verificare, sulla base dei fatti, per come indicati dal PM e esaminati alla luce delle argomentazioni difensive, se sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall’accusa, ha ritenuto la questione infondata. Il Giudice delle Leggi, infatti, ha precisato che il rimettente non aveva verificato le effettive preclusioni scaturenti dal principio di diritto in esame che si limita a fissare, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo, la preclusione, per il giudice del riesame delle misure reali, di un accertamento sul merito dell’azione penale, nell’ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa (ord. 153/2007).
7. Quanto, poi, alla asserita estinzione per prescrizione del residuo reato paesaggistico (non sollevando invece censure la ricorrente con riferimento al delitto di danneggiamento), trattasi di doglianza generica e puramente contestativa, non tenendo nemmeno conto la ricorrente della natura permanente del rato in questione, che si consuma con l’esaurimento della condotta, o con il sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza di primo grado, quando la contestazione e’ di natura “aperta” (da ultimo: Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017 – dep. 21/09/2017, Zanella, Rv. 271336).
8. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, seguendo la condanna alle spese della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

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