Ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 30 luglio 2019, n. 5365.

La massima estrapolata:

Il carattere fittizio del rapporto di lavoro dichiarato ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno, insieme alla connessa falsità della documentazione lavorativa all’uopo prodotta, a prescindere dalla valenza ostativa ad essa riconducibile ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998, non possono non indurre ad escludere la rilevanza della medesima documentazione ai fini della valutazione del requisito reddituale, quantomeno nella prospettiva storico-ricostruttiva della pregressa disponibilità di reddito adeguato.

Sentenza 30 luglio 2019, n. 5365

Data udienza 11 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9311 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Da. As., con domicilio digitale come da PEC da indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Modena, corso (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma n. -OMISSIS-, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento del decreto emesso dal Questore di Modena in data 21 gennaio 2014 di rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Solveig Cogliani e udito per l’Amministrazione l’Avvocato dello Stato Ga. Na.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, a decorrere dal primo dicembre 1996 soggiornava con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in Italia, fino alla naturale scadenza dello stesso prevista per il primo dicembre 2013. In prossimità della scadenza, in data 5 novembre 2013 l’appellante presentava, a mezzo plico postale, un’istanza per l’ottenimento di un rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il Questore della Provincia di Modena, con decreto datato 21 gennaio 2014, rigettava l’istanza di rinnovo motivandolo in ragione della falsità della documentazione presentata, in allegato all’istanza, relativa all’asserito rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta “-OMISSIS-“; a dire dell’Amministrazione, poi, tale presentazione del contratto di lavoro, falso, era teleologicamente improntato in via esclusiva all’ottenimento del permesso di soggiorno, in frode alla legge; e ad ultimo, che comunque il cittadino -OMISSIS- non ha potuto, o quanto meno non è riuscito a dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente al proprio sostentamento derivante da fonte legittima.
A fronte del respingimento dell’istanza, l’odierno appellante adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna adducendo i seguenti motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione della legge 241/1990; eccesso di potere, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Il giudice di prime cure, con la sent. -OMISSIS-, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., respingeva il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Anzitutto, il giudice rilevava che il ricorrente non aveva prodotto alcun elemento probatorio volto a dimostrare l’infondatezza della “falsità documentale” riscontrata dall’Amministrazione, dopodiché precisava come tale circostanza, secondo la legge, sia palesemente impediente all’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno e che, di conseguenza, l’attività esercitata dall’Amministrazione era vincolata: di tal che, ogni motivo di ricorso appariva infondato. Il Tribunale, poi, aggiungeva incidentalmente che “comunque, in eventuale carenza di versamento dei contributi all’INPS non possono avere alcuna rilevanza eventuali documenti di provenienza privatistica (buste paga e CUD) che non dimostrano neppure l’effettività del pagamento delle retribuzioni e, quindi, sono compatibili con la natura fittizia del rapporto lavorativo” per di più, il giudice rilevava anche che, dai documenti presentati in giudizio, si evinceva che l’estratto conto previdenziale INPS, emesso in data 17 febbraio 2014 “è inconferente perché attesta una cronica e persistente assenza di sufficienti mezzi di sostentamento economico per l’intero periodo in esso indicato (dal 2000 al 2013)”, essendo questo un ulteriore requisito necessario previsto dalla normativa vigente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
In questa sede, l’odierno appellante, nell’impugnare la sentenza di primo grado, si duole dei medesimi motivi di ricorso già esposti in primo grado in primo grado: 1) violazione art. 10-bis legge n. 241 del 1990; 2) eccesso di potere, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
L’Amministrazione appellata insiste per il rigetto dell’appello in ragione dell’infondatezza delle censure sollevate.
All’udienza dell’11 luglio 2019 la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

I – Il ricorso in appello è infondato.
II – Ad avviso di questo Collegio, in via preliminare, si evidenzia che gli accertamenti ed i riscontri effettuati dalla Questura di Modena, rilevati e motivati sul punto nel provvedimento, volti a contestare la veridicità del contratto di lavoro, nonché, in concreto, il non aver svolto attività lavorativa, sono sufficienti a fondare l’impugnato provvedimento gravato.
III – Per quel che concerne il primo motivo di appello, deve evidenziarsi che, poiché l’art. 4, comma 2 del d.lgs 286/1998 dispone che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”, a nessun esito favorevole all’istante avrebbe potuto portare la partecipazione al procedimento. Né, peraltro, l’appellante ha dato prova della veridicità del rapporto di lavoro sia dinnanzi al primo giudice sia in appello.
Ne deriva che, l’Amministrazione, accertata la falsità dei documenti presentati dall’istante era tenuta, come ha fatto, a rigettare l’istanza in ragione della specificità della normativa che rende l’attività della stessa vincolata.
IV – Per di più, tanto l’Amministrazione nel provvedimento, quanto il primo giudice in sentenza, hanno evidenziato che comunque il ricorrente non percepisse redditi sufficienti a giustificare la permanenza nel territorio dello Stato Italiano, ulteriore elemento necessario per l’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, come previsto dalla disciplina in esame. Come da giurisprudenza di questa Sezione, infatti, “il carattere fittizio del rapportoâ € ¯ diâ € ¯ lavoro dichiarato ai fini dell’ottenimento delâ € ¯ permessoâ € ¯ diâ € ¯ soggiorno, insieme alla connessa falsità dellaâ € ¯ documentazioneâ € ¯ lavorativa all’uopo prodotta, a prescindere dalla valenza ostativa ad essa riconducibile ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lvo n. 286/1998 (a mente del quale “la presentazioneâ € ¯ diâ € ¯ documentazioneâ € ¯ falsaâ € ¯ o contraffatta oâ € ¯ diâ € ¯ false attestazioni a sostegno della domandaâ € ¯ diâ € ¯ visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”), non possono non indurre ad escludere la rilevanza della medesimaâ € ¯ documentazioneâ € ¯ ai fini della valutazione del requisito reddituale, quantomeno nella prospettiva storico-ricostruttiva della pregressa disponibilità â € ¯ diâ € ¯ reddito adeguato” (Cons. St., sezione III, sent. n. 1337 del 26 febbraio 2019).
I restanti motivi di appello sono, per questa ragione, infondati.
Il provvedimento emesso dell’Amministrazione risponde, dunque, a quei canoni di logicità e coerenza che sorreggono l’azione della p.a., nonché correttamente motivato.
V – Ne discende che l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza n. -OMISSIS- del 2014.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza n. -OMISSIS- del 2014.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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