Minori stranieri non accompagnati ed accertamento dell’età

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 gennaio 2022| n. 2174.

Minori stranieri non accompagnati ed accertamento dell’età.

L’articolo 19-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, prevede una speciale procedura volta all’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, qualora vi siano fondati motivi per dubitare dell’età dichiarata dal minore. Tale procedura, disciplinata dai successivi commi 3, 3-bis e 4, impone in via principale di procedure alle verifiche anagrafiche, anche avvalendosi delle autorità diplomatico-consolari; in secondo luogo, è prevista la consultazione del Sistema informative nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito press il ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché delle altre banche dati pubbliche contenenti dati pertinenti. Solo qualora tali strumenti non siano idonei a dirimere il dubbio, è previsto che vengano disposti esami socio-sanitari. Si tratta di una disciplina che, seppur riferibile allo specifico settore della protezione internazionale, in quanto attuativa di direttive dell’Unione europea in tale materia, conferma l’indirizzo de legislatore europeo e nazionale tendente ad attribuire preminente rilievo all’accertamento dell’età del minore straniero per il tramite di documenti provenienti dallo Stato di origine, cosicché deve ritenersi, in generale, che la prova documentale dell’età dell’imputato, ove consacrata in un documento fidefaciente, prevalga sull’esame radiologico (da queste premesse, nell’ambito di un giudizio di revisione, basato sulla produzione di un passaporto che avrebbe dovuto condurre a ritenere che l’interessato, all’epoca dei fatti per cui era stato giudicato, fosse minore degli anni 14, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva negata la revisione senza avere valutata la eventuale genuinità del documento, ma limitandosi ad attribuire esaustivo rilievo ad un referto medico in atti riguardante l’accertamento dell’età ossea dell’imputato; la Corte di legittimità ha invitato il giudice di merito a rinnovare la valutazione, assumendo, nel contraddittorio delle parti, la prova documentale rappresentata dal passaporto, valutarne la genuinità e, all’esito, pervenire ad una valutazione complessiva del quadro probatorio sull’età).

Sentenza|19 gennaio 2022| n. 2174. Minori stranieri non accompagnati ed accertamento dell’età

Data udienza 12 gennaio 2022

Integrale

Tag – parola: Immigrazione – Minori stranieri non accompagnati – Accertamento dell’età – Documenti fidefacienti – Forza prevalente in caso di contrasto con l’accertamento diagnostico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa CARDIA DELIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di revisione proposta da (OMISSIS) in relazione alla sentenza n. 116 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Torino in data 8/06/2009 (reato accertato in (OMISSIS)), irrevocabile in data 23/09/2009 nonche’ in relazione alla sentenza n. 70 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Firenze in data 29/03/2010 (reato commesso in (OMISSIS)), irrevocabile in data 29/09/2010.
2. (OMISSIS) aveva proposto domanda di revisione deducendo di essere in possesso di una nuova prova, costituita dal passaporto rilasciato il 15/02/2020, idonea a dimostrare che all’epoca dei fatti per i quali era intervenuta condanna irrevocabile egli fosse minore degli anni 14, essendo nato in (OMISSIS).
3. La Corte di appello, premesso che l’istante era stato identificato in varie occasioni indicando quasi sempre generalita’ difformi, ha rilevato che in occasione della pronuncia emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino fosse stato svolto un accurato accertamento, essendo presente in atti un referto medico dal quale risultava accertata l’eta’ ossea dell’imputato, valutata alla mano e al polso sinistro secondo il metodo di Greulich e Pyle. L’eta’ biologica era stata stimata in anni 16 all’epoca del fatto. Con riguardo alla sentenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Firenze, in quello stesso procedimento l’imputato aveva dichiarato di essere nato in data (OMISSIS). L’unico elemento che secondo la difesa avrebbe giustificato la revisione, il passaporto rilasciato in (OMISSIS), e’ stato considerato inidoneo a comportare la revisione delle due condanne sia perche’ sopravvenuto a distanza di molti anni, sia perche’ solo esibito e non prodotto, con impossibilita’ di accertarne la genuinita’. La Corte ha, in ogni caso, rilevato che, indipendentemente dall’autenticita’ del documento, il difensore non aveva dimostrato sulla base di quali fonti il Consolato del Marocco lo avesse rilasciato.
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 630, lettera c) in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c). La difesa deduce di aver allegato alla domanda di revisione la copia del passaporto, riservandosi di esibire ovvero di produrre il documento “nell’eventualita’ che la Corte voglia visionario ovvero disporne l’analisi”; nel corso del dibattimento, il difensore ha esibito il documento chiedendo se il deposito dell’originale fosse necessario a fini di accertamenti tecnici sul medesimo ma, nel corso dell’udienza del 23 luglio 2020, ne’ la Corte ne’ il Procuratore Generale hanno ritenuto necessario il deposito. Tanto premesso, ritiene che il documento esibito si sarebbe dovuto ritenere autentico fino a prova contraria, riportando peraltro la data di nascita che il ricorrente aveva indicato in occasione del processo svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni di Torino.
5. All’udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtu’ del disposto del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, articolo 16, comma 2, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, e’ comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’articolo 634 c.p.p. delinea una valutazione preliminare della richiesta di revisione, avente a oggetto i profili processuali e i profili di merito, sotto il limitato aspetto dell’astratta capacita’ dimostrativa del novum dedotto; tale verifica di ammissibilita’ puo’ avere un duplice esito: un’ordinanza, anche adottata de plano, di inammissibilita’, in caso di carenza dei requisiti processuali ovvero di manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero l’instaurazione, mediante decreto di citazione a giudizio (articolo 636 c.p.p.), del giudizio di revisione.
2.1. Nel giudizio di revisione si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (articolo 636 c.p.p., comma 2), nel contraddittorio delle parti.
2.2. E’, dunque, corretto quanto affermato nel ricorso a proposito della necessita’ che la fase rescissoria del giudizio di revisione si debba svolgere secondo le scansioni proprie del giudizio di merito, con assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti e loro successiva valutazione. Al limitato vaglio astratto della sola idoneita’ dei nuovi elementi dedotti a condurre ad una pronuncia di proscioglimento, proprio della fase rescindente segue, dunque, in caso di ritenuta ammissibilita’ dell’istanza, l’approfondimento istruttorio da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 26056301).
2.3. Corollario di quanto appena affermato e’, peraltro, il riconoscimento del potere discrezionale del giudice della fase rescissoria di valutare all’esito del dibattimento la rilevanza probatoria delle istanze istruttorie poste a sostegno della richiesta di revisione. Al riguardo, va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040) avevano affermato che l’inammissibilita’ della richiesta di revisione puo’ essere dichiarata, oltre che con l’ordinanza prevista dall’articolo 634 c.p.p., anche con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell’articolo 636 c.p.p., essendo consentito, nella seconda fase rescissoria, che, come detto, si svolge nelle forme previste per il dibattimento, di rivalutare le condizioni di ammissibilita’ dell’istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito.
2.4. La giurisprudenza di legittimita’ successivamente formatasi ha, pero’, ritenuto di accentuare la distinzione, logica e funzionale, delle due fasi del giudizio di revisione, con un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche che vengono in rilievo, alla luce della piu’ spiccata sensibilita’ per i principi del “giusto processo” e del “contraddittorio tra le parti” sollecitata dalla riforma costituzionale dell’articolo 111 Cost., successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1998. In questa diversa ottica, si e’ affermato che il giudice della fase rescissoria non possa limitarsi ad una valutazione cartolare delle nuove prove dedotte e pervenire al rigetto dell’istanza di revisione senza procedere all’assunzione delle stesse sul mero rilievo della ritenuta incapacita’ demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Di Pressa, Rv. 26681001).
3. Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha adottato una decisione di rigetto limitandosi all’esame visivo del documento allegato all’istanza di revisione tralasciando di verificarne la genuinita’ e, tuttavia, esprimendo dubbi in proposito sul presupposto che il passaporto fosse “sopravvenuto a distanza di molti anni” e che la difesa non avesse depositato alcun documento comprovante che le dichiarazioni rese al Consolato del Marocco fossero corrispondenti al vero. Tanto sul presupposto che nel corso del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Torino fosse stato acquisito l’esame radiografico della mano e del polso sinistro, valutati secondo il metodo di Greulich e Pyle.
4. Giova ricordare che, a norma dell’articolo 67 c.p.p. e del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articolo 8, il dubbio sull’eta’ dell’imputato puo’ essere invero dedotto in ogni stato e grado del giudizio; tale dubbio, se determina incertezza sulla minore eta’ dell’imputato, fa presumere la minore eta’.
4.1. Si e’ ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimita’ che per le censure aventi ad oggetto la data di nascita dell’imputato in relazione alla sua imputabilita’ “… L’istituto giuridico processuale che puo’ recuperare all’ordinamento, a fronte di un quid novi, nella misura in cui lo stesso e’ stato ignorato dal giudice che non ne ha tenuto conto nella decisione, una nuova statuizione funzionale al recupero di una verita’ asseritamente conculcata, e’ costituito dalla revisione dei processi, di cui all’articolo 629 c.p.p., ss., che ammette anche, i casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili a cagione di condizioni o qualita’ personali o della presenza di esimenti (articolo 630 c.p.p., lettera b), in relazione all’articolo 529 c.p.p., comma 1) (Sez. 5, n. 28627 del 14/03/2017, G., Rv. 270237; Sez. 5, n. 4310 del 23/11/2015, dep. 2016, Stojanovic, Rv. 265628; Sez. 6, n. 3152 del 10/09/1992, Todorovie, Rv. 192067).
4.2. In alcune pronunce della Corte di legittimita’ si e’ affermato che la presunzione di minore eta’, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 8, comma 2, non ricorre quando, all’esito di accertamenti radiografici, sia superata ogni incertezza sul punto (Sez. 4, n. 8164 del 03/02/2006, Duric, Rv. 233914) e che deve riconoscersi piena valenza di accertamento sull’eta’ dell’indagato all’esame radiografico del polso, in quanto esso consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo in eta’ evolutiva, anche in presenza di contrarie emergenze risultanti da documenti di identita’ (Sez. 4, n. 16946 del 20/03/2015, M. Rv. 263448; Sez. 4, n. 38379 del 09/07/2003, Assan, Rv. 225961). Tale ultimo principio risulta, tuttavia, affermato in casi nei quali l’interessato aveva prodotto in giudizio documenti ritenuti privi di efficacia fidefaciente; in altre pronunce, questo principio ha trovato ulteriore sviluppo, laddove si e’ affermato che “i dati emergenti da un documento di identita’ estero di provenienza certa e di autenticita’ verificata prevalgono sulle diverse risultanze dell’esame radiografico, anche in considerazione del margine di errore delle tabelle di comparazione” (Sez. 5, n. 1839 del 23/11/2016, dep. 2017, E., Rv. 268891: nel caso deciso in tal senso si trattava di un passaporto accompagnato dal visto di ingresso rilasciato dall’autorita’ italiana).
4.3. In data successiva alla pronuncia delle sentenze delle quali si chiede la revisione e’ entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19 bis, comma 2, che prevede una speciale procedura vo’lta all’accertamento dell’eta’ dei minori stranieri non accompagnati, qualora vi siano fondati motivi per dubitare dell’eta’ dichiarata dal minore. Tale procedura, disciplinata dal successivo comma 3, impone in via principale di procedere alle verifiche anagrafiche, anche avvalendosi delle autorita’ diplomatico-consolari; in secondo luogo, e’ prevista la consultazione del sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche’ delle altre banche dati pubbliche contenenti dati pertinenti. Solo qualora tali strumenti non siano idonei a dirimere il dubbio, e’ previsto che vengano disposti esami socio-sanitari (Decreto Legislativo n. 142 del 2015, articolo 19 bis, comma 3-bis).
4.4. Si tratta di una disciplina che, seppur riferibile allo specifico settore della protezione internazionale, in quanto attuativa di Direttive dell’Unione Europea in tale materia, conferma l’indirizzo del legislatore Europeo e nazionale tendente ad attribuire preminente rilievo all’accertamento dell’eta’ del minore straniero per il tramite di documenti provenienti dallo Stato di origine, onde, anche dal punto di vista di un esame sistematico della questione, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento interpretativo secondo il quale la prova documentale dell’eta’ dell’imputato, ove consacrata in un documento fidefaciente, prevalga sull’esame radiologico.
5. La Corte territoriale avrebbe, pertanto, dovuto procedere all’assunzione, nel contraddittorio delle parti, della prova documentale, valutarne la genuinita’ e, all’esito, pervenire a una valutazione del complessivo quadro probatorio, sulla base del piu’ esteso compendio rappresentato dalle prove gia’ poste a fondamento del giudizio circa l’eta’ dell’imputato nelle sentenze passate in giudicato e dalle nuova prova dedotta e assunta.
6. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, trattandosi di annullamento della sentenza di rigetto, per nuovo giudizio.
Ricorrono i presupposti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 2, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l’omissione delle indicazioni delle generalita’ e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.
Oscuramento dati.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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