Il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 gennaio 2022| n. 2213.

Il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un’attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice, (fattispecie relativa a rifiuti speciali, in cui la Corte ha escluso l’occasionalità dell’attività per la natura e la quantità dei rifiuti, destinati ad essere interrati con un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonché per il coinvolgimento nell’attività di due persone). Pertanto, essendo sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dalla norma, si può affermare che ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanei della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività, come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristicte del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.

Sentenza|19 gennaio 2022| n. 2213. Il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione

Data udienza 17 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Rifiuti – Trasporto illecito di rifiuti – Inconfigurabilità del reato in presenza di una sola condotta illecita – Fattispecie: abbandono nei cassonetti dell’immondizia un divano da parte di un trasportatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Maria – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Maria Cristi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
Lette le conclusioni del PG Dott. MOLINO Pietro;
Il PG chiede l’annullamento senza rinvio;
Ricorso trattato ai sensi ex Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 25 settembre 2020 il Tribunale di Palermo,.all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato (OMISSIS) alla pena dell’ammenda di Euro 1.800 per il reato ex., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, per avere, in, concorso con (OMISSIS), effettuato attivita’ di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi (n. 1 divano di stoffa), senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (in (OMISSIS)).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dire nsore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce ex articolo 606 c.p.p., lettera b), l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, sul requisito della non occasionalita’ della condotta di trasporto e di tentato abbandono del rifiuto.
Il Tribunale non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza per cui la natura non occasionale della condotta deve desumersi dalla natura del rifiuto, dall’eterogeneita’, dallo svolgimento di attivita’ prodromiche di raccolta e di deposito, finalizzate al suo smaltimento. Al contrario, gli elementi valutati dal Tribunale, fra cui la mole del rifiuto e l’altruita’ della cosa trasportata, non avrebbero concretamente dimostrato il carattere non occasionale della condotta ma sarebbero compatibili con un comportamento isolato.
2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul requisito della non occasionalita’ della condotta di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1.
La sentenza avrebbe taciuto sulle ragioni per le quali la non occasionalita’ della condotta potesse essere desumibile in concreto.
Oltre a richiamarsi le argomentazioni del primo motivo, la motivazione sarebbe anche contraddittoria sulla valutazione della mole della cosa trasportata, tale da richiedere un trasporto dedicato, elemento indicativo di un’attivita’ non organizzata ma sporadica, avendo avuto ad oggetto il trasporto in rifiuto domestico non pericoloso.
2.3 Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p.: il Tribunale ha ritenuto di non assolvere l’imputato, per particolare tenuita’ del fatto, nonostante esplicita richiesta difensiva, e non avrebbe preso in considerazione l’incensuratezza dell’imputato, la non abitualita’ della condotta, l’assoluta tenuita’ dell’offesa e l’esiguita’ del danno o del pericolo ex articolo 133, comma 1, c.p..
I limiti edittali sono compatibili con l’applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen.; le attivita’ di trasporto e di smaltimento, valutate ex articolo 133 cod. pen, concretizzerebbero una lievissima offesa anche per la natura del rifiuto.
L’esiguita’ del danno sarebbe dimostrata dalla circostanza che l’azione di smaltimento nei pressi di un cassonetto di raccolta dell’immondizia sarebbe stata immediatamente bloccata dal sopraggiungere degli operanti.
2.4. Con il quarto motivo si deducono la mancanza della motivazione sulla richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis c.p.. Emergerebbero dalla motivazione le circostanze di fatto, di cui alcune gia’ indicate nel motivo precedente, per l’applicazione della particolare tenuita’ della condotta: il rifiuto “stava” per essere abbandonato nei pressi del cassonetto; il Tribunale di Palermo avrebbe applicato il minimo della pena e cio’ sarebbe espressione della particolare tenuita’ dell’offesa; la motivazione sarebbe dunque anche contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso sono fondati.
1.1. Va preliminarmente rilevato che la condotta e’ stata commessa in (OMISSIS) sicche’, piu’ correttamente, avrebbe dovuto essere contestato il delitto ex L. n. 210 del 2008, articolo 6.
1.2. La sentenza, nel ritenere non occasionale la condotta esclusivamente sulla mole del rifiuto – un divano – e sulla apodittica affermazione della terzieta’ del rifiuti – non ha correttamente applicato il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375-01) per cui il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dal Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006, l’articolo 256, comma 1, non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un’attivita’ di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune, che puo’ essere commesso da chiunque svolga tale attivita’ di fatto o in modo secondario, purche’ non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice (fattispecie relativa a rifiuti speciali, in cui la Corte ha escluso l’occasionalita’ dell’attivita’ per la natura e la quantita’ dei rifiuti, destinati ad essere interrati con un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonche’ per il coinvolgimento nell’attivita’ di due persone).
Se e’ sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dalla norma, si e’ affermato che ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti in oggetto di gestione, la loro natura, la necessita’ di un veicolo adeguato e funzionale all’attivita’ concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attivita’ (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 – dep. 2019, n. m), come pure la provenienza del rifiuto da una attivita’ imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneita’ dei rifiuti gestiti, la loro quantita’, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attivita’ preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995).
Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305, ha escluso l’occasionalita’ della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantita’ di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attivita’ commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali; nello stesso senso, Sez. 3, n, 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836.
1.3. Nel caso in esame il fatto non concretizza il reato contestato, trattandosi del trasporto di un solo rifiuto, per altro depositato nei pressi dei cassonetto della spazzatura, di natura “domestica” (un divano) e con un motoveicolo non di proprieta’ del ricorrente.
2. Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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