Mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 giugno 2022| n. 20156.

Mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.

Ordinanza|22 giugno 2022| n. 20156. Mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione

Data udienza 24 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società di fatto – Nomina di un nuovo amministratore – Necessità del consenso unanime dei soci – Omesso esame di documenti – Mancata indicazione del carattere decisivo per la vicenda – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19185/2017 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e contro
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 1.2.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24.5.2022 dal Cons. Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

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FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 14.7.2011 (OMISSIS) ha impugnato la deliberazione assembleare della societa’ di fatto intercorrente fra il padre (OMISSIS) e i fratelli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), appunto, e (OMISSIS), assunta il 16.4.2011 con cui era stato nominato il fratello (OMISSIS) amministratore unico della predetta societa’ di fatto, negando l’esistenza di tale societa’ e concedendo al massimo l’esistenza di una holding occulta che avrebbe richiesto per la validita’ della deliberazione la unanimita’ dei soci; ha chiesto inoltre di dichiarare inesistente, invalido e inefficace l’atto negoziale plurisoggettivo e comunque le deliberazioni di cui al verbale assembleare del 16.4.2011.
Si sono costituiti in giudizio i soli convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), eccependo preliminarmente l’inammissibilita’ dell’impugnazione per tardivita’ e chiedendone comunque il rigetto; essi hanno chiesto altresi’ in via riconvenzionale di accertare la validita’ della deliberazione e di ordinare a (OMISSIS) la consegna delle scritture contabili e l’immissione in possesso di (OMISSIS) della ditta individuale, solo formalmente intestata a (OMISSIS) ma in realta’ facente parte della societa’ di fatto.
Il Tribunale di Trani, nella contumacia degli altri convenuti, con sentenza del 12.8.2014 ha dichiarato inammissibile perche’ tardiva la domanda dell’attore e ha accolto la domanda riconvenzionale, ordinando a (OMISSIS) di consegnare le scritture contabili dell’impresa a lui formalmente intestate e di immettere il nuovo amministratore (OMISSIS) nel possesso dell’azienda.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello (OMISSIS), a cui hanno resistito gli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre gli altri appellati sono rimasti contumaci.

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La Corte di appello di Bari con sentenza dell’1.2.2017 ha accolto il gravame e ha dichiarato la nullita’ della deliberazione assembleare del 16.4.2011 con particolare riguardo alla nomina di (OMISSIS) come amministratore, rigettando la domanda riconvenzionale e gravando gli appellati tutti delle spese del doppio grado del giudizio.
La Corte di appello ha ritenuto provata per tabulas l’esistenza di una societa’ di fatto, inequivocabilmente istituita con le scritture private inter partes del 18.8.1994 e 14.12.2001; ha ritenuto che per l’assunzione delle decisioni fossero stati adottati il metodo assembleare e il principio maggioritario; ha escluso che l’azione di nullita’ fosse assoggettata a termini di decadenza e ha ritenuto che l’eventuale annullabilita’ sarebbe soggetta a termine prescrizionale di cinque anni; ha ritenuto che si fosse in presenza di una modifica del contratto sociale che attribuiva a (OMISSIS) l’amministrazione e la rappresentanza esterna delle tre attivita’ imprenditoriali costituenti l’oggetto della societa’ di fatto; ha conseguentemente ritenuto che occorresse il consenso unanime dei soci per la modifica, al netto del voto del socio in conflitto di interessi e quindi il voto favorevole di tutti i soci, tranne lo stesso (OMISSIS); ha preso atto che tale consenso non era stato registrato, essendosi opposto con lettera, trascritta a verbale, il socie (OMISSIS); ne ha tratto la conseguenza della nullita’ della deliberazione per contrarieta’ all’articolo 1418 c.c., comma 2, in difetto del consenso di una delle parti.
3. Avverso la predetta sentenza dell’1.2.2017, non notificata, con atto notificato il 26.7.2017 hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), svolgendo cinque motivi.
Con atto notificato il 29.9.2017 ha proposto controricorso (OMISSIS), chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Gli altri intimati non si sono costituiti in giudizio.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

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RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge con riferimento all’articolo 2252 c.c., in relazione alle scritture private del 18.8.1994 e 14.12.2001.
4.1. Essi contestano l’affermazione della Corte barese secondo cui, in caso di nomina di un amministratore con l’atto costitutivo e di sua revoca da parte del Tribunale per condotte in danno della societa’, e’ inibita ai soci la nomina di un nuovo amministratore senza l’unanimita’ dei consensi.
4.2. L’articolo 2252 c.c., in tema di modificazioni del contratto sociale, dispone che il contratto sociale puo’ essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e’ convenuto diversamente.
La Corte di appello non ha certamente violato o mal applicato tale regola allorche’ ha affermato che l’amministratore nominato con specifico patto sociale – e quindi investito della carica con la specifica efficacia di cui all’articolo 1372 c.c. – puo’ essere sostituito solo con il consenso unanime dei soci, in difetto di patto contrario.
La Corte territoriale poi ha tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 2259 c.c. e della neutralizzazione del voto del socio in conflitto di interessi, ammettendo che la nomina del nuovo amministratore in sostituzione di quello designato con il contratto sociale e revocato giudizialmente ex articolo 2259 c.c., comma 3 (nel caso in via cautelare) potesse avvenire con il consenso di tutti i soci, tranne quello dell’ex amministratore pattizio revocato.
4.3. Nel contrapporsi a questo ineccepibile ragionamento i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, cercano di indurre questa Corte a una non consentita intrusione nell’interpretazione del contratto per affermare quel che e’ stato escluso motivatamente dalla Corte di appello, e cioe’ che, in deroga all’articolo 2252 c.c., nel caso in questione l’adozione del principio maggioritario valesse anche per la modifica del contratto sociale e non gia’ solo per l’assunzione delle decisioni ordinarie di gestione della societa’.
Giova ricordare che e’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019, Rv. 656492 – 03).
5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge degli articoli 2257 e 2259 c.c..
5.1. In particolare i ricorrenti sostengono che tuttalpiu’, secondo l’articolo 2257 c.c., l’amministrazione della societa’ spettava disgiuntamente a ciascun socio.
5.2. Il motivo appare inammissibile per due ordini di considerazioni.
In primo luogo, la questione appare nuova e non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, sicche’ il ricorrente per proporla in sede di legittimita’, onde non incorrere nell’inammissibilita’ per novita’ della censura, avrebbe avuto l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Sez. 6 – 5, n. 32804 del 13.12.2019, Rv. 656036 – 01; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017, Rv. 645791 – 01; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016, Rv. 639513 – 01; Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016, Rv. 639515 – 01).
5.3. Inoltre, anche volendo escludere che la predetta questione presentasse natura fattuale e non esigesse specifici accertamenti, appare dirimente il rilievo che nessuna domanda in tal senso era stata sottoposta alla Corte barese e soprattutto, decisivamente, che la Corte di appello non ha affatto escluso che la conseguenza giuridica prospettata dai ricorrenti si fosse prodotta.
Di conseguenza, la censura non e’ specifica e pertinente al decisum e non sussiste neppure l’interesse a proporla.

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6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione del c.d. “giudicato cautelare”, ovvero degli articoli 669 octies, nonies e 700 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo.
6.1. I ricorrenti si riferiscono al giudicato cautelare esecutivo di revoca dell’amministratore ad opera dell’ordinanza del Tribunale di Trani del 17.9.2009, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 5.5.2010.
6.2. La censura e’ palesemente inammissibile, visto che non investe alcuna specifica statuizione o argomentazione della sentenza impugnata, che si e’ ben guardata dal mettere in discussione la pronuncia cautelare e l’avvenuta revoca di (OMISSIS) dalla carica di amministratore sociale e si e’ semplicemente e solo occupata delle modalita’ con cui egli poteva essere validamente sostituito, assumendo che per la nomina di un nuovo amministratore sarebbe stato necessario il voto unanime di tutti gli altri soci eccetto lui.
A pagina 7, terzultimo capoverso, la Corte barese, con assoluta chiarezza, ha puntualizzato che non rilevava il fatto che l’assemblea del 16.4.2011 fosse finalizzata a concretizzare il dictum cautelare che aveva sancito la revoca dell’amministratore ma necessitava a fini esecutivi della nomina di un nuovo amministratore che prendesse le redini della societa’.
7. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.
7.1. I ricorrenti si riferiscono alle scritture private del 18.8.1994 e del 14.12.2001 e in particolare al criterio maggioritario previsto per l’adozione delle decisioni ai sensi dell’articolo 5 della prima scrittura.
7.2. Anche questo motivo e’ inammissibile.
Il nuovo testo dell’articolo 360, n. 5, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione; secondo la nuova formula, e’ denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti al testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 7.4.2014, n. 8053; Sez. un., 22.9.2014, n. 19881; Sez. un., 22.6.2017, n. 15486).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita’, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
7.3. Il mancato esame di un documento puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimita’ deve contenere, a pena di inammissibilita’, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Sez. 3, n. 16812 del 26.6.2018, Rv. 649421 – 01).
7.4. Nella specie, tuttavia i ricorrenti invocano semplicemente una diversa interpretazione delle scritture contrattuali, che, lungi dall’essere state ignorate, sono state tenute presenti e interpretate dai giudici di merito, che hanno affermato che i soci avevano adottato il metodo assembleare e il principio maggioritario per l’ordinaria gestione della societa’ di fatto (esplicitamente, pag.6, ultimo capoverso), ma hanno, altrettanto esplicitamente escluso che il principio maggioritario valido per l’ordinaria gestione sociale e con rilievo esclusivamente interno, si estendesse a “criterio decisionale di vere e proprie modifiche statutarie” (pag. 7, penultimo capoverso).

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Quindi pare evidente che i ricorrenti mirano solo a sovvertire l’interpretazione del testo contrattuale compiuta dai giudici del merito.
8. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 91 e 92 c.p.c., per l’ingiustizia della decisione in punto spese, che avrebbero dovuto essere compensate.
Il motivo e’ privo di un autonomo contenuto critico.
In ogni caso, in tema di spese processuali, la facolta’ di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facolta’, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non puo’ essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. (Sez. 6 – 3, n. 11329 del 26.4.2019, Rv. 653610 – 01; Sez. U., n. 14989 del 15.7.2005,Rv. 582306 – 01).
9. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

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P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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