Azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 giugno 2022| n. 20180.

Azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori

In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2476, terzo comma, cod. civ., attribuisce al socio la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto. Trattasi di una legittimazione straordinaria, nell’interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., sia pure di natura non necessariamente surrogatoria, quantunque la sua azione supplisca, nella normalità dei casi, all’inerzia dell’assemblea, come reso evidente dal fatto che, in caso di accoglimento dell’azione, la società è tenuta a rimborsare le spese giudiziali e per l’accertamento dei fatti sostenute dal socio. Tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore, ai sensi dell’art. 146, secondo comma, lett. a), della legge fall., venendo in essa assorbita quella (straordinaria) già di spettanza dei soci (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato da un lato, che nel corso del giudizio di appello era sopravvenuto il fallimento della s.r.l., benché la corte del merito non ne avesse fatto menzione, e che, dall’altro, il curatore non aveva inteso proseguire l’azione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudizio di appello, improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci, non poteva essere proseguito)

Ordinanza|22 giugno 2022| n. 20180. Azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori

Data udienza 24 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Amministratori – Azione di responsabilità – Legittimazione attiva – Socio – Fondamento – Fallimento della società – Legittimazione attiva – Spettanza in via esclusiva al curatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22581/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS)
– intimato –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 780/2017 depositata il 25/05/2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott. PAOLO CATALLOZZI.

RILEVATO

che:
– (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 25 maggio 2017, che ha dichiarato la nullita’ della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto l’azione sociale di responsabilita’ esercitata da (OMISSIS), socio della (OMISSIS) s.r.l., nei confronti di essi ricorrenti, nonche’ di (OMISSIS), rispettivamente ex amministratore, ex socio ed ex liquidatore della societa’;
– il giudice di appello, dopo aver riferito che il Tribunale aveva disatteso l’azione esercitata dal socio, ha dichiarato la nullita’ della sentenza gravata per violazione dell’integrita’ del contraddittorio, in relazione alla mancata partecipazione al giudizio della societa’, ritenuta litisconsorte necessario, rimettendo la causa al giudice di primo grado;
– il ricorso e’ affidato a due motivi;
– resiste con controricorso (OMISSIS);
– (OMISSIS) non spiega alcuna attivita’ difensiva;
– ciascuna delle parti costituite deposita memoria ai sensi dell’articolo
380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 343 e 346 c.p.c., per aver la Corte di appello fondato la propria decisione in accoglimento di un’eccezione, avente ad oggetto la violazione del principio del contraddittorio, riproposta dall’appellato (OMISSIS) nella sua comparsa di costituzione in appello, ma non oggetto di appello incidentale;
– con la medesima doglianza lamentano, inoltre, l’insussistenza della qualifica di litisconsorte necessario in capo alla societa’;
– con il secondo motivo deducono, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione della L. Fall., articoli 43 e 146, articolo 81 c.p.c. e articolo 2476 c.c., commi 3 e 7, per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva da parte dell’attore per effetto del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
– tale secondo motivo, esaminabile prioritariamente, per ragioni di ordine logico, e’ fondato;
– l’articolo 2476 c.c., comma 3, attribuisce al socio della societa’ a responsabilita’ limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilita’ contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto;
– si tratta di una legittimazione straordinaria, nell’interesse della societa’, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex articolo 81 c.p.c., sia pure di natura non necessariamente surrogatoria, quantunque la sua azione supplisca, nella normalita’ dei casi, all’inerzia dell’assemblea, come reso evidente dal fatto che, in caso di accoglimento dell’azione, la societa’ e’ tenuta a rimborsare le spese giudiziali e per l’accertamento dei fatti sostenute dal socio, solo essa puo’ rinunciare e transigere l’azione e, in generale, che e’ il suo patrimonio che si giova del risultato dell’azione medesima (cfr. Cass. 25 luglio 2018, n. 19745; Cass. 4 luglio 2018, n. 17493; Cass. 26 maggio 2015, n. 10936);
– tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della societa’, la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilita’ spetta in via esclusiva al curatore, ai sensi della L. Fall., articolo 146, comma 2, lettera a), venendo in essa assorbita quella (straordinaria) gia’ di spettanza dei soci (cfr. Cass. 31 maggio 2016, n. 11264; nonche’, sulla legittimazione del curatore a esercitare le azioni di responsabilita’ anche contro gli amministratori di una societa’ a responsabilita’ limitata, Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2017, n. 1641);
– orbene, nel caso in esame risulta ammessa dalle parti costituite la circostanza relativa al fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, sopravvenuto nel corso del giudizio di secondo grado, benche’ la Corte di appello non ne abbia fatto menzione;
– pertanto, poiche’ il curatore non ha inteso proseguire l’azione, la causa deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci;
– all’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento del primo, strettamente dipendente;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio poiche’ il giudizio di appello non poteva essere proseguito;
– attesa la sopravvenienza del fallimento, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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