Mancata previsione dell’avvertimento di cui all’art. 163 del cpc

Corte di Cassazione,  civile, Ordinanza|1 luglio 2021| n. 18718.

Mancata previsione dell’avvertimento di cui all’art. 163 del cpc.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 415 c.p.c., nella parte in cui non prevede che l’obbligo di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza contenga l’avvertimento di cui all’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., non comportando tale mancata previsione alcuna lesione del diritto di difesa od al giusto processo e ciò, tanto più, in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale (decisioni n. 65 del 1980 e n. 191 del 1999), rientrando nell’ampia discrezionalità del legislatore la regolazione degli istituti processuali, salvo il limite della palese irrazionalità o dell’arbitrio.

Ordinanza|1 luglio 2021| n. 18718. Mancata previsione dell’avvertimento di cui all’art. 163 del cpc

Data udienza 13 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Agricoltura – Controversie – Art. 415 cpc – Mancata previsione dell’avvertimento di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7), del cpc – Ingiustificata disparità di trattamento – Non sussiste – Lesione dei principi costituzionali del diritto di difesa o del giusto processo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17702-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4274/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Lecco, Sezione specializzata agraria, (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto agrario intercorso tra le parti, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei canoni insoluti ed al rilascio dei terreni.
Si costitui’ in giudizio il convenuto alla prima udienza, eccependo la nullita’ del decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’articolo 415 c.p.c., chiedendo la concessione di un termine per poter correttamente completare il proprio atto di costituzione al fine di dimostrare la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione e la prescrizione del diritto al pagamento dei canoni.
Il Tribunale, rigettata l’eccezione di nullita’ del decreto e dichiarata la tardivita’ delle eccezioni sollevate dal convenuto, accolse la domanda, dichiaro’ la risoluzione del contratto e condanno’ il (OMISSIS) al rilascio dei terreni ed al pagamento dei canoni insoluti, con il carico delle spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Milano, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 30 novembre 2018, ha rigettato l’appello senza provvedere sulle spese del grado, attesa la contumacia dell’appellato.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 415, 416 c.p.c., articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 7), e articolo 164 c.p.c., nonche’ degli articoli 3, 24 e 111 Cost. e dell’articolo 6 CEDU.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui al primo motivo.
Le due censure, richiamate le argomentazioni gia’ svolte in primo e secondo grado, ribadiscono che la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, non contenendo l’avvertimento di decadenza che e’ invece previsto dal cit. articolo 163, n. 7), sarebbe da considerare nulla, con conseguente nullita’ della sentenza, sussistendo la violazione del diritto di difesa e pienezza del contraddittorio. Il convenuto, infatti, non sarebbe messo, in tal modo, in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Sussisterebbe, percio’, anche l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 415 e 416 cit., questione sulla quale la Corte costituzionale non si sarebbe in realta’ pronunciata, perche’ i provvedimenti indicati dalla Corte d’appello non hanno scrutinato la questione anche in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost..
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono privi di fondamento. Il ricorrente – pacifica essendo la circostanza della sua costituzione, in primo grado, soltanto alla prima udienza, con conseguente decadenza dalla possibilita’ di proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio – lamenta che la mancata previsione, nell’articolo 415 c.p.c., dell’avvertimento di cui al cit. articolo 163, comma 3, n. 7), determinerebbe un’ingiustificata disparita’ di trattamento, con conseguente lesione dei principi costituzionali suindicati e dell’articolo 6 CEDU.
In realta’, come correttamente ha rilevato la Corte d’appello nella sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha gia’ avuto modo di pronunciarsi in argomento con la sentenza n. 65 del 1980 e con l’ordinanza n. 191 del 1999. Quest’ultima, in particolare, ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento all’articolo 3 Cost., la questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 415 e 416 c.p.c., nella parte in cui non prevedono (diversamente da quanto stabilito per l’ordinario giudizio di cognizione) l’invito al convenuto a costituirsi nei termini di legge con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle chiamate di terzo in causa, in quanto le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario e quello speciale del lavoro (applicabile, quest’ultimo, alle controversie agrarie) sono tali da non consentire l’istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di perfezione cui l’altro, pena l’incostituzionalita’, sia tenuto ad adeguarsi e viceversa.
Rispetto a tale decisione, il richiamo che il ricorrente compie agli articoli 24 e 111 Cost. – parametri che, non essendo stati esaminati nell’ordinanza citata, giustificherebbero la necessita’ di un’ulteriore rimessione alla Corte costituzionale – non e’ tale da porre in luce una qualche effettiva novita’ della questione posta, tale da giustificare un’ulteriore rimessione al Giudice delle leggi. La circostanza che il ricorso venga notificato alla parte convenuta personalmente senza l’avvertimento che la mancata costituzione nei termini determina le decadenze di legge, infatti, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa o del giusto processo; tanto piu’ che la giurisprudenza costituzionale e’ pacifica nel senso che il legislatore gode di amplissima discrezionalita’ nella regolazione degli istituti processuali, salvo il limite della manifesta irrazionalita’ o dell’arbitrio.
4. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.
Non sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *