Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 3 maggio 2016, n. 8643
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27307-2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (INAIL (OMISSIS)),in persona del Direttore Centrale Prestazioni dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale del dottor (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SAS, (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, considerata domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difesa per legge;
– ricorrente incidentale –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (INAIL (OMISSIS)), in persona del Direttore Centrale Prestazioni dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), INAIL (OMISSIS), (OMISSIS). SAS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 730/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/05/2013, R.G.N. 1954/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato dello Stato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – In data 17.12.90 sulla tangenziale Ovest di Siena l’allora diciassettenne (OMISSIS), alla guida della propria Vespa Piaggio 125 cc tg (OMISSIS), ne perse il controllo per un dislivello sul piano stradale (tra il margine destro della carreggiata e la zanella in cemento armato per la raccolta delle acque piovane) ed urto’ violentemente contro il guardrail a margine della carreggiata, riportando l’avulsione traumatica della gamba destra, per poi subito dopo, mentre gli erano prestati i primissimi soccorsi con tamponamento delle emorragie e recupero dell’arto rimasto incastrato nel guardrail, essere investito dall’autovettura tg. (OMISSIS), di proprieta’ della (OMISSIS) sas ed assicurata dalla (OMISSIS) spa, sopraggiunta nel frattempo ad alta velocita’; e, per il risarcimento dei danni, dedottone quanto corrisposto dall’INAIL, egli convenne allora in giudizio dinanzi al tribunale di Siena sia costoro che l'(OMISSIS), con atti spediti per la notifica il 14.4.95.
Contestate le pretese attoree da parte di tutti i convenuti ed in particolare sostenuto dalla (OMISSIS) e dalla Milano che solo delle lesioni successive all’amputazione esse avrebbero potuto rispondere, dispiegato dall’INAIL intervento volontario in corso di causa a tutela dei suoi diritti di rivalsa verso i danneggianti, il tribunale accolse le domande del (OMISSIS), attribuendo la responsabilita’ alla (OMISSIS) ed all'(OMISSIS) e ripartendo il risarcimento di C 673.112,22, ma solo nei rapporti interni tra costoro, in ragione del 30% (a carico, cosi’, sia della (OMISSIS) che della sua assicuratrice) e del 70%, dichiarando pure il diritto dell’INAIL a ripetere dai responsabili quanto corrisposto all’assicurato a titolo di danni ed in dipendenza del sinistro, quantificato in Euro 813.053,78.
Interposero, con atti separati iscritti ai nn. 1954 e 2224 del r.g. dell’anno 2011, appello tanto l'(OMISSIS) che la Milano, proponendo la seconda anche istanza interinale di sospensione dell’esecuzione della gravata sentenza: costituitisi il (OMISSIS) – che dispiego’ gravami incidentali in entrambi – e l’INAIL in ognuno degli appelli ed accolta l’istanza di sospensione, la corte rilevo’ l’erronea applicazione del rito successivo alla riforma della L. n. 353 del 1990 e gli appelli furono riuniti davanti al consigliere istruttore all’udienza 8.11.12; infine, la corte di appello medicea dichiaro’ inammissibili l’appello principale dell'(OMISSIS) e gli appelli incidentali, rigettando quello principale della (OMISSIS), con integrale compensazione delle spese del grado tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ma con solidale condanna delle prime due a quelle sostenute dall’INAIL.
Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 9.5.13 col n. 730, dispiega ricorso la (OMISSIS), affidandosi a tre motivi, mentre l'(OMISSIS) propone col controricorso ricorso incidentale articolato su di un motivo; notificano controricorsi il (OMISSIS) e, separatamente avverso il ricorso principale e quello incidentale, l’INAIL, mentre non espleta attivita’ difensiva la (OMISSIS) sas; infine, per la pubblica udienza del 15.1.16 il (OMISSIS) e l’INAIL depositano memorie ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Va preliminarmente rilevata l’irritualita’ della costituzione dei nuovi difensori di (OMISSIS) avvenuta con procura recata in calce alla relativa “comparsa” e depositata in data 31.3.15, prima cioe’ dell’ulteriore depositata in atti e rogata da notaio: infatti, la norma di cui al nuovo testo dell’articolo 83 cod. proc. civ. non puo’ trovare applicazione, essendo iniziato il giudizio in primo grado prima della sua entrata in vigore (ed anzi nell’aprile 1995, cioe’ prima pure dell’entrata in vigore della legge 353/90).
3. – Cio’ posto, questi sono i termini della controversia.
3.1. La ricorrente principale (OMISSIS) spa articola due motivi:
– un primo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di “erroneita’ della sentenza di secondo grado, pagine 13, 14 e 15 della motivazione, capo 2) del dispositivo, per falsa applicazione e/o erronea interpretazione dell'”articolo 2055 c.c.”: con cui ripropone la tesi della non imputabilita’ ad essa ed alla sua assicurata delle lesioni cagionate prima dell’evento (il secondo e relativamente meno grave investimento) da quest’ultima direttamente provocato;
– un altro, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di “erroneita’ della sentenza di secondo grado, pagine 13, 14 e 15 della motivazione, capo 2) del dispositivo, per omessa motivazione su due punti decisivi della controversia”: identificati nell’omessa considerazione di una testimonianza sul decorso di alcuni minuti tra il primo ed il secondo evento dannoso e nell’accoglimento della domanda di rivalsa dell’INAIL nonostante l’appello specifico sul punto.
3.2. La ricorrente incidentale (OMISSIS), non contestando l’irritualita’ della notifica del ricorso principale operata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anziche’ presso quella Generale, si limita ad asserire l’infondatezza del ricorso e propone – dal canto suo – gravame incidentale, denunciando – con unitario motivo ai sensi del n. 4 dell’articolo 360 cod. proc. civ. – la nullita’ del procedimento per violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio per violazione degli articoli 168 bis e 164 cod. proc. civ., per non avere essa ricevuto comunicazione del provvedimento di riunione dei due appelli, di mutamento del rito da quello successivo a quello anteriore alla riforma della L. n. 353 del 1990 e dell’anticipazione di udienza.
3.3. L’intimato (OMISSIS) contesta:
– col controricorso, il ricorso principale e: quanto al primo motivo, nega la sussistenza di un interesse ad impugnare in considerazione della dichiarata inammissibilita’ dell’appello dell'(OMISSIS), ma soprattutto la configurabilita’ di due distinti eventi e quindi di due separate responsabilita’, anche alla stregua della congiunta valutazione di attribuibilita’, da parte del c.t.u. ed evidentemente condivisa dai giudici del merito, ad entrambe le condotte colpose degli esiti irreversibili sulla salute del danneggiato; del secondo motivo evidenzia l’inammissibilita’, perche’ formulato ai sensi del testo previgente dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 nonostante la sentenza gravata sia stata pubblicata dopo il giorno 11.9.12, nonche’ per difetto di autosufficienza; ma non manca di sottolineare che correttamente la corte territoriale ha motivato su ogni aspetto di fatto in punto di non responsabilita’ del motociclista e di correttezza del riparto delle responsabilita’ anche tra i danneggianti;
– con la memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ., il ricorso incidentale, lungamente argomentando per l’inevitabilita’ della conclusione in punto di insanabile inammissibilita’ dell’appello, in applicazione del rito ratione temporis applicabile e perfino per il caso in cui potesse rilevare una qualche violazione procedurale, comunque radicalmente esclusa.
3.4. Infine, il controricorrente INAIL propone separati controricorsi avverso il ricorso principale e quello incidentale:
– eccependo l’inammissibilita’ del primo, poiche’ esso investe un giudizio di mero fatto sul merito della vicenda, anche alla stregua della riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5; negando la scomponibilita’ dell’evento in piu’ eventi indipendenti e tali da dar luogo a separate responsabilita’ di (OMISSIS) e della vettura investitrice, tanto da rimarcare con ampie argomentazioni – la correttezza dell’applicazione dell’articolo 2055 cod. civ.; eccependo l’inammissibilita’ della censura, resa oggetto del secondo profilo del secondo motivo, sull’accoglimento della domanda di rivalsa dell’INAIL senza contenimento nei limiti del danno civilistico accertato e con pretermissione dello specifico appello sul punto, siccome da farsi valere ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 e non del n. 5; deducendo ad ogni buon conto al riguardo la genericita’ delle contestazioni fin da subito mosse dalla (OMISSIS) alla condanna in favore dell’INAIL; censurando le doglianze avverse in ordine al quantum del danno patrimoniale in punto di riduzione del 100% della capacita’ lavorativa specifica del (OMISSIS);
– diffusamente contestando la fondatezza del motivo di ricorso incidentale, perche’, proprio in applicazione del rito anteriore alla riforma della L. n. 353 del 1990, l’appello doveva necessariamente essere dichiarato inammissibile per inadempimento dell’onere di rinnovazione dell’atto di citazione di secondo grado irrispettoso dei termini a comparire e per la inapplicabilita’ della sopravvenuta riforma implicante la retroattivita’ della sanatoria ai sensi dell’articolo 164 cod. proc. civ..
4. – La disamina di tutti i motivi va preceduta da due premesse.
4.1. Si applica alla fattispecie, essendo stata la sentenza oggi gravata pubblicata dopo il giorno 11.9.12, il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla formulazione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al comma 3 del medesimo articolo 54 cit.).
Pertanto (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881): da un lato, il sindacato sulla motivazione e’ ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in se’, cioe’ alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; dall’altro lato, il controllo previsto dall’articolo 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
4.2. A maggior ragione, allora, anche dopo la recente novella legislativa resta fermo il principio, gia’ del tutto consolidato (per tutte: Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286) dell’esclusione del potere di questa Corte di legittimita’ di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformita’ a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilita’ e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicche’ sarebbe inammissibile (perche’ in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimita’) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si’ come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilita’ maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per cio’ solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilita’ nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimita’.
5. – Tanto consente di escludere la fondatezza del primo motivo.
5.1. E’ noto che l’unicita’ del fatto dannoso richiesta dall’articolo 2055 cod. civ., ai fini della configurabilita’ della responsabilita’ solidale dei diversi autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicche’ ricorre tale responsabilita’, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilita’ degli autori dell’illecito medesimi, pur se il fatto dannoso sia derivato da piu’ azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreche’ le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (nel solco di un orientamento a dir poco consolidato, v., tra le ultime, Cass. 24 settembre 2015, n. 18899, che rimarca pure l’assenza della necessita’ di un collegamento psicologico tra le condotte, rilevante invece in campo penalistico, o dell’identita’ delle conseguenze dannose; nello stesso senso, tra molte, v.: Cass. 9 agosto 2007, n. 17475, che rimarca riguardare l’articolo 2055 cod. civ. l’angolo visuale del danneggiato, a differenza dell’articolo 2043 cod. civ., incentrato sull’autore del fatto dannoso; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2360, che sottolinea pure come l’articolo 2055 cod. civ. si applichi anche in caso di concorso tra condotte commissive ed omissive secondo il principio generale dell’articolo 41 cod. pen., sicche’ il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita’ fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse).
5.2. Ora, con valutazione in fatto che, oltre ad essere scevra da quegli evidenti vizi logici e giuridici oltretutto gravissimi secondo quanto indicato al 4, comunque non e’ attinta da valida specifica censura per essere rivolte le doglianze soltanto alla mancata valorizzazione del tempo intercorso tra i due momenti del sinistro, la corte territoriale stabilisce che “unico e’ stato l’evento lesivo ancorche’ prodottosi in rapida successione, dovuto al concorrere successivo di diverse condotte attive od omissive”.
In via dirimente, peraltro, se e’ vero che non sono fornite ulteriori specificazioni, gia’ la prospettazione della ricorrente principale non consente di scindere in due serie causali indipendenti l’evento, che e’ consistito in una micidiale consecuzione di due momenti, un primo, con l’impatto contro il guard-rail che ha avulso ed amputato la gamba dello sventurato motociclista e lo ha scaraventato sull’asfalto, seguito da un altro, in cui, sulla stessa sede stradale ove quello si trovava per ricevere le prime ed immediate cure e del resto comprensibilmente impossibilitato a muoversi per le sue condizioni, altro automobilista lo ha travolto e sbalzato molti metri distante.
La contestualita’, non dovendosi certo risolvere nell’immediatezza in senso di accadimento nel medesimo istante ma coinvolgendo necessariamente uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse, e’ quindi indiscutibile: l’investimento, per colpa, di un soggetto gia’ da pochissimo tempo traumatizzato comporta quindi la responsabilita’ solidale per il quadro clinico complessivo e finale derivante.
5.3. A questo si aggiunga in concreto che, come riportato nel controricorso dall’infortunato ed intimato (OMISSIS), la relazione di consulenza tecnica di ufficio in primo grado ebbe esplicitamente ad attribuire il complesso delle conseguenze dannose all’infortunato ad entrambi momenti indistintamente, cioe’ all’amputazione ed all’investimento del soggetto amputato, investimento che aveva determinato il definitivo consolidamento delle conseguenze negative gia’ provocate dalla prima fase del sinistro (“gli esiti di natura ortopedica sono, quindi, costituiti dalla perdita della gamba e dalla difficile utilizzazione della protesi proprio per le conseguenze delle lesioni fratturative verificatesi nella seconda fase dell’incidente stradale a carico dell’emibacino di destra e del rachide lombare”; sicche’ “e’ impossibile attribuire la responsabilita’ alla prima o alla seconda fase dell’incidente”: v. gli stralci di quella relazione riportati a pag. 9 del controricorso (OMISSIS)). Tali affermazioni, benche’ non espressamente riprese dalla corte territoriale, fanno parte comunque delle ragioni della decisione di primo grado e, non attinte da valida censura sul punto o comunque complessivamente ed implicitamente considerate in sede di gravame, definitivamente escludono la duplicita’ di serie causali indipendenti per le lesioni dell’infortunato: e bene allora, a tutti i danneggianti, l’articolo 2055 cod. civ. trova applicazione.
6. – Alla disamina del secondo motivo di ricorso principale e dell’unico motivo di ricorso incidentale va premessa la riaffermazione della necessita’ che, per consentire a questa Corte di legittimita’ di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).
7. – Cio’ posto, il secondo motivo di ricorso principale e’ invece inammissibile.
7.1. In primo luogo, esso e’ stato fondato sul vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nonostante alla specie si applichi, per quanto argomentato al 4, il testo successivo alla riforma e benche’ – quanto al profilo sub B) di quel motivo – il vizio di omessa pronuncia su motivo di appello (in apparenza, sul riconoscimento del danno patrimoniale provocato al (OMISSIS) ed al mancato contenimento della rivalsa INAIL entro il danno civilistico in concreto accertato) debba contestarsi ai sensi del n. 4 dell’articolo 360 medesimo.
7.2. Quanto a quest’ultimo profilo, poi, vi e’ un’ulteriore e concorrente ragione di inammissibilita’.
Richiamato il principio ricordato al 6, e’ evidente che alle pagine 24 e 25 del ricorso non si rinvengono ne’ la trascrizione del motivo di appello specificamente formulato sul punto, ne’ l’indicazione della sede processuale dell’atto con cui quello e’ stato sollevato, ne’ analoghe trascrizione ed indicazione per gli atti presupposti nel medesimo specifico motivo di gravame.
8. – L’unitario motivo di ricorso incidentale va infine rigettato.
8.1. Ora, in linea di massima una violazione delle norme di rito non rileva se chi la lamenta non prospetta quale specifica ma sostanziale lesione del proprio diritto di difesa ne avrebbe patito, almeno allegando quale verosimile sviluppo del processo svoltosi con il piu’ rigoroso rispetto della norma la possibilita’ di dimostrare l’insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della finale decisione: infatti (Cass. 24 settembre 2015, n. 18394; Cass., 16 dicembre 2014, n. 26450; Cass. 13 maggio 2014, n. 10327; Cass. 22 aprile 2013, n. 9722; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4020; Cass. 14 novembre 2012, n. 19992; Cass. 23 luglio 2012, n. 12804; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712; Cass. 12 settembre 2011, n. 18635; Cass. Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 13 luglio 2007, n. 15678), nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tale, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio.
8.2. Cio’ posto, difettano, nel ricorso incidentale, la trascrizione e l’indicazione della sede processuale degli atti da cui ricavare la prospettata nullita’, che non puo’ quindi essere neppure identificata o presa in considerazione: sicche’ sussiste una prima ragione di non ammissibilita’ del motivo, in considerazione di quanto gia’ ricordato sopra al 6 in ordine ai requisiti indefettibili di contenuto-forma del ricorso.
8.3. In ogni caso, la doglianza del ricorrente incidentale impinge in una trasgressione della norma processuale che non viola in alcun modo i principi regolatori del giusto processo, non potendo l’accoglimento di quella in alcun modo – e per di piu’ in via manifesta – condurre ad un risultato diverso in senso favorevole per colui che la prospetta: si verte allora nell’ipotesi prevista dall’articolo 360-bis c.p.c., n. 2.
Infatti, anche a volere estrapolare dalla invece limitata censura una doglianza del ricorrente incidentale in ordine al risultato finale della declaratoria di inammissibilita’ dell’appello quale conseguenza dannosa di quelle violazioni, gia’ solo in astratto andrebbero esclusi, da un lato, la spettanza di una specifica comunicazione alla parte non costituita nella fase cautelare ai sensi dell’articolo 351 cod. proc. civ., nel nuovo testo sia pure malamente al momento applicato, nonche’, dall’altro, la necessita’ e quindi ogni questione sulla ritualita’ di un “mutamento del rito” in senso tecnico tra quello introdotto dalla L. n. 353 del 1990 e quello ad essa previgente.
Percio’, considerato pure che non si deduce la preclusione alla partecipazione a tutte le fasi del giudizio di appello fino all’udienza di discussione, effettivamente lo sviluppo alternativo della vicenda processuale prospettato dall’impugnante, per il caso in cui non fosse mancata la – invece predicata come omessa – comunicazione del provvedimento di riunione e degli altri conclusivi della fase interinale sul gravame proposto da altro litisconsorte, non avrebbe mai potuto comportare la sanatoria della nullita’ dell’atto di citazione in appello originario di (OMISSIS), esclusa dal rito anteriore alla riforma della L. n. 353 del 1990, da applicarsi in dipendenza dell’inizio in primo grado del giudizio nell’aprile 1995.
9. – Il ricorso principale – per l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilita’ del secondo – e quello incidentale vanno quindi rigettati.
10. – Tanto consente, per la reciproca soccombenza, di compensare le spese del giudizio di legittimita’ tra la ricorrente principale e quella incidentale; mentre entrambe – e tra loro in solido per l’evidente comunanza, dovuta alla tesi dell’alternativita’ della posizione processuale, dell’interesse in causa – devono esser condannate a pagare le spese stesse a ciascuno degli intimati (OMISSIS) e INAIL.
11. – Trova infine applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto – senza possibilita’ di valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-bis del detto articolo 13. Peraltro, la circostanza che la ricorrente incidentale (OMISSIS) risulta esente dal versamento del contributo stesso in dipendenza della devoluzione del suo patrocinio all’Avvocatura di Stato comporta l’esenzione anche dal versamento dell’importo raddoppiato cosi’ individuato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimita’ tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale; condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in pers. dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ sostenute dalle controparti, liquidate:
– in favore di (OMISSIS), in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;
– in favore dell’INAIL, in pers. del leg. rappr.nte, in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Al sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da ciascuna proposto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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