L’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere una autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12898.

Nel regime successivo alla novella introdotta con legge n. 80 del 2005, l’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere una autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice del merito contestualmente alla valutazione dell’esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell’esito del giudizio.

Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12898

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimenti cautelari – Ordinanza di rigetto del reclamo cautelare – Autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5678-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3580/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 2 febbraio 2018, articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 3580 del 2017, pubblicata dalla Corte d’Appello di Milano il 2.8.2017, non notificata.
2. La vicenda processuale ha origine dalla sentenza n. 2961 del 2004, emessa dalla Corte d’Appello di Milano in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS), con la quale si ammettevano al passivo del fallimento, per le somme rispettivamente ad essi riconosciute, diversi creditori, tra i quali l’attuale ricorrente (OMISSIS).
3. I creditori procedenti, sulla base della sentenza, intimavano al (OMISSIS) precetto di pagamento di quanto rispettivamente dovuto.
4. (OMISSIS) proponeva opposizione al precetto, ex articolo 615 c.p.c., comma 1 e articolo 617 c.p.c., sollevando in via preliminare eccezione in ordine all’assenza del timbro di conformita’ sulla copia della sentenza consegnata a sue mani e chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
5. Successivamente i creditori provvedevano a notificare un nuovo precetto sulla base della copia del titolo completa del timbro di conformita’.
6. (OMISSIS) proponeva opposizione anche al secondo precetto e la causa arrivava fino in sede di legittimita’, ove il ricorso proposto congiuntamente da tutti i creditori veniva in parte accolto, dalla sentenza di questa Corte n. 17626 del 2019, che in accoglimento del terzo motivo cassava con rinvio il provvedimento impugnato affinche’ la corte d’appello esaminasse il motivo di impugnazione relativo alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa.
7. Nella causa di opposizione avverso il primo precetto i creditori si costituivano chiedendo si dichiarasse la cessazione della materia del contendere, sostenendo di aver rinunciato a mettere in esecuzione quel precetto. Il Tribunale di Sondrio sospendeva l’esecuzione e dichiarava cessata la materia del contendere, condannando pero’ i convenuti alla rifusione delle spese in favore dell’opponente.
8. La (OMISSIS) e gli altri creditori proponevano appello, che veniva rigettato con condanna alle spese ed anche ex articolo 96 c.p.c., comma 3, sulla base della valutazione della soccombenza virtuale: la corte d’appello afferma a questo fine l’inidoneita’ della sentenza notificata dai creditori, a causa della mancanza di una valida formula esecutiva, a valere come titolo esecutivo, con la conseguenza della nullita’ del precetto.
9. Resiste con controricorso (OMISSIS). Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensive in questa sede.
10. La causa e’ stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

RITENUTO

che:
Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
Sostanzialmente si duole del fatto di essere stata condannata al pagamento delle spese del giudizio ed anche di un importo ex articolo 96 c.p.c. sulla base della ritenuta soccombenza virtuale e contesta che fosse ipotizzabile a suo carico la soccombenza virtuale.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di legge in ordine all’ordinanza collegiale di rigetto del reclamo: denuncia la violazione del combinato disposto dell’articolo 669 terdecies c.p.c. e articolo 669 quinquies (rectius septies) c.p.c.
Contesta il punto della sentenza di appello in cui e’ stato rigettato, o dichiarato inammissibile il motivo di appello da lei formulato con il quale chiedeva si dichiarasse che il provvedimento di rigetto del reclamo era stato adottato dal giudice incompetente, il giudice della cognizione, che li aveva anche condannati alle spese, mentre avrebbe dovuto essere adottato dal giudice dell’esecuzione, e comunque chiedeva che si dichiarasse l’illegittimita’ del provvedimento di liquidazione delle spese del procedimento cautelare endoprocessuale in quanto effettuato da parte del giudice del reclamo. Afferma, richiamando i due articoli che assume essere stati violati, che le spese relative al reclamo proposto in corso di causa devono essere liquidate all’esito del giudizio di merito e non autonomamente.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. in materia di giusto processo e sostiene che il comportamento processuale tenuto da lei e dagli altri creditori non era altro che la legittima reazione al comportamento processuale tenuto dal debitore, che li aveva costretti ad intensificare le proprie azioni.
Il (OMISSIS), infatti, dopo aver chiesto anch’egli che si dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con comportamento incompatibile con tale scelta processuale chiedeva ed otteneva per la seconda volta la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza posta in esecuzione.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli articoli 92 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 5, comma 2 nonche’ dell’articolo 111 Cost. in materia di giusto processo perche’ non sono state ridotte, come da loro richiesto, le spese processuali liquidate a carico degli opposti sulla base del valore della controversia definito in sede di causa. Sostiene che il valore si sarebbe ridotto a zero perche’ il primo precetto era inutilizzabile e abbia errato la corte d’appello nel ritenere che il valore della controversia sia rimasto pari al valore del credito azionato.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c. per essere stata condannata al pagamento di 1.000 Euro per la temerarieta’ della proposizione dell’appello. Si limita a formulare il motivo senza sostenerlo con alcuna argomentazione. Il primo motivo e’ inammissibile: benche’ proposto come vizio di motivazione, non fa riferimento a fatti determinati e decisivi che sarebbero stati pretermessi e che se considerati avrebbero potuto portare ad un esito diverso del giudizio; ripercorre in effetti tutti i fatti sottesi al giudizio di appello per sostenere che la Corte non li abbia adeguatamente considerati, quindi quello che contesta e’ sostanzialmente l’esito del giudizio a se’ sfavorevole, tentando di indurre la corte inammissibilmente alla rinnovazione del giudizio in fatto e non l’omessa considerazione di un fatto specifico.
Il secondo motivo e’ fondato, nei limiti di cui in motivazione.
La prima parte del motivo, laddove fa riferimento alla competenza del giudice dell’esecuzione, non puo’ essere presa in considerazione in quanto, come osservato esattamente dal controricorrente, pone per la prima volta una questione che non e’ stata mai sollevata in precedenza nel giudizio di merito, e che appare comunque manifestamente infondata per il fatto che, come riferisce pianamente la stessa ricorrente, nessuna esecuzione e’ stata mai iniziata dopo la notifica del primo precetto, che e’ stato abbandonato, avendo provveduto i creditori a notificare un nuovo precetto, corredato da una copia esecutiva del provvedimento messo in esecuzione dotata del timbro di conformita’.
E’ fondato invece il secondo motivo laddove fa riferimento alla violazione di legge, contenuta nella sentenza impugnata che ha affermato che non rientrava nella competenza del giudice del merito modificare il provvedimento emesso su reclamo ex articolo 669 terdecies nell’ambito del giudizio di primo grado laddove aveva provveduto alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare.
Il secondo motivo va accolto, per le stesse ragioni che hanno portato all’accoglimento dell’analogo terzo motivo del ricorso nella correlata sentenza n. 17626 del 2019, avente ad oggetto la seconda opposizione a precetto tra le stesse parti. Nel procedimento concluso con la sentenza n. 17626 del 2019 la violazione era ricondotta sotto il profilo della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Anche in quel caso, le spese del procedimento cautelare relativo alla sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, promosso in corso di causa, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, erano state erroneamente liquidate dal tribunale all’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c., a carico dei ricorrenti: trattandosi infatti di procedimento cautelare in corso di causa, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata all’esito del giudizio a cognizione piena (arg. ex articolo 669 septies c.p.c., comma 2).
Il tribunale, in ambo i casi, nella sentenza che ha definito il giudizio di merito a cognizione piena in primo grado, ritenuta inammissibile ogni contestazione sulle spese liquidate in sede di reclamo, si e’ poi limitato a liquidare esclusivamente le spese del giudizio di merito, ritenendo intangibile la liquidazione di quelle della fase cautelare operata dal collegio in sede di reclamo, ancora una volta erroneamente, per i medesimi motivi sopra esposti. Le spese dei procedimenti cautelari introdotti in corso di causa vanno sempre liquidate all’esito del giudizio di merito a cognizione piena, unitamente a quelle di quest’ultimo; dunque, anche laddove siano state erroneamente liquidate in sede cautelare, quando si arriva alla decisione sul merito si deve nuovamente provvedere sulle stesse, cosi’ assorbendo e superando la precedente decisione.
I ricorrenti hanno nuovamente contestato, con un motivo di appello, sia la legittimita’ della loro condanna alle spese all’esito del procedimento di reclamo (anche in ragione della pretesa abnormita’ dell’ordinanza collegiale che lo aveva definito), sia la violazione dei massimi tariffari.
La corte di appello ha pero’ ritenuto, duplicando in tal modo l’errore gia’ compiuto, che la valutazione del tribunale, secondo la quale la liquidazione delle spese fosse stata correttamente effettuata dal giudice del reclamo, e non dovesse essere toccata con la decisione di merito, fosse conforme a diritto.
Il motivo di ricorso in esame va pertanto accolto e la decisione impugnata va cassata in relazione, affinche’ in sede di rinvio si proceda all’esame del motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa.
Accolto il secondo motivo di ricorso, i successivi motivi rimangono assorbiti.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che decidera’, anche sulle spese del presente giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto: “Nel regime successivo alla novella introdotta con L. n. 80 del 2005, l’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere una autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice del merito contestualmente alla valutazione dell’esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello e’ tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell’esito del giudizio”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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