In tema di promessa del fatto del terzo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12897.

In tema di promessa del fatto del terzo, l’art. 1381 cod. civ. prevede, quale conseguenza della mancata assunzione, da parte del terzo, dell’obbligazione o del mancato compimento del fatto promesso, il pagamento di un indennizzo, che è cosa ben diversa dal risarcimento del danno il quale ricorre allorché il promittente non assolva al proprio compito e cioè non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando così i propri doveri di correttezza e buona fede, nel qual caso il promissario può ben avvalersi dei rimedi predisposti contro l’inadempimento e richiedere, in presenza del necessario nesso di causalità, il risarcimento del danno in parola; se invece il promittente abbia assolto diligentemente al suo obbligo di attivazione, ma, nonostante ciò, il terzo abbia rifiutato la prestazione o l’assunzione dell’obbligazione, si verifica, per l’appunto, quella situazione in presenza della quale l’art. 1381 cod. civ. riconosce al promissario l’indennità a carico del promittente, indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento di quest’ultimo

Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12897

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Promessa del fatto del terzo – Indennizzo ex art. 1381 cc – Debenza del risarcimento in caso di mancata attivazione da parte del promittente – Cumulatività delle domande – Vizio di omesso esame

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18365-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), domiciliazione p.e.c.: (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2926/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

Che:
(OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), esponendo che:
– era socio di una societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata in liquidazione;
– alcuni soci, quindi evocati in lite, si erano accordati per costituire una nuova cooperativa a responsabilita’ limitata con le medesime funzioni, assumendo l’impegno di ammettere il deducente quale socio;
– l’impegno era stato riversato in una scrittura sottoscritta dai menzionati soci e accettata dal deducente;
– la societa’ era stata costituita, nel luglio 2006, e nell’aprile 2007 aveva chiesto l’ammissione alla stessa;
-il giugno successivo il consiglio di amministrazione comunicava il rigetto dell’ammissione per carenza di requisiti soggettivi introdotti da una modifica allo statuto del marzo 2007;
-aveva fatto ricorso all’assemblea, come da statuto, ma senza ottenere risposta, sicche’ spettava l’indennizzo, se non il risarcimento, ai sensi dell’articolo 1381 c.c., tenuto conto che la modifica statutaria era stata effettuata proprio al fine di inibire il suo ingresso in societa’; i convenuti deducevano l’infondatezza della pretesa, atteso che (OMISSIS) era stato invitato a partecipare all’atto costitutivo senza pero’ presentarsi dal notaio;
il Tribunale rigettava la domanda escludendo l’inadempimento dei convenuti, e osservando che era stato invece l’attore a chiedere l’ammissione quando non era piu’, possibile in ragione della modifica statutaria;
la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame rilevando che le domande di indennizzo e risarcimento non erano cumulabili basandosi su presupposti differenti, solo la seconda implicando una condotta illegittima, e, mentre davanti al primo giudice erano state contraddittoriamente evocate, in seconde cure la pretesa aveva avuto una netta impronta risarcitoria tale da doversi qualificare nuova e quindi preclusa;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) articolando quattro motivi, corredati da memoria e avversati da controricorso.

RILEVATO

Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1381 c.c., articolo 345 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato affermando illogicamente una inesistente impossibilita’ di cumulare la domanda risarcitoria e di indennizzo, invece proponibili alternativamente ovvero subordinatamente, e avrebbe altresi’ mancato di constatare che tali domande erano state introdotte in primo grado e coltivate in secondo;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non era stata introdotta in secondo grado alcuna domanda nuova, ma semplicemente reiterate le pretese con l’unica differenza che davanti al Tribunale si era concluso per la spettanza dell’indennizzo “o” del risarcimento, e davanti al Collegio di successiva istanza richiedendo l’uno “e” l’altro: e d’altra parte, la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’intero gravame, ma solo la domanda pretesamente ritenuta nuova;
con il terzo motivo si prospetta, in relazione a quanto riassunto nelle prime due censure, la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per motivazione in realta’ meramente apparente e contraddittoria;
con il quarto motivo si prospetta, conclusivamente e complessivamente, la violazione della legge processuale per l’inammissibile formalismo con cui era stata obliterata l’effettivita’ delle domande svolte;
Rilevato che:
i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono il primo inammissibile e il secondo viceversa fondato, con assorbimento dei restanti;
la Corte territoriale ha correttamente affermato la diversita’ delle domande di risarcimento e indennizzo ex articolo 1381 c.c.;
l’articolo 1381 c.c. prevede infatti, quale conseguenza della mancata assunzione, da parte del terzo, dell’obbligazione o del mancato compimento del fatto promesso, il pagamento di un indennizzo, diverso dal risarcimento del danno il quale spetta quando il promittente non assolva al proprio compito e cioe’ non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando cosi’ i propri doveri di correttezza e buona fede, nel qual caso il promissario puo’ avvalersi dei rimedi predisposti contro l’inadempimento e richiedere, in presenza del necessario nesso di causalita’, il risarcimento in parola; se invece il promittente abbia assolto diligentemente al suo obbligo di attivazione, ma, nonostante cio’, il terzo abbia rifiutato la prestazione o l’assunzione dell’obbligazione, si verifica la situazione in presenza della quale la norma sopra evocata riconosce al promissario l’indennita’ a carico del promittente, indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento di quest’ultimo (Cass., 05/09/1997, n. 8614, e successive conformi tra cui, ad esempio, Cass., 19/12/2003, n. 19472, Cass., 21/11/2014, n. 24853);
ora, seppur e’ vero che, di conseguenza, la diversita’ di “causa petendi” non ammette innovazioni della pretesa in appello, tuttavia nulla esclude, logicamente, la possibilita’ di prospettare domande alternative, allegando i fatti ed offrendoli alla qualificazione giudiziale;
parte ricorrente ha dimostrato di aver proposto le domande alternativamente in prime cure e di averle reiterate in secondo grado, sia pure concludendo sul punto con una congiuntiva “e” invece che disgiuntiva “o”, ma questo, se non poteva escludere la permanenza della ricostruita alternativita’, d’altro canto non avrebbe potuto implicare l’inammissibilita’ del gravame;
in questa cornice, deve osservarsi che il primo motivo risulta a ben vedere inammissibile poiche’ la Corte di appello non ha affermato l’assunto divieto di cumulabilita’, bensi’ ha delineato la propria ragione decisoria concludendo che solo in seconde cure, concretamente e inammissibilmente, era stata formulata la richiesta risarcitoria;
non misurandosi questa censura con la “ratio decidendi” effettivamente emergente, la stessa non e’ ammissibile;
viceversa, si e’ visto che le domande erano state sin dal primo grado cumulativamente e quindi, per ragioni logiche, alternativamente introdotte, sicche’ la seconda censura coglie, all’opposto, nel segno;
spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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