L’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20357.

Non puo’ essere impugnata con il regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto

Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20357

Data udienza 10 settembre 2020

Tag/parola chiave: Opposizione a decreto ingiuntivo – Deliberazione sommaria sulla competenza – Regolamento di competenza – Impugnazione – Esclusione – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 28614 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
(OMISSIS) – (OMISSIS) Soc. coop. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– resistente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia emessa all’udienza del 17 luglio 2019 nel procedimento civile iscritto al n. 7669/2019 del R.G.;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della Dott. Mastroberardino Paola, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2020 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in favore della (OMISSIS) Soc. Coop., sollevando, tra l’altro, eccezione pregiudiziale di continenza rispetto ad un giudizio, da lui preventivamente instaurato, di accertamento negativo della validita’ del titolo negoziale in base al quale era stato emesso il provvedimento monitorio.
L’istruttore – ritenuta potenzialmente idonea a definire il procedimento l’eccezione pregiudiziale di continenza – ha sospeso la provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti all’udienza gia’ fissata per il merito, senza peraltro decidere sulla predetta eccezione.
La (OMISSIS) Soc. Coop. propone istanza di regolamento di competenza.
Ha resistito l’ (OMISSIS) con memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’istanza di regolamento di competenza e’ inammissibile.
In base alla giurisprudenza di questa Corte (il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere) “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziche’ con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a se’, e’ insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex articolo 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, cosi’ procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocita’ ed incontrovertibilita’, l’idoneita’ della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a se’, la suddetta questione” (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3150 del 08/02/2018, Rv. 646760 – 01).
L’ordinanza impugnata risulta invece pronunziata dall’istruttore senza alcuna rimessione della causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definitivamente, davanti a se’, con la propria determinazione, la questione di continenza sollevata dell’opponente; detta ordinanza ha in realta’ ad oggetto esclusivamente la sospensione della provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo opposto, con rimessione delle parti all’udienza gia’ fissata per la trattazione del merito della controversia, senza espressa decisione della indicata questione di continenza (che risulta presa in esame in via incidentale e sommaria, al solo fine di valutare le probabilita’ di accoglimento dell’opposizione proposta).
Detta ordinanza non puo’ quindi in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordine alla competenza o continenza, e non e’ pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.
D’altra parte, nella giurisprudenza di questa Corte, risulta altresi’ consolidato il principio per cui “non puo’ essere impugnata con il regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13255 del 27/11/1999, Rv. 531570 01; conf., ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 1974 del 22/02/2000, Rv. 534212 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 12980 del 13/07/2004, Rv. 574530 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 15/06/2006, Rv. 589820 – 01).
2. L’istanza di regolamento di competenza e’ dichiarata inammissibile.
Per le spese del procedimento di regolamento di competenza si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo (con distrazione in favore del difensore del resistente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo).
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:
– dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza;
– condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del procedimento di regolamento di competenza in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato (OMISSIS). Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *