Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2021| n. 6386.
L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’articolo 156 del Cpc – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali rigano apposite e separate norme.
Ordinanza|9 marzo 2021| n. 6386
Data udienza 22 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni – Omesso o tardivo deposito del ricorso – Scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame – Improcedibilità del ricorso – Rilevabile anche d’ufficio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12987-2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente non costituita –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro-tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4265/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) unipersonale in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano di rigetto della sua impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Lodi aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. (poi fallita) in forza del contratto di affitto di azienda stipulato inter partes;
2. il Fallimento (OMISSIS) srl ha resistito con controricorso;
3. a seguito di deposito della proposta ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
4. il ricorso e’ improcedibile ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 1, in quanto notificato il 12/03/2020 ma non depositato, come da attestazione della Cancelleria centrale civile di questa Corte in data 1 giugno 2020 (tenuto conto che il Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 2, ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e il Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36 l’ha prorogata sino al 11 maggio 2020);
5. in simili casi va fatta applicazione del principio per cui “L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilita’ dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’articolo 156 c.p.c. – di non rilevabilita’ della nullita’ di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si n:ferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali rigano apposite e separate norme” (Cass. 25453/2017, Cass. 12894/2013);
6. d’altro canto, “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’articolo 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilita’; tale potere e’ compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’articolo 370 c.p. c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilita’ del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019);
7. seguono la declaratoria di improcedibilita’ e la condanna alle spese in favore del fallimento controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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