In caso di esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 febbraio 2021| n. 6344.

In caso di esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna, pronunciate, rispettivamente, dal tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni, la competenza spetta, per tutte, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, secondo il criterio di cui all’art. 665 comma 4 cod. proc. pen. (Conf. n. 2439 del 2008, Rv. 239208)

Sentenza|18 febbraio 2021| n. 6344

Data udienza 13 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Esecuzione – Applicazione del criterio di cui all’art. 78 comma 1 cp relative al provvedimento di cumulo – Competenza funzionale ed inderogabile del tribunale la cui sentenza è divenuta irrevocabile per ultima ex art. 665 comma 4 cpp

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di LUCCA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Binenti Roberto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tocci Stefano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

 

1. Il Tribunale di Lucca, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l’incidente di esecuzione volto ad ottenere l’applicazione del criterio moderatore previsto dall’articolo 78 c.p., comma 1, in ordine alle pene irrogate ad (OMISSIS) con diverse sentenze di condanna incluse in provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti, l’ultimo dei quali emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze in data 6 marzo 2020.
2. A ragione, rilevava che all’accoglimento della richiesta ostava la formazione dei cumuli “parziali”, per come imposta dall’anteriorita’ dei periodi del presofferto rispetto alla data di commissione dei reati di cui alle condanne.
3. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS), tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze con le quali lamenta violazione di legge.
Rileva che l’ultimo reato fra quelli di cui alle sentenze di condanna era stato commesso in data (OMISSIS) e che andava, pero’, considerato il periodo di presofferto dal 17 luglio 2013 al 9 luglio 2014, pari a mesi undici e giorni 24, da aggiungersi pertanto alla pena posta in esecuzione dal pubblico ministero.
Ne derivava che tale pena era stata computata in misura superiore ad anni dieci e pertanto al quintuplo di quella, pari ad anni due, stabilita per il reato per il quale era stata inflitta la pena piu’ elevata fra quelli di cui ai titoli in esecuzione.
Da cio’ la violazione del criterio moderatore di cui all’articolo 78 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, per le ragioni di seguito illustrate.
2. I criteri di attribuzione della competenza del giudice dell’esecuzione sono fissati dall’articolo 665 c.p.p., che al comma 4 si occupa dell’ipotesi in cui l’esecuzione riguardi piu’ provvedimenti emessi da giudici diversi, stabilendo che in tal caso la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tale regola va applicata anche nell’ipotesi di piu’ sentenze irrevocabili pronunciate dal Tribunale ordinario e dal Tribunale per i minorenni (Sez. 1, n. 2429 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 239208). La competenza di cui trattasi ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; sicche’ l’inosservanza delle regole che ne prevedono l’attribuzione determina una nullita’ assoluta che deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Rv. 240775; Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Rv. 240812 Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Rv. 233583). Conformemente al principio generale della perpetuatio giurisdictionis, l’individuazione del giudice dell’esecuzione competente, secondo le regole di cui sopra, va operata con riferimento ai soli presupposti che ne determinano il radicamento al momento della presentazione dell’incidente di esecuzione.
3. Nel caso di specie, come risulta dagli atti trasmessi, (âEuroËœstanza del condannato veniva proposta in data 18 gennaio 2020. In tale data la sentenza di condanna irrevocabile per ultima era quella resa dal Tribunale per i minorenni di Firenze il 13 luglio 2016, confermata in appello e divenuta definitiva solamente il 17 dicembre 2019. Cio’ emerge dallo stesso contenuto del provvedimento di esecuzione successivamente emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze con riferimento a tutti i titoli di condanna.
Ne discende che, facendo corretta applicazione delle regole in premessa, la competenza funzionale a provvedere sull’istanza, secondo il criterio contemplato dall’articolo 665 c.p.p., comma 4, spettava non gia’ al Tribunale di Lucca ma al Tribunale per i minorenni di Firenze; cosi’ da doversi rilevare, d’ufficio, la conseguente nullita’ assoluta dalla quale e’ affetta l’ordinanza impugnata.
4. Tale provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale per i minorenni di Firenze, affinche’ provveda sull’istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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